Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36817 del 25/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36817 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TROVO’ GIANNI GIACINTO N. IL 22/02/1948
avverso la sentenza n. 53/2011 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
BOLZANO, del 15/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;

Data Udienza: 25/06/2013

RITENUTO IN FATTO
A seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione con
sentenza del 3.2.2011, la Corte di appello di Trento sez.dist. di Bolzano, con
sentenza del 15.12.2011, previa concessione di attenuanti generiche ritenute
prevalenti sulla aggravante della reiterazione della condotte, riduceva ad anni
due di reclusione la pena inflitta dal Tribunale di Trento con la sentenza del
17.7.2008 di condanna di Trovò Gianni Giacinto alla pena di anni tre di
reclusione per il reato di concorso in bancarotta fraudolenta.

motivi:la sentenza di annullamento della Corte di cassazione ha certamente
ritenuto la disomogeneità delle posizioni di Trovò, incensurato e partecipe alla
attività criminosa nell’ultima settimana di gestione, e del coimputato recidivo
Signori Valter , promotore ed esecutore di tutti i fatti di bancarotta; il ricorrente
ha diritto anche alla concessione dell’attenuante prevista dall’art.114 cod.pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.
La citata sentenza di annullamento con rinvio della Corte di cassazione non
ha formulato ( né poteva farlo ) alcun giudizio di “disomogeneità ” della
posizione dei coimputati Signori e Trovò, ma ha escluso la sussistenza della
circostanza aggravante prevista dall’art. 219, comma 2, n. 1 I.fall.,con
estensione degli effetti della pronuncia anche all’imputato non appellante Trovò
ai sensi dell’art.587 cod.proc.pen.
Il giudice di rinvio si è sostanzialmente uniformato alla statuizione della
Corte di cassazione, poiché, attraverso il giudizio di prevalenza delle attenuanti
generiche ha di fatto escluso gli effetti della aggravante eliminata dal giudice di
legittimità, ed ha applicato nella massima estensione la riduzione di pena per le
concesse attenuanti.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al
versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro milleP.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente

al pagamento

delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 25.6.2013.

Avverso la sentenza della Corte di appello il difensore ricorre per i seguenti

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