Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36819 del 25/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36819 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LIBERTI ANGELO N. IL 10/06/1982
avverso la sentenza n. 12957/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
21/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

Data Udienza: 25/06/2013

1. Avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Napoli il 2
febbraio 2012, con la quale veniva confermata quella pronunciata
dal GUP del Tribunale di Benevento il 13 maggio 2009 e,con essa,
la sua condanna alla pena di mesi otto di reclusione f perché
riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 9 co. 2 L. 1423/1956 4_
per essere rincasato oltre l’orario impostogli con le prescrizioni di
prevenzione, propone ricorso per cassazione Liberti Angelo,
assistito dal difensore di fiducia, chiedendone l’annullamento
perché viziata, a suo avviso, da difetto di motivazione in ordine alla
omessa pronuncia assolutoria ai sensi dell’art. 129 c.p.p..
2. La doglianza è stata assegnata alla VII sezione di questa Corte
con gli adempimenti processuali di rito.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
La difesa ricorrente affida le sue ragioni ad apodittiche conclusioni
prive del tutto di sostegno motivazionale apprezzabile.
La censura è pertanto generica.
4. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile ed alla declaratoria
di inammissibilità consegue sia la condanna al pagamento delle
spese del procedimento, sia quella al pagamento di una somma in
favore della Cassa delle ammende, somma che si stima equo
determinare in euro 1000,00.
P. Q. M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00
in favore della Cassa delle ammende.
Roma, addì 25 giugno 2013

La Corte osserva in fatto ed in diritto:

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