Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36815 del 25/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36815 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GJINAJ ARBEN N. IL 22/02/1979
avverso la sentenza n. 2815/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
22/11/2001
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

Data Udienza: 25/06/2013

1. Avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 22
novembre 2011 con la quale, in parziale riforma, quanto alla pena,
di quella resa in prime cure dal Tribunale della stessa sede in data
28 maggio 2011 è stato condannato alla pena di mesi otto di
reclusione, perché riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 13
co. 13 d. lgs. 286/1994 per4víér fatto ritorno senza autorizzazione
nel territorio italiano dopo esser t1 stati espulso, in Firenze il
5.5.2011, propone ricorso per cassazione Gjinaj Arben, assistito dal
difensore di fiducia, il quale nel suo interesse sviluppa un motivo di
impugnazione, con il quale denuncia violazione di legge e difetto di
motivazione in relazione alla norma incriminatrice. Deduce in
particola.–re sul punto la difesa ricorrente che l’imputato, al
momento del controllo, era in possesso del passaporto albanese e
che tanto, atteso il visto apposto su tale documento, deve ritenersi
probante della suati•fe%–a fede.
kihuood.
2. La doglianza è stata assegnata alla VII sezione di questa Corte
con gli adempimenti processuali di rito.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Ed invero la difesa ricorrente propone col ricorso di legittimità
doglianze non prospettate in sede di appello, ove limitò il gravame
al solo trattamento sanzionatorio.
Il ricorso va dichiarato pertanto inammissibile ai sensi dell’ultimo
comma dell’art. 606 c.p.p. ed alla declaratoria di inammissibilità
consegue sia la condanna al pagamento delle spese del
procedimento, sia quella al pagamento di una somma in favore della
Cassa delle ammende, somma che si stima equo determinare in euro
1000,00.
P. Q. M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00
in favore della Cassa delle ammende.
Roma, addì 25 giugno 2013

La Corte osserva in fatto ed in diritto:

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