Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36816 del 31/05/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 36816 Anno 2018
Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI NAPOLI
nel procedimento a carico di:
DI MONTE GIUSEPPE nato a TORRE DEL GRECO il 18/04/1986
avverso la sentenza del 19/11/2014 del TRIBUNALE di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI
che ha concluso chiedendo l’inammissibilita del ricorso del PG.

Data Udienza: 31/05/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Napoli, all’esito di rito
abbreviato, ha dichiarato Giuseppe Di Monte responsabile dei reato di
cui agli artt. 337 e 341 bis cod. pen. ascrittigli condannandolo a pena di
giustizia.

presso la Corte di appello di Napoli deducendo erronea determinazione
della pena essendo stata effettuata una riduzione per il rito in misura
inferiore al terzo previsto.
3. Il ricorso è fondato.
4.11 Giudice di merito ha, invero, erroneamente inflitto la pena
finale di anni uno e mesi due di reclusione rispetto alla pena
complessiva, prima della riduzione per il rito, di anni uno e mesi otto di
reclusione, laddove questa, ridotta di un terzo per il rito, è pari ad anni
uno, un mese e gg. dieci di reclusione.
5. Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina
in misura di un anno, un mese e dieci giorni di reclusione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al
trattamento sanzionatorio, che ridetermina in misura di un anno, un
mese e dieci giorni di reclusione.
Così deciso il 31.5.2018.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il P.G.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA