Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36807 del 15/07/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 36807 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SERIO NUNZIO N. IL 05/08/1977
avverso l’ordinanza n. 383/2015 TRIB. LIBERTA’ di PALERMO, del
07/04/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA
LAPALORCIA;
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sentite le conclusioni d 1PG Dott. q”,

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Uditi difensor Avv.. gt43 4J O’EL

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Data Udienza: 15/07/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Nunzio SERIO ricorre, tramite il difensore, avverso l’ordinanza in data 7-4-2015 con la
quale il Tribunale di Palermo, quale giudice di appello in materia di misure cautelari
personali, ha rigettato il gravame relativo al provvedimento reiettivo della richiesta di
sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliarì con ‘braccialetto
elettronico’.
2. Il predetto, sottoposto alla misura con l’imputazione di appartenenza a due distinte

stato di detenzione percependo una quota dei proventi, è stato condannato in primo
grado per tali reati.
3. L’ordinanza impugnata ha ritenuto: a) le esigenze cautelari non attenuate valorizzando
due condanne irrevocabili per associazione mafiosa e una per concorso in estorsione
continuata aggravata ex art. 7 d.l. 152/1991, tali da avvalorare la possibilità di
reinserimento, in caso di misura cautelare più lieve, nella rete mafiosa; b) la custodia
cautelare tuttora adeguata in quanto proporzionata alla pena residua espianda pari a
quattro anni di reclusione.
4. Il ricorrente con unico, articolato motivo deduce violazione di legge e vizio di
motivazione in relazione agli artt. 273 (profilo poi non sviluppato), 274 e 275 cod. proc.
pen..
5. Quanto ai precedenti penali, osserva che il tribunale è incorso in due errori laddove, da
un lato, ha ritenuto il Serio inserito nel sodalizio mafioso dal 1982, quando aveva l’età
di cinque anni, dall’altro ha fatto riferimento ad un suo percorso di crescita in ambito
associativo, mentre non risultano condanne ai sensi del secondo comma dell’art. 416
bis cod. pen..
6. Inoltre l’ordinanza non si è uniformata, così incorrendo in mancanza di motivazione, al
principio di portata generale, affermato dalla corte costituzionale (291/2013), secondo il
quale il passar del tempo e la sottoposizione ad un trattamento specificamente volto
alla risocializzazione del soggetto devono essere valutati ai fini del giudizio di
pericolosità.
7. Né è stato considerato che le condotte ascritte sono cessate nel 2008 e che il sodalizio
si è smembrato avendo i suoi componenti intrapreso un percorso di collaborazione con
la giustizia, con conseguente mancanza di concretezza e di attualità del pericolo di
reiterazione del reato.
8. Manifesta illogicità è ravvisata dal ricorrente laddove il tribunale ha ritenuto la misura
proporzionata ai quattro anni di pena residua, circostanza, quest’ultima, che, unita
all’effetto risocializzante di cui sopra, dimostra l’eccessività della misura, senza contare i
prevedibili effetti della liberazione anticipata.

2

associazione per il narcotraffico, alla seconda delle quali aveva partecipato durante lo

9. Il ricorrente lamenta da ultimo omessa valutazione del fatto che il luogo indicato per
l’applicazione degli arresti domiciliari dista settanta chilometri da Palermo.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso merita nel complesso rigetto.
2. Il richiamo, peraltro privo di sviluppi giustificativi, all’art. 273 cod. proc. pen. è
comunque eccentrico rispetto alle censure deducibili nella presente sede in quanto non

gravame, ma è comunque precluso dall’intervenuta condanna in primo grado.
3. Quanto alla ritenuta persistenza delle esigenze cautelari (tuttora assistita da
presunzione relativa stante il titolo del reato), ravvisate nel pericolo di ricaduta nel
reato, non coglie in primo luogo nel segno l’addebito mosso al tribunale di aver
erroneamente ritenuto il Serio inserito nel sodalizio mafioso dal 1982 senza considerare
che il predetto aveva all’epoca l’età di cinque anni, posto che il richiamo a tale anno,
peraltro contenuto nell’imputazione riportata nel certificato del casellario, si riferisce
evidentemente alla contestazione del reato associativo riguardante anche altri soggetti,
ma nulla toglie alla circostanza, valorizzata nell’ordinanza oggetto di ricorso,
dell’intervenuta condanna del Serio per tale reato, sia pure evidentemente riferito ad
epoca più recente.
4. Né d’altro canto il fatto che le condanne riportate dal ricorrente per il reato di cui all’art.
416 bis cod. pen. non gli attribuiscano il ruolo di cui al secondo comma della norma in
questione, è di per sé idoneo a smentire l’assunto del tribunale che dà conto di un suo
percorso di sostanziale crescita in ambito associativo, non altrimenti contestato.
5. Non ha poi maggior fondamento la censura di carenza di motivazione che fa leva sulla
mancata applicazione del principio affermato dalla corte costituzionale (291/2013), cui
si accredita portata generale, secondo il quale il passar del tempo e la sottoposizione ad
un trattamento specificamente volto alla risocializzazione del soggetto, devono essere
valutati ai fini del giudizio di pericolosità. Principio che ha determinato la declaratoria di
illegittimità

costituzionale,

per

violazione

dell’art.

3

Cost.,

l’art. 12 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 nella parte in cui non
prevede che, nel caso in cui l’esecuzione di una misura di prevenzione
personale

resti

sospesa

a

causa

dello

stato

di

detenzione

per

espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l’organo che ha
adottato
d’ufficio,

il

provvedimento
la

persistenza

di

applicazione

della

pericolosità

debba
sociale

valutare,

anche

dell’interessato

nel momento dell’esecuzione della misura.
6. Tale questione, mentre oblitera

in toto

che, secondo quanto argomentato nel

provvedimento, la partecipazione ad una delle due associazioni sarebbe proseguita

3

solo il profilo della gravità indiziaria non era oggetto di censura nel precedente

anche in costanza di detenzione mediante il percepimento dei proventi del traffico di
stupefacenti, trascura infatti in primo luogo che il principio in questione riguarda il
procedimento di prevenzione nel cui ambito la pericolosità che assume rilievo è quella
“sociale” in senso lato, desunta dalla predisposizione al delitto o dalla presunta vita
delittuosa di un soggetto nei cui confronti non sia stata raggiunta la prova certa di reità
in ordine ad un delitto, mentre per l’applicazione di una misura cautelare è sempre
necessario il collegamento ad un reato.
7. In secondo luogo non considera che l’applicabilità di detto principio in materia cautelare

significativi sull’assetto delle esigenze cautelari (in tema di misure cautelari personali,
l’attenuazione o l’esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo
decorso del tempo di esecuzione della misura o dall’osservanza puntuale delle relative
prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine
al mutamento della situazione apprezzata all’inizio del trattamento cautelare: Cass.
1858/2013, Rv. 258191), la cui sussistenza è nella specie – vale la pena ribadirlo oggetto di presunzione relativa, anche tenuto conto che l’affetto risocializzante invocato
nel ricorso è proprio della carcerazione che segue a condanna definitiva, non già della
custodia cautelare, funzionale alla tutela della collettività.
8. Ripetitiva di questione già proposta é quella della risalenza delle condotte,
puntualmente affrontata e motivatamente disattesa nell’ordinanza osservando che la
‘carriera’ criminale di assoluto rispetto del Serio è del tutto ostativa alla possibilità di
attribuire al decorso del tempo dalla commissione dei fatti l’effetto di affievolimento del
rischio di reiterazione criminosa, o di ritenere adeguata la misura degli arresti
domiciliari, sia pure con il controllo del ‘braccialetto elettronico’.
9. Mentre meramente assertivo è l’assunto dello smembramento del sodalizio (che oltre
tutto trascura che le associazioni per il narcotraffico sono due) per l’asserita scelta
collaborativa dei suoi componenti, non specificamente indicati, il ricorrente mostra di
ignorare che il pericolo non deve necessariamente riguardare il reinserimento nella
stessa associazione in ipotesi smantellata, ma più in generale la reiterazione di condotte
criminose dello stesso tipo, correttamente argomentato nell’ordinanza sulla base dei
gravi precedenti penali.
10.Né va trascurato, sempre sotto il profilo del pericolo di ricaduta nel reato, che delle
associazioni ex art. 74 T.U. stupefacenti, per la partecipazione alla quali il Serio ha
riportato condanna in primo grado, facevano parte, come il tribunale non ha mancato di
evidenziare, soggetti di indubbia caratura mafiosa.
11. Manifestamente infondata la censura di illogicità del giudizio di proporzionalità della
misura a fronte di pena residua pari a quattro anni, da un lato per la mancata funzione
risocializzante della custodia cautelare, già sopra ricordata, dall’altro perché non sono

4

è contraddetta dall’indirizzo di questa corte che nega al mero passar del tempo effetti

spendibili in questa sede possibili benefici di esclusiva attinenza all’esecuzione della
pena.
12. Invano, da ultimo, il ricorrente denuncia omessa valutazione della distanza da Palermo
del luogo indicato per l’applicazione degli arresti domiciliari, profilo assorbito dalla
ritenuta sussistenza di pericolosità attuale non altrimenti fronteggiabile se non con la
più grave misura cautelare, senza contare che l’ordinanza appellata non aveva
valorizzato l’ubicazione in sé del luogo proposto per gli arresti domiciliari (Alcamo
Marina), ma aveva ritenuto sufficiente che esso rientrasse in zona quasi contigua a

13.Segue il carico delle spese del procedimento.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc.
pen..
Così deciso il 15-7-2015

quella di influenza del mandamento mafioso in cui Serio aveva gravitato.

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