Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36806 del 22/06/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 36806 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GALLACE COSMO DAMIANO N. IL 18/02/1990
avverso l’ordinanza n. 371/7014 TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO,
del 15/05/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
I e/sentite le conclusioni del PG Dott. (\-Aika”:
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Data Udienza: 22/06/2015

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 15/05/2014 il Tribunale di Catanzaro, decidendo a seguito
di annullamento con rinvio da parte di questa Corte, ha rigettato la richiesta di
riesame proposta nell’interesse di Cosimo Damiano Gallace avverso l’ordinanza
del 25/06/2013 con la quale il locale G.i.p. aveva applicato nei suoi confronti la
misura della custodia cautelare in carcere, in relazione al reato di cui all’art. 416bis, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, cod. pen.
2. Nell’interesse del Gallace è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai

2.1. Con il primo motivo, si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge,
per avere l’ordinanza impugnata trascurato di procedere, secondo quanto
disposto dalla sentenza n. 13641/2014 di questa Corte, alla valutazione
dell’attendibilità intrinseca oggettiva e soggettiva dei collaboranti e, quindi, alla
verifica della sussistenza di riscontri esterni individualizzanti, anche alla luce
della documentazione difensiva prodotta all’udienza del 01/08/2013.
Aggiunge il ricorrente che il Tribunale si era limitato a rivisitare l’ordinanza
genetica, andando a cogliere il fondamento della gravità indiziaria in elementi,
ossia le intercettazioni, che il primo provvedimento del Tribunale del riesame
aveva addirittura escluso.
2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge,
con riferimento a) alla sussistenza stessa del sodalizio criminale, per difetto di
esteriorizzazione del cd. metodo mafioso, e, comunque, b) alla contestata
condotta partecipativa del Gallace.
A quest’ultimo riguardo, rileva il ricorrente: a) che le intercettazioni ambientali
presso la casa circondariale dove era detenuto il proprio genitore erano
assolutamente neutre nei contenuti e che anche l’episodio del bigliettino
consegnato dal Gallace al padre era stato chiarito con la produzione del
documento, che attestava il versamento di somme presso la struttura
penitenziaria; b) che del pari neutra era l’intercettazione telefonica intercorsa
con Mario Grossi, in relazione all’attività lavorativa svolta presso quest’ultimo
dalla fidanzata del ricorrente, giacché il Grossi, pur avendo accusato tutti i
soggetti che gli avevano rivolto richieste estorsive, mai aveva menzionato il
Gallace; c) che le intercettazioni captate a seguito della morte di Andrea Ruga
erano afferenti al rapporto di parentela tra il defunto e il ricorrente; d) che anche
i servizi di osservazione riguardavano incontri neutri con familiari o altri soggetti.
Quanto al contributo dei collaboratori, il ricorrente, ribadito che il Tribunale
aveva omesso qualunque valutazione di credibilità e di attendibilità, osserva: a)
quanto alle dichiarazioni di Antonino Belnome, che le stesse sono generiche,
difettano di riscontri individualizzanti e incontrano una smentita in guanto riferito

seguenti motivi.

da altro collaboratore, Michael Panajia, giacché quest’ultimo aveva negato che il
fratello fosse affiliato alla n’drangheta, mentre il primo aveva dichiarato che il
Gallace aveva partecipato ad una riunione con il Panajia, al fine di conferire
l’affiliazione a suo fratello; b) quanto alle dichiarazioni di Panajia, che, oltre al
giudizio di inattendibilità assoluta espressa dalla Corte di Assise di Milano, nel
procedimento a carico del primo, al punto che non era risultato meritevole dei
benefici previsti per la collaborazione, e oltre al fatto che aveva avuto modo di
apprendere delle dichiarazioni del Belnome in data anteriore alla propria scelta

ad una cerimonia di affiliazione di Orlando De Masi, alla presenza di Nicola
Tedesco e Antonio Cicino, era smentita dal fatto che, per il Tedesco e il Cicino, il
Tribunale del riesame aveva annullato l’ordinanza applicativa della custodia
cautelare, per difetto di gravità indiziaria, e che, per il De Masi, cui era
contestato peraltro il concorso esterno in associazione mafiosa, lo stesso G.i.p.
non aveva applicato la misura per insufficienza della piattaforma indiziaria.

Considerato in diritto
1.

i due motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente per la loro stretta

connessione logica, sono fondati.
La sentenza n. 13641 del 15/01/2014 di questa Corte ha annullato l’ordinanza
del Tribunale del riesame, rilevando che i giudici di merito avevano omesso di
valutare l’attendibilità intrinseca soggettiva e oggettiva dei chiamanti in correità,
nonostante le specifiche deduzioni e produzioni difensive nell’udienza tenutasi in
data 01/08/2013 davanti allo stesso Tribunale, e aggiungendo che l’operato
rinvio del giudice del riesame al contenuto dell’ordinanza cautelare genetica non
valeva a soddisfare l’obbligo della motivazione, in quanto era stato formulato in
termini del tutto generici che neppure indicavano il tema di riferimento e all’esito
di udienza in cui il difensore della persona sottoposta alle indagini aveva prodotto
documenti e allegato circostanze idonee ad inficiare l’affidabilità soggettiva e
l’attendibilità oggettiva dei chiamanti in correità o in reità.
Inoltre, la medesima sentenza di questa Corte aveva sottolineato: a) la
produzione della sentenza della Corte di assise di Milano del 04/02/2013, che
non aveva riconosciuto l’attendibilità delle dichiarazioni eteroaccusatorie del
Panaija, rese dopo il deposito di quelle del Belnome e dal primo non ignorate; b)
gli altri rilievi mossi dal difensore in tema di inidoneità delle propalazioni del
Panaija a fungere da riscontro individualizzante della chiamata in correità del
Gallace da parte del Belnome; c) il diverso contenuto delle dichiarazioni di
Todaro Vincenzo non costituenti conferma della partecipazione del Gallace
all’omonima associazione di tipo mafioso, poiché il Todaro si era limitato a
riferire di essersi rivolto all’indagato per una fornitura di droga nell’interesse del
2

collaborativa, occorreva considerare che l’accusa al Gallace di avere partecipato

proprio fratello, Todaro Giuseppe, senza nulla rivelare in merito alla presunta
militanza mafiosa del giovane Gallace; d) la circostanza che tali profili non
avevano trovato alcun spazio motivazionale nell’ordinanza impugnata che si era

limitata ad elencare le fonti di prova e i loro contenuti, senza sottoporle a vaglio
critico nel profilo soggettivo e oggettivo suindicato, liquidando sbrigativamente le
obiezioni difensive, peraltro accompagnate da produzioni documentali neppure
citate, col generico richiamo al contenuto dell’ordinanza cautelare genetica e al
loro preteso assorbimento in un apprezzamento complessivo di gravità indiziaria

In tale contesto, l’ordinanza impugnata con il ricorso in esame: a) torna a
riproporre un richiamo all’ordinanza genetica, alla richiesta del P.M. e a tutte le
emergenze investigative “da ritenersi in questa sede integralmente trascritte”,
giungendo a ricordare la giurisprudenza di questa Corte, in tema di integrazione
delle motivazioni, “in assenza di contestazione del quadro indiziario da parte
della difesa”, quando invece tutta la vicenda processuale dà conto dell’integrale
contestazione degli elementi posti a base del titolo restrittivo; b) riporta una
serie di intercettazioni ambientali, dalle quali emerge la prudenza espressiva dei
conversanti, ma non, anche per l’assenza di un reale vaglio critico del loro
contenuto, quale sia il contributo dell’indagato all’associazione della quale si
discute; c) menziona un episodio nel quale il Gallace aveva contattato il datore di
lavoro della propria fidanzata e nel quale, secondo le parole del primo, il secondo
era apparso “pauroso”, ossia un dato che, in sé considerato e in assenza di
ulteriori specificazioni, può dimostrare un effetto intimidatorio correlato alla
partecipazione associativa solo per effetto di mere congetture; d) si menzionano
genericamente una serie di contatti con ritenuti ma non specificati membri della
cosca, nonché alcune conversazioni ancora una volta non sorrette da alcun
vaglio critico che consente di correlarle ad una condotta partecipatìva (e ciò vale
anche per le telefonate concernenti la morte di Andrea Ruga); e) si menzionano i
contributi dei collaboratori Belnome e Panajia, omettendo del tutto le verifiche
richieste dalla sentenza di annullamento con rinvio e sopra ricordate.
2. In conclusione, l’ordinanza va annullata con rinvio per nuovo esame al
Tribunale di Catanzaro.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame con integrale
trasmissione degli atti al Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame delle
misure coercitive. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94,
comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma il 22/06/2
I

mponente estensore

11911ITATA IN CANCELLERIA

Presidente

solo assertivamente indicato come “operato” da parte dello stesso Tribunale.

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