Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3682 del 14/10/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 3682 Anno 2016
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
– Shake Samad n. in Bangladesh il 29/05/1983
avverso l’ordinanza n. 424/2015 del Tribunale della Libertà di Roma in
data 26 maggio 2015;
Sentita la relazione fatta dal consigliere dott. Giovanni Diotallevi;
sentite le conclusioni del P.G. in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott.ssa Massimo Galli, che ha concluso per la declaratoria
d’inammissibilità del ricorso;
sentito l’avv.to Monica Schipani del foro di Roma, di fiducia, che ha
concluso per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Shake Samad, in qualità di conduttore, ha proposto ricorso per
cassazione avverso l’ordinanza n. 424/2015 del Tribunale della Libertà di
Roma in data 26 maggio 2015 con la quale è stato confermato il decreto
del G.i.p. del Tribunale di Roma in data 23 dicembre 2014, con il quale è
stato disposto il sequestro preventivo dell’immobile sito in Roma , via
Sesto Calvino n. 103, in ordine ai reati di cui agli art. 474 e 648 cod.
pen.
A sostegno dell’impugnazione ha dedotto i seguenti motivi:
a) Violazione dell’art. 606, comma 1, lett.b), c.p.p. per omessa
notifica del decreto di sequestro preventivo al difensore di fiducia
b)Violazione dell’art.606, comma 1, lett. b) c.p.p. per omessa,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine ai

Data Udienza: 14/10/2015

-o

presupposti del decreto impugnato anche in relazione a violazione
dell’art. 1, prima parte prot. .n. 1 Conv. EDU .
Il ricorrente lamenta che il sequestro sia stato adottato in assenza
delle condizioni di legge, non sussistendo il vincolo pertinenziale tra

il

reato e il bene sequestrato, stante anche l’occasionalità tra il fatto
contestato e il comportamento dell’indagato, e perchè non realizza il
giusto equilibrio tra l’interesse generale e la salvaguardia dei diritti
dell’individuo.
CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Preliminarmente osserva la corte che appare assolutamente infondata
la eccezione di nullità della mancata notifica del decreto di sequestro al
difensore di fiducia, sia perché risulta essere stata sollevata per la prima
volta in questa sede, sia perché in ogni caso appare assolutamente
irrilevante in quanto lo stesso difensore ha potuto proporre ricorso
davanti al TDL senza subire alcun pregiudizio nell’esercizio del diritto di
difesa. Appare irrilevante pertanto, anche il richiamo , molto generico e
pertanto inammissibile, alla sproporzione , e quindi all’irragionevolezza
delle modalità di applicazione della norma, rispetto ai diritti che vengono
interessati dal provvedimento impugnato.
3. Ciò premesso ritiene la Corte che l’affermazione dell’esistenza di un
nesso di strumentalità tra gli accessori per abbigliamento contraffatti
oggetto dei reati e l’immobile in cui gli stessi furono rinvenuti, non
appare pacifico, sia perché il bene è di proprietà di un terzo, che non
risulta essere minimamente coinvolto nelle indagini, sia perché lo stesso
stabile è regolarmente condotto in affitto dal ricorrente che lo utilizza a
scopo di abitazione, non risultando essere stati rinvenuti mezzi di
confezionamento dei beni contraffatti, né essendo emerse circostanze, al
di là della mero rinvenimento del materiale contraffatto, dell’utilizzazione
dell’immobile in modo prevalente come deposito dei beni,circostanza che
avrebbe eliso la configurabilità dell’occasionalità del deposito della
merce. In sostanza non appare evidente, a parere della Corte, la
relazione funzionale, nel caso concreto, tra i beni oggetto dei reati
contestati, con il luogo in cui i beni medesimi sono stati rinvenuti. Tra
l’altro non sono riportati nel provvedimento impugnato indizi, che
prospettano la vendita dei prodotti nell’immobile

“de quo”,

né vi è

indizio grave, almeno sempre da quanto emerge dal provvedimento
impugnato, che l’evasione degli ordinativi di acquisto da parte del

1.I1 ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.

potenziale venditore abbia richiesto comunque il passaggio della merce
nella disponibilità materiale dell’indagato prima della successiva
consegna agli acquirenti. A tal fine d’altra parte non emerge dagli atti
uno specifico collegamento tra la presenza “fisica” della merce
contraffatta nei locali sequestrati con una specifica attività professionale
del ricorrente,che postulerebbe costanti flussi di rotazione delle
giacenze, circostanze che non sono emerse, allo stato, nella presente
indagine, ovvero di produzione degli stessi capi. La presenza di una
macchina per cucire, a tal fine appare un elemento insufficiente, vista la

provvedimento del sequestro richiede una motivazione ulteriore rispetto
al periculum in mora proprio perché la caratteristica dell’impiego dei
locali sequestrati per la custodia della merce in via principale e
prevalente appare cedevole, rispetto ad una situazione provvisoria od
occasionale; tale circostanza mette dunque in palese discussione la
sussistenza del vincolo pertinenziale tra l’immobile e gli oggetti del
reato.
4.Alla luce delle suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso
deve essere accolto e il provvedimento impugnato deve essere annullato
con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame .
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Roma per
nuovo esame
Roma, li 14 ottobre 2015

Il Consig

estensore

Il Presidente

Giovanni

allevi

Mario Gentile

oUV■i

funzione naturale cui la stessa è funzionale. In sostanza il

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA