Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36813 del 31/05/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 36813 Anno 2018
Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NASTASE CATALIN nato il 01/11/1983

avverso la sentenza del 14/07/2017 della CORTE APPELLO di SALERNO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI
che ha concluso chiedendo l’inammissibilita del ricorso.

Data Udienza: 31/05/2018

RITENUTO IN FATTO

1.

Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Salerno,

a seguito di gravame interposto dall’imputato NASTASE CATALIN
avverso la sentenza emessa il 27.1.2015 dal Gip del TRIBUNALE di
Nocera Inferiore ha confermato al decisione con la quale il predetto è

condannato a pena di giustizia.
2.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione

l’imputato che con atto del difensore ha dedotto violazione di legge in
ordine alla omessa traduzione del ricorrente, detenuto per altra causa in
Romania, all’udienza. Errata è la risposta data dalla Corte in relazione
alla questione posta dalla difesa non risultando né la regolarità della
notifica del decreto di citazione in appello a mani del ricorrente nel luogo
conosciuto di detenzione né la sua rinuncia a presenziare al processo in
Italia. Neanche vi è prova della notifica allo stesso ricorrente dell’invito
di eleggere domicilio in Italia con il contestuale invito all’eventuale
rinuncia a presenziare, emesso il 24.5.2017 dal Presidente della Corte di
appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è fondato.

2.

La detenzione all’estero dell’imputato anche per altra

causa costituisce legittimo impedimento a comparire al dibattimento che
si celebra in Italia nel procedimento a suo carico, sempre che tale
impedimento “risulti” dagli atti (Sez. 4, n. 41687 del 17/09/2004,
Capraro ed altro,Rv. 230179); ancora, la detenzione all’estero
dell’imputato per reato diverso da quello oggetto del giudizio, nota alla
procedente autorità giudiziaria italiana, integra una causa di legittimo
impedimento a comparire cui consegue la sospensione necessaria del
giudizio ai sensi del novellato art. 420 quater cod. proc. pen. che, per gli
effetti previsti dall’art. 420 quinquies cod. proc. pen. (come modificato
dalla legge 28 aprile 2014, n. 67), è destinata a protrarsi per la durata
dell’intera espiazione della pena dell’imputato all’estero (Sez. 6, n.
47594 del 14/11/2014, Militaru, Rv. 261722).

stato riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 385 cod. pen. e

3.

Pertanto, errata è la risposta della Corte in ordine alla

eccezione difensiva fondata sulla omessa traduzione dell’imputato – di
cui era nota la detenzione all’estero – non potendosi dire correttamente
instaurato il contraddittorio per la mancata richiesta dell’imputato a
seguito della avvenuta notifica del decreto di citazione in appello nel
luogo di detenzione.
4.

Ne consegue la nullità del giudizio celebratosi nonostante il

5.

Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza

impugnata con rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla
Corte di appello di Napoli.
Così deciso il 31.5.2018.

legittimo impedimento dell’imputato.

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