Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36814 del 25/06/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 36814 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
UGORJI KENNIS EMEKA N. IL 11/08/1971
avverso la sentenza n. 4709/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
19/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

Data Udienza: 25/06/2013

l. Avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 19
aprile 2012 con la quale veniva confermata quella resa in ppime
cure dal GUP del Tribunale di Pisa in data 18 maggio 2010 e, con
essa, la sua condanna alla pena di anni due di reclusione. perché
riconosciuto colpevole del reato di concorso nella falsificazione di
dodici permessi di soggiorno (artt. 81 c.p. e 5 co. 8-bis 1. 286/1999
propone ricorso per cassazione Ugorji Kennis Emeka, assistito dai
difensore di fiducia, il quale nel suo interesse sviluppa due motivi di
impugnazione.
1,2 Denuncia con essi la difesa ricorrente. rispettivamente.
violazione della nonna incriminatrice e difetto di moìivazione
giacche non provata la condotta contestata (il possesso non equivale
alla formazione documentale) e perché immotivatamente severa la
sanzione inflitta, tenuto conto dell’assenza di precedenti a carico del
prevenuto ad eccezione di un lontano precedente del 200 per
quale è poi intervenuta riabilitazione.
2. La doglianza è stata assegnata alla VII sezione di questa Corte
con gli adempimenti processuali di rito.
3. il ricorso è manifestamente infondato,
Ed invero la difesa ricorrente ripropone pedissequamente le
medesime ragioni già prospettate al giudice dell’appello e da questi
confutate con argomentazioni ignorate dai ricorso di legittimità
Ha infatti dedotto la corte di merito che hanno valore indiziario non
soltanto il possesso, da parte dell’imputato, dei 12 permessi
falsificati e l’archivio di oltre 5000 codici reperiti nel suo cornntiter,
ma anche l’ineludibile necessità di inserire la condotta accettata
nell’ambito della operatività di un gruppo e l’assenza di
giustificazioni sia del possesso documentale che del corroso
archivio.
Quanto al trattamento sanzionatorio ha il giudice territoriale
richiamato le motivazioni di prime cure e l’intensità dei dolo
dimostrato con la condotta accertata.
Trattasi di motivazione completa ed esaustiva secondo
insegnamento di questa istanza di legittimità. alla quale a eiresa
ricorrente ha opposto tipiche valutazioni dì merito alternative,
4. 11 ricorso va dichiarato pertanto inammissibile ed alla declaratori:

La Corte osserva in fatto ed in diritto:

di inammissibilità consegue sia la condanna al pagarnento delle
spese dei procedimento, sia quella al pagamento di una somma in
favore della Cassa delle ammende, somma che si stima equo
determinare in euro 1000,00.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di curo 1000.00
in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA