Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36811 del 15/04/2015


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 36811 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORD ANZA

se-Arns-A8,4

sul ricorso proposto da:
RINALDI CLAUDIO N. IL 01/03/1956
avverso la sentenza n. 4466/2012 GIP TRIBUNALE di VITERBO, del
13/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 15/04/2015

FATTO e DIRITTO
1. RINALDI Claudio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del G.i.p. del
Tribunale di Viterbo del 13\11\2013, con la quale, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., è stata
applicata la pena concordata dalle parti di un anno di reclusione ed € 6.000,00 di multa, in
ordine al reato di cui all’art. 73, comma V, d.P.R. n. 309/1990, per detenzione illecita di
cocaina (acc. il 16\12\2010).

3. Le doglianze dedotte in punto di responsabilità e della pena concordata sono inammissibili.
Come noto, questa Suprema Corte ha ripetutamente affermato il principio che l’obbligo della
motivazione della sentenza non può non essere conformato alla particolare natura giuridica
della sentenza di patteggiannento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente
correlato all’esistenza dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di
provare i fatti dedotti nell’imputazione. Ciò implica che il giudizio negativo circa la ricorrenza di
una delle ipotesi di cui all’art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica
motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti
elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi
sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione, anche implicita,
che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la
pronunzia di proscioglimento ex art. 129 (Sez. U. 27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. U. 27
dicembre 1995, Serafino). Tale orientamento è stato concordemente accolto dalla
giurisprudenza successiva. Anche per ciò che riguarda gli altri tratti significativi della decisione,
che riguardano precipuamente la qualificazione giuridica del fatto, la continuazione, l’esistenza
e la comparazione delle circostanze, la congruità della pena e la sua sospensione, la costante
giurisprudenza di questa Corte, nel solco delle enunciazioni delle Sezioni unite, ha affermato
che la motivazione può ben essere sintetica ed a struttura enunciativa, purché risulti che il
giudice abbia compiuto le pertinenti valutazioni. Né l’imputato può avere interesse a lamentare
una siffatta motivazione censurandola come insufficiente e sollecitandone una più analitica, dal
momento che la statuizione del giudice coincide esattamente con la volontà pattizia del
giudicabile.
D’altra parte, attesa la natura pattizia del rito, chi chiede la pena pattuita rinuncia ad avvalersi
della facoltà di contestare l’accusa. Ne consegue, come questa Suprema Corte ha più volte
avuto modo di affermare, che l’imputato non può prospettare con il ricorso per cassazione
censure che coinvolgono, in realtà, il patto dal medesimo accettato.
4. Non di meno, rileva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare di ufficio la non
congruità della pena applicata al prevenuto, in riferimento alle ipotesi di reato in addebito.
Si osserva che l’inammissibilità del ricorso non impedisce a questa Corte regolatrice di
annullare anche senza rinvio la sentenza impugnata, in ragione delle modifiche normative che
sono intervenute dopo il deposito del ricorso. Invero, deve in questa sede ribadirsi che per il
caso di modifiche normative sopravvenute, l’inammissibilità del ricorso non impedisce
l’adozione di una pronuncia di annullamento da parte della Corte regolatrice (cfr. Cass. Sez. VI,
sentenza n. 21982, del 16 maggio 2013, n. 21982, Rv 255674, ove l’inammissibilità del ricorso
non ha impedito l’annullamento della sentenza impugnata, in conseguenza della declaratoria di
illegittimità costituzionale della norma applicata al caso di giudizio).
Tanto chiarito, deve considerarsi che la legge n. 79 del 2014, di conversione del d.l. 20 marzo
2014 n. 36, ha modificato il 5 0 comma dell’art. 73, fattispecie autonoma di reato, fissando i
limiti edittale da sei mesi a quattro anni di reclusione.
Nel caso di specie, le modifiche normative ora richiamate incidono significativamente sulla
misura della pena concordata dalle parti, atteso che, ad oggi, il minimo della pena, come
chiarito, risulta pari a mesi sei di reclusione, oltre la multa. Non è chi non veda, allora, che
l’accordo concluso dalle parti e ratificato dal giudice concerne l’applicazione di una pena che
non può ritenersi congrua, rispetto ai fatti per i quali si procede.
Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, giacché
l’evidenziata incongruità della pena applicata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., rende
invalido il patto concluso dalle parti. Deve disporsi la trasmissione degli atti al Tribunale,
perché proceda a nuovo giudizio. La giurisprudenza dì legittimità ha infatti chiarito che, in tali

2. Propone ricorso l’imputato, lamentando il difetto di motivazione sulla condanna.

ipotesi, le parti sono reintegrate nella facoltà di rinegoziare l’accordo sulla pena su altre basi e
che, in mancanza, il giudizio deve proseguire nelle forme ordinarie (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza
n. 16766 del 07/04/2010, dep. 03/05/2010, Rv. 246930).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di
Viterbo.
Così deciso in Roma, in data 15 aprile 2014
est

Il Consi lie

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