Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3681 del 14/10/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3681 Anno 2016
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BONAMASSA GIUSEPPE N. IL 06/06/1960 parte offesa nel
procedimento
c/
BANCA IPIBI
avverso il decreto n. 29098/2014 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del
17/11/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;
lette~e le conclusioni del PG Dott. 441 ev.2ejR hrt ‘ K.)42.A•otolo
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Data Udienza: 14/10/2015

CONSIDERATO IN FATTO

Bonamassa Giuseppe ricorre avverso il decreto di archiviazione, in
data 17 novembre 2014, del GIP del Tribunale di Napoli, censurando la
mancata notifica dell’ avviso in qualità di persona offesa della
richiesta di archiviazione in data 6 giugno 2014, in violazione
dell’art. 127, comma 5 c.p.p., richiesta nel proc. n. 21134/2014 RGPM
Procura della Repubblica di Napoli.

Il ricorso è fondato.
Alla stregua del costante orientamento di questa Corte, il decreto
di archiviazione è ricorribile per cassazione solo per violazione delle
norme sul contraddittorio, come è avvenuto nel caso di specie, in base
alla documentazione esistente (Cass. Sez 1, 7.2.2006, P.O. in proc.
Laurino ed altri, 233582).
Il provvedimento deve pertanto essere annullato e gli atti devono
essere trasmessi al P.M. presso il Tribunale di Napoli per l’ulteriore

Corso.
PQM
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione
degli atti al P.M. presso il Tribunale di Napoli per l’ulteriore corso.
bre 2015
ere estensore

Il Presidente
Mario Gentile

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RITENUTO IN DIRITTO

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