Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36818 del 25/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36818 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
JUOZELSKIS ARTORAS N. IL 12/03/1968
avverso l’ordinanza n. 116/2012 TRIBUNALE di MODENA, del
22/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;

Data Udienza: 25/06/2013

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 22.6.2012 il Tribunale di Modena, in funzione di giudice
dell’esecuzione, rigettava l’incidente di esecuzione proposto dal difensore di
Juozelskis Artoras nei confronti del provvedimento di revoca del decreto di
sospensione dell’esecuzione e di ripristino dell’ordine di esecuzione emesso dal
pubblico ministero ai sensi dell’art.656 comma 8 cod.proc.pen.
Avverso l’ordinanza il difensore propone ricorso per cassazione deducendo
violazione di legge e manifesta illogicità della decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale ha rigettato l’incidente di esecuzione osservando che lo stesso
condannato, nel verbale di identificazione ed elezione di domicilio, aveva
affermato di parlare e conoscere la lingua italiana; ha inoltre valutato la
completezza delle ricerche effettuate ai fini della dichiarazione di irreperibilità.
I motivi di ricorso sono inammissibili per manifesta infondatezza e perché
basati su Censure in fatto non ammesse nel giudizio di legittimità.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al
versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro mille —
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente

al pagamento

delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 25.6.2013

.

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