Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36810 del 15/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36810 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DRENKO AHMETOVIC N. IL44/01/1993
avverso la sentenza n. 895/2013 TRIBUNALE di PADOVA, del
08/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 15/04/2015

OSSERVA
1. Con la sentenza indicata in epigrafe AHMETOVIC Drenko veniva condannato per la
contravvenzione di guida senza patente (acc. in Padova il 8\10\2011). All’imputato veniva
irrogata la pena di C 5.000= di ammenda.

3. Il ricorso è inammissibile.
Invero le censure formulate sono manifestamente infondate ai sensi dell’art. 606, co. 3°, c.p.p.
e fondate su argomentazioni già vagliate e risolte negativamente dal giudice del merito.
3.1. Invero, quanto alla configurabilità della scriminante dello stato di necessità di cui all’art.
54 c.p., va ricordato che questa Corte ha statuito che “Lo stato di necessità non può essere
invocato da colui che guida senza patente quando sussista la possibilità di ovviare al pericolo
altrimenti, sicché l’esimente di cui all’art. 54 cod. pen. non è applicabile quando non sia stata
dimostrata l’assoluta impossibilità di ricorrere a mezzi di trasporto diversi per provvedere
all’opera di soccorso. La valutazione della situazione concreta rientra nei compiti del giudice di
merito, comportando un apprezzamento in punto di fatto” (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 1702 del
15/01/1990Ud.
(dep. 08/02/1990), Rv. 183248; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 11035 del
30/06/1988Ud. (dep. 14/11/1988), Rv. 179711).
Nel caso di specie il giudice di merito ha osservato che la moglie del prevenuto non versava in
una situazione di pericolo e che, inoltre, vi erano altri mezzi per attivare i soccorsi (il 118).
La coerenza e logicità della motivazione la rende sul punto insindacabile in questa sede.
3.2. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, esse sono state coerentemente negate in
ragione del precedente penale specifico.
Per quanto detto, i motivi di censura sono manifestamente infondati.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento e al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni
di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
delle spese processuali e al versamento della somma di 1.000= euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 15 aprile 2015

O

Il Preside te

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo la violazione di legge ed il difetto di
motivazione in relazione al mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità
(accompagnamento della moglie in ospedale) ed in relazione al diniego delle attenuanti
generiche.

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