Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36820 del 15/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36820 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LO VASCO MARIA N. IL 20/03/1955
avverso la sentenza n. 9587/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
06/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO,

Data Udienza: 15/04/2015

OSSERVA

2. Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi
manifestamente infondati, ex articolo 591, comma 1, lettera c), c.p.p.
di precisare che “È
Con consolidato orientamento, questa Corte
ha
avuto
modo
inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già
discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non
specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la
sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le
ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione,
questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di
aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità” (Cass. IV,
5191\2000, imp. Barone, rv. 216473).
Inoltre il requisito della specificità consiste nella precisa e determinata indicazione dei punti di
fatto e delle questioni di diritto da sottoporre al giudice del gravame. Conseguentemente, la
mancanza di tali requisiti rende l’atto di impugnazione inidoneo ad introdurre il nuovo grado di
giudizio ed a produrre effetti diversi dalla dichiarazione di inammissibilità (Cfr. Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 2896 del 09/12/1998 Ud. (dep. 03/03/1999), Rv. 212610; Cass. Sez. 6,
Sentenza n. 21858 del 19/12/2006 Ud. (dep. 05/06/2007), Rv. 236689).
Nel caso di specie, dalla semplice lettura dei motivi di ricorso si evince la assoluta assenza di
specificità.
Quanto al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche sulla aggravanti contestate, il
giudice di merito ha osservato che dette attenuanti non potevano essere concesse con giudizio
di prevalenza e la pena ridotta, in ragione dei plurimi precedenti penali specifici.
Tale motivazione, in quanto non incongrua e non manifestamente illogica, è incensurabile in
questa sede di legittimità.
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del9ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassg – delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 1.000= (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna jricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di 1.000= euro a la Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 15 aprile 2015
Il Consigliere estens e

1. L’imputato LO VASCO Maria ricorre per cassazione contro la sentenza in epigrafe, con cui è
stata confermata la sua condanna per il delitto di cui agli artt. 624-625 n. 2 c.p. (acc. in Noia il
20\1\2013). Veniva anche confermata la pena di mesi 8 di reclusione ed € 200= di multa, con
le attenuanti generiche equivalenti all’aggravanti.
L’imputato si duole della mancata assoluzione ex art. 129 c.p.p. del mancato riconoscimento
della prevalenza delle attenuanti generiche.

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