Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36805 del 26/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36805 Anno 2014
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CROBU ANDREA N. IL 20/07/1972
avverso l’ordinanza n. 6708/2013 GIUD. SORVEGLIANZA di
CAGLIARI, del 09/08/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 26/06/2014

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza resa il 9 agosto 2013 il Magistrato di Sorveglianza di Cagliari
revocava nei confronti di Andrea Crobu la misura alternativa della detenzione al
domicilio in quanto egli era stato tratto in arresto nella flagrante commissione del
delitto di evasione, per il quale aveva riportato condanna, evento che dimostrava
l’inidoneità della misura concessagli.
2. Avverso detto provvedimento ha interposto reclamo, qualificato come

lamentato l’erroneità della disposta revoca, dal momento che il fatto era di lieve
entità perché isolato ed incolpevole e la condanna non aveva riguardato delitti
ostativi della concessione dei benefici penitenziari. In subordine, ha chiesto
l’ammissione all’affidamento in prova ai servizi sociali.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi non consentiti nel giudizio di
legittimità.
1.11 provvedimento impugnato ha revocato il beneficio della detenzione presso
il domicilio dopo avere fondatamente constatato che il ricorrente era evaso ed
,
aveva per tale ragione riportato condanna.
1.1 Sostiene ora il ricorrente che il fatto era inconsapevole e privo di reale
disvalore, tanto da poter essere qualificato come di lieve entità, circostanza che, se
riconosciuta, ostacola l’adozione del provvedimento di revoca secondo quanto
disposto dall’art. 2 della legge nr. 94/2013 che, nel convertire il D.L. nr. 78/2013,
ha modificato il comma 9-bis dell’art. 47-ter della legge nr. 354/75. Difetta però la
compiuta illustrazione delle ragioni per le quali il fatto dovrebbe essere considerato
con tanta benevolenza e comunque le relative circostanze, richiedendo
l’apprezzamento diretto di risultanze processuali, non possono essere dedotte a
fondamento del ricorso per cassazione, non essendo incluse nei compiti cognitivi di
questa Corte la ricostruzione del fatto e la sua valutazione in termini di maggiore o
minore gravità. Altrettanto dicasi quanto alle questioni inerenti l’applicazione di
altro beneficio penitenziario, da rivolgere ai competenti uffici di sorveglianza.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa
insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, della somma che si stima
equa di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P. Q. M.
1

4

ricorso per cassazione, l’interessato a mezzo del suo difensore, il quale ha

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2014.

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