Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36812 del 15/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36812 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FRIEDMAN ALEXANDER GREGORY N. IL 17/09/1977
avverso la sentenza n. 10653/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
17/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 15/04/2015

1. Con la sentenza indicata in epigrafe è stata confermata la condanna di FRIEDMAN
Alexander Gregory per la contravvenzione di cui all’art. 186 , co. 2°, lett. b) , C.d.S. per
guida in stato di ebbrezza di un’auto Fiat Punto, con tasso alcolemico rilevato di g\I 1,33 – 1,15
(acc. in Roma il 11\12\2008). Veniva anche confermata la pena di mesi 3 di arresto ed C
600,00= di ammenda.
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo la violazione di legge ed il difetto di
motivazione in relazione alla pronuncia di condanna, non avendo la corte di appello rilevato la
inadeguatezze della motivazione della sentenza di primo grado, scritta su un modulo
prestampato; non essendovi prova certa circa la regolarità apparecchio etilometro, nonché per
la eccessività della pena irrogata e la mancata conversione in pena pecuniaria.
3. Il ricorso è inammissibile.
Invero le censure formulate sono manifestamente infondate ai sensi dell’art. 606, co. 3°, c.p.p.
e fondate su argomentazioni già vagliate e risolte negativamente dal giudice del merito.
3.1. In ordine alla prima censura, premesso, che sebbene sia stato utilizzato un modulo per
redigere la sentenza di primo grado, è presente una stesura della motivazione a penna, va
ricordato che in tema di appello, la mancanza, sia pur totale, della motivazione della sentenza
impugnata dà luogo a nullità relativa e pertanto il giudice dell’appello, il quale ha il potere di
annullare la decisione di primo grado quando accerti le sole nullità assolute o generali non
sanate, deve, nella ipotesi di omessa motivazione, esercitare il potere di sostituirsi, nella
valutazione del fatto, al giudice di primo grado, anche mediante la redazione integrale della
motivazione mancante (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11961 del 08/02/2005 Ud. (dep.
25/03/2005), Rv. 232058).
3.2. Quanto alle censure relative all’etilometro, anche in tal caso va richiamata la consolidata
giurisprudenza di questa Corte che ha statuito che “In tema di guida in stato di ebbrezza,
l’esito positivo dell’alcotest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza ed è
onere dell’imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento dimostrando
vizi od errori di strumentazione o di metodo nell’esecuzione dell’aspirazione ….” (Cass. IV,
45070\04, Gervasoni).
Non essendo stata fornita alcuna prova della inidoneità all’uso dell’apparecchio, ne ha dedotto
il giudice di merito la attendibilità degli esiti dell’alcoltest.
3.3. Infine, relativamente al trattamento sanzionatorio, va rammentato che la determinazione
della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere
discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato
globalmente gli elementi indicati nell’articolo 133 c.p. Anzi, non è neppure necessaria una
specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta, come nel caso di specie,
contenuta in una fascia media rispetto alla pena edittale (cfr. ex plurimis, Cass. IV, 20
settembre 2004, Nuciforo, RV 230278).
Nel caso di specie, peraltro, il giudice di merito ha motivato il perché del distacco della pena
dai minimi edittali, in ragione del fatto che il tasso alcolemico rilevato era sensibilmente
superiore al limite minimo previsto per la fascia “b”.
Quanto alla mancata conversione della pena, essa non è stata richiesta, né nei motivi di
appello, né a verbale in udienza d’appello.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento e al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni
di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di 1.000= euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in R
Il Co

4 5- m n.3 LE_ 7_0

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