Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36813 del 25/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36813 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
OMERO VIC HALIDA N. IL 23/08/1985
avverso la sentenza n. 2590/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
22/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

Data Udienza: 25/06/2013

1. Avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 22
marzo 2012, con la quale veniva confermata quella resa in prime
cure dal Tribunale di Pisa in data 3 marzo 2012 e, con essa, la sua
condanna alla pena di giustizia perché riconosciuta colpevole di
aver violato il f.v.o. del Questore, propone ricorso per cassazione
Omerovic Halida, assistita dal difensore di fiducia, lamentando
l’insufficienza della motivazione in ordine alla sussistenza
dell’elemento soggettivo del reato, al diniego delle attenuanti
generiche, alla severità della pena ed alla valorizzazione della non
contestata recidiva.
2. La doglianza è stata assegnata alla VII sezione di questa Corte
con gli adempimenti processuali di rito.
3. Il ricorso è inammissibile.
Il ricorso per cassazione, come è noto, va proposto, a pena di
inammissibilità, da difensore iscritto all’albo speciale della
Cassazione a mente del disposto dell’articolo 613, co. 1 c.p.p..
Tale regola processuale non conosce deroghe e trova applicazione
anche nella ipotesi, quale è quella all’esame del Collegio, in cui
l’atto di appello dell’impugnante, sottoscritto dal solo difensore, sia
stato correttamente convertito in ricorso di legittimità dappoichè
irritualmente proposta la impugnativa di merito (Cass., Sez. I,
16/09/2004, n.38293; Cass., Sez. Un., 27.11.2008, 47803).
Trattasi di principio di diritto ampiamente affermato da questa
Corte, di recente anche nella sua più autorevole composizione, e
che qui si ribadisce.
Nel caso di specie il ricorso risulta proposto dall’avv. Giovanni
Battista Gramatica di Genova non iscritto nell’albo speciale detto.
4. Il ricorso va per questo dichiarato inammissibile ed alla
declaratoria di inammissibilità consegue sia la condanna al
pagamento delle spese del procedimento, sia quella al pagamento di
una somma in favore della Cassa delle ammende, somma che si
, in eurol$00,00.
stima equo determinare
P. Q. M.

La Corte osserva in fatto ed in diritto:

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrerne al
pagamento delle spese processuali ed ai versamento della somma di
curo i 000.00 alla Cassa de :ie anmiende.
In Roma, addì 25 giugno 20 3

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