Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36817 del 15/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36817 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PASSARELLI MASSIMO N. IL 11/05/1974
avverso la sentenza n. 842/2013 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 17/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 15/04/2015

FATTO e DIRITTO

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo la erronea applicazione della legge,
tenuto conto che l’accertamento del tasso alcolemico era stato effettuato senza che l’imputato
fosse avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore; inoltre, il difetto di motivazione
della condanna in assenza di valido alcoltest e di dati sintomatici; la mancata assunzione di
una prova decisiva, in relazione alla idoneità del superamento dello 0,2 g\I per rendere un
soggetto inidoneo alla guida.
3. Il ricorso è inammissibile. Le censure formulate sono manifestamente infondate ai sensi
dell’art. 606, co. 3 0 , c.p.p.
Va premesso che l’accertamento del tasso alcolemico è stato espletato dopo che il Passarelli
era stato avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore, come emerge dal verbale dei
Carabinieri (fl. 24).
Quanto alle censure relative all’affermata penale responsabilità e al superamento della soglia
del penalmente rilevante, va ricordato che questa Corte di legittimità ha affermato che “In
tema di circolazione stradale, il superamento delle soglie del tasso alcolemico, rilevante ai fini
della valutazione del disvalore del fatto, integra una presunzione assoluta di stato di ebbrezza
che non ammette prova contraria, considerato che la contravvenzione di guida in stato di
ebbrezza ha natura di reato ostativo rispetto a più gravi delitti contro la integrità fisica e la vita
della persona umana che lo stato di ebbrezza agevola nella sua consumazione” (Cass. Sez. 4,
Sentenza n. 43729 del 12/07/2013 Ud. (dep. 25/10/2013 ) Rv. 257195).
Né consegue la manifesta infondatezza delle censure sul punto e della invocata mancata
assunzione di prove decisive.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 1.000= (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di 1.000= euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15 aprile 2015

DEPOSI Ali”

1. Con la sentenza indicata in epigrafe è stata confermata la condanna di PASSARELLI
Massimo per la contravvenzione di guida di un’auto Golf in stato di ebbrezza alcolica [art. 186
lett. c), C.d.S.], con tasso alcolemico accertato di g\I 0,82 e 0,82 (acc. in Praia a Mare il
16\7\2009).

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