Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36814 del 15/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36814 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PELLEGRINI DAVIDE N. IL 27/11/1974
avverso la sentenza n. 2500/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 28/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 15/04/2015

OSSERVA
1. Con la sentenza indicata in epigrafe veniva confermata la condanna di PELLEGRINI
Davide per il reato di cui all’art. 186 lett. c) C.d.S. (acc. in Correggio il 13\6\2009).
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato
, deducendo il difetto di
motivazione in relazione alla sua affermata penale responsabilità, non potendo da solo il rilievo
del tasso alcolemico fondare il giudizio di colpevolezza.
3. Il ricorso é inammissibile.
Invero le censure mosse sono generiche e non consentite nel giudizio di legittimità, atteso che
è stata riproposta la medesima tesi già esaminata dalla Corte di merito. Nella giurisprudenza di
legittimità è stato affermato il seguente principio di diritto: “E inammissibile il ricorso per
cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute
infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza
di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla
decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo
ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità
conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità” (in termini, Sez. 4, N.
256/98 – ud. 18/9/1997 – RV. 210157; nello stesso senso Sez. 4, N. 1561/93 – ud.
15/12/1992 – RV. 193046).
Nella concreta fattispecie la Corte territoriale ha dato adeguatamente conto del proprio
convincimento, vagliando analiticamente le questioni sottoposte al suo esame ed evidenziando
come la responsabilità dell’imputato emergesse chiara dalle indagini svolte ed, in particolare,
dall’accertato superamento dei limiti della concentrazione dell’alcool nel sangue previsti
dall’art. 186.
Le censure sul punto mosse dalla difesa alla sentenza, esprimono solo un dissenso generico
rispetto alla ricostruzione del fatto (operata in modo conforme dal giudice di primo e secondo
grado) ed invitano ad una rilettura nel merito della vicenda, non consentita nel giudizio di
legittimità, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che regge al sindacato di
legittimità, non apprezzandosi nelle argomentazioni proposte quei profili di macroscopica
illogicità, che soli, potrebbero qui avere rilievo.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di 1.000= euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15 aprile 2015
Il Consiglier estensore

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