Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36811 del 31/05/2018
Penale Sent. Sez. 6 Num. 36811 Anno 2018
Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI
Relatore: CAPOZZI ANGELO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ROTONDO GIOVANNI nato a PIETRAVAIRANO il 01/10/1963
avverso la sentenza del 29/06/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI
che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per prescrizione del reato.
Data Udienza: 31/05/2018
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, a seguito
di gravame interposto dall’imputato Giovanni ROTONDO avverso la
sentenza emessa in data 11.11.2011 dal Tribunale di S.M. Capua
Vetere, in parziale riforma delle decisione, disapplicata la recidiva, ha
reato di cui agli artt. 81, 336 cod. pen., commesso in data 30.1.2007.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione
l’imputato che, con atto del difensore, deduce:
2.1.
Violazione dell’art.
157 cod. pen. in relazione alla
disapplicazione della recidiva che avrebbe dovuto determinare la
declaratoria di prescrizione del reato, avvenuta già prima della sentenza
impugnata.
2.2.
Violazione degli artt. 157 e 161 cod. pen. in quanto – ove
mai dovesse ritenersi la recidiva – in ogni caso era intervenuta la
prescrizione del reato alla data del 30.1.2017, non rilevando la
sospensione del dibattimento in primo grado dal 18.3 al 11.11.2011 per
adesione del difensore alla astensione dalle udienze, in base all’indirizzo
di legittimità relativo alla prevalente concomitante causa di rinvio per
esigenze di acquisizione della prova.
3. Ritiene la Corte che il ricorso è fondato.
4. In tema di prescrizione del reato, quando il giudice abbia escluso
la circostanza aggravante facoltativa della recidiva qualificata (art. 99,
comma quarto, cod. pen.), non ritenendola in concreto espressione di
una maggiore colpevolezza o pericolosità sociale dell’imputato, la
predetta circostanza deve ritenersi ininfluente anche ai fini del computo
del tempo necessario a prescrivere il reato (Sez. 6, n. 43771 del
07/10/2010, Karmaoui, Rv. 248714).
5. Nella specie, la Corte di merito ha escluso la recidiva e, pertanto,
il termine di prescrizione massima del reato risulta essere spirato alla
data del 30.7.2014 – termine rispetto al quale la richiamata sospensione
dei termini dal 18.3. al 11.11.2011 è, comunque, ininfluente – e,
pertanto, anteriormente alla sentenza impugnata.
6. Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
1
rideterminato al pena inflitta al predetto, riconosciuto responsabile del
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso il 31.5.2018.