Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36810 del 25/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36810 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AMBROSINO GIUSEPPE N. IL 18/01/1960
avverso l’ordinanza n. 2043/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
FIRENZE, del 26/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
Data Udienza: 25/06/2013
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 26.7.2012
il Tribunale di sorveglianza di Firenze
rigettava la richiesta presentata da Ambrosino Giuseppe di proroga della
detenzione domiciliare sostitutiva del differimento della pena ai sensi dell’art.47
ter comma 1 ter legge n.354 del 1975.
Avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza il detenuto Ambrosino
Giuseppe ricorre per cassazione deducendo che il Tribunale di sorveglianza non
ha tenuto conto dello stato di salute del ricorrente e non ha disposto perizia
provvedimento era stato denunciato dal ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di sorveglianza ha emesso il provvedimento impugnato anche
sulla base della documentazione medica proveniente dall’Area sanitaria del
carcere di Sollicciano, ed ha avuto cura di disporre il trasferimento del detenuto
in un istituto penitenziario adeguatamente attrezzato e comunque diverso dal
carcere di Sollicciano.
Il ricorso è inammissibile perché prospetta valutazioni di merito o comunque
censure che non integrano motivi di ricorso al giudice di legittimità ai sensi
dell’art.606 cod.proc.pen.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al
versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento in favore della Cassa delle ammende della
somma di euro mille.
Così deciso in Roma il 25.6.2013
medica; inoltre uno dei magistrati componenti del Collegio che ha adottato il