Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3682 del 11/12/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3682 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

SENTENZA

DEPOSITATA IN CANC:ELLERL.

sul ricorso proposto da:
Savelloni Roberto, nato a Roma 1’11.8.57
imputato art. 279 d.lgs 152/06

avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 19.10.12
Sentita, in pubblica udienza, la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Sentito il P.M., nella persona del P.G. dr. Gioacchino Izzo, che ha chiesto l’annullamento
con rinvio del provvedimento impugnato;
Sentito il difensore dell’imputato avv. Enrico Morigi, che ha insistito per l’accoglimento
del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato – Con la sentenza impugnata, il
Tribunale ha condannato il ricorrente per aver svolto, in qualità di legale rappresentante della
soc. Ce.Stra. S.r.l. attività di recupero di rifiuti dell’impianto di via G. Loreti, con emissioni in
atmosfera in assenza di prescritta autorizzazione.

Data Udienza: 11/12/2013

2. Motivi del ricorso
difensore deducendo:

Avverso tale decisione, l’imputato ha proposto ricorso, tramite

per esser stata ravvisata la
erronea applicazione della legge penale
1)
ricorrenza del reato ipotizzato sebbene non sia stata raggiunta la prova delle emissioni in
atmosfera. Nessun esame tecnico è stato svolto a riguardo e l’accusa si basa solo sulle parole
degli incaricati della Polizia provinciale, recatisi sul luogo per ragioni diverse (verifica finalizzata alla
istruttoria di una istanza di rinnovo al trattamento della procedura semplificata di smaltimento dei rifiuti

ferro, carta,

Si ricorda, per contro, che la giurisprudenza di questa S.C. si è ripetutamente
espressa con l’affermazione che l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera è necessaria
quando si tratti di impianto ed attività che producono emissioni in atmosfera (sez. III, n.
40964/03). Al contrario, nella specie, l’istruttoria non ha provato la effettiva produzione di tali
emissioni;
2) erronea applicazione della legge nella parte in cui si ritiene irrilevante la
produzione difensiva con cui si era dimostrato che il tecnico dell’Arpa , a seguito di un controllo
sulle emissioni effettuato il 10.10.03, aveva attestato l’assenza di emissioni in atmosfera;
violazione di legge nella parte in cui la decisione impugnata non si è
3)
pronunciata sulla richiesta di oblazione avanzata dalla difesa anche mediante produzione della
ricevuta di versamento del relativo importo.
Il ricorrente conclude invocando l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Motivi della decisione – Il ricorso è fondato.
3.1. In particolare, risultano meritevoli di considerazione sia il primo ( v. Sez. III,
che il terzo motivo.
Dal momento che, però, l’accoglimento del motivo afferente l’oblazione (il terzo) è
preliminarmente assorbente, ci si limita a trattare quest’ultimo evidenziando, a riguardo, che
la relativa richiesta risulta essere stata respinta dal Tribunale in modo del tutto incongruo «in
considerazione della gravità del fatto di cui all’imputazione».
Orbene, come giustamente ricorda il ricorrente, questa S.C. ha avuto modo di ribadire
più volte (Sez. II, 20.4.10, Raineri, Rv. 247047; Sez. IV, 6.10.05, Bergamasco, Rv. 233661) il principio secondo cui,
vertendosi in un caso di oblazione facoltativa, la reiezione della relativa domanda fondata sul
richiamo alla gravità del fatto implica una «specifica motivazione» sul punto della ritenuta
gravità del fatto.
Ciò non risulta essere avvenuto nella specie.
A tale stregua, si impone, pertanto un annullamento della sentenza impugnata con
rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame alla luce dei rilievi appena formulati.
12.1.11, Izzo, Rv. 249568; Sez. III, 11.10.06, Rv. 235454)

P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma

Così deciso 1’11 dicembre 2013
Il Presidente

plastica, imballaggi).

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