Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36808 del 25/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36808 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AMBROSINO GIUSEPPE N. IL 18/01/1960
avverso l’ordinanza n. 11653/2011 GIUD. SORVEGLIANZA di
FIRENZE, del 12/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;

Data Udienza: 25/06/2013

RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 12.7.2012 il Magistrato di sorveglianza di sorveglianza di
Firenze dichiarava inammissibile il reclamo presentato il 27.10.2011 con il quale
il detenuto Ambrosino Giuseppe chiedeva di condannare il Ministro della Giustizia
al pagamento della somma di euro 50.000 a titolo di risarcimento dei danni
dalla lesione dei diritti costituzionalmente garantiti del detenuto, causati dalla
condizione di sovraffollamento e da altre carenze ed inadeguatezze delle attività
tratta-mentali carcerarie.

propone ricorso per cassazione per il seguente motivo “confermo tutte le
violazioni che tutt’oggi persistono nei miei confronti così come riportate
nell’esposto da me inoltrato in data 27.10.2011”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per genericità.
Deve in ogni caso ribadirsi che è inammissibile il reclamo ex art. 35
dell’ordinamento penitenziario avanzato al magistrato di sorveglianza per
ottenere il risarcimento dei danni patiti per effetto della detenzione subita in
spazi angusti in relazione alla violazione di diritti fondamentali, trattandosi di
pretesa azionabile unicamente in sede civile. (Sez. 1, n. 4772 del 15/01/2013 ,
Vizzari, Rv. 254271)
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al
versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro mille.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento in favore della Cassa delle ammende della
somma di euro mille.
Così deciso in Roma il 25.6.2013.

Avverso il decreto di inammissibilità il detenuto Ambrosino Giuseppe

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