Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36805 del 22/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 5 Num. 36805 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BON VISSUTO ANGELO N. IL 12/01/1966
avverso la sentenza/ordinanza n. 20596/2014 CORTE DI
CASSAZIONE di ROMA, del 27/01/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
le elsentite le conclusioni del PG Dott.
(V4`

i: L

Uditi difenso À vv.;

Data Udienza: 22/06/2015

Ritenuto in fatto
1. Con istanza depositata in cancelleria il 23/04/2015 il difensore e procuratore
speciale di Maurizio Spataro e Lucia Di Matteo ha chiesto provvedersi in ordine
alla nota spese per la liquidazione dei compensi, depositata unitamente ad una
memoria, nell’ambito del procedimento R.G. n. 20596/2014, definito con
sentenza di questa Corte del 27/01/2015.

Considerato in diritto
1. Come emerge degli atti del citato procedimento a carico di Angelo Bonvissuto,

memoria difensiva, con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile o infondato
il ricorso proposto dal Bonvissuto e condannarsi quest’urtimo alla liquidazione
delle competenze come da allegata nota spese.
2. Ciò posto, secondo l’orientamento già espresso da questa Corte (v., ad es.,
Sez. 2, n. 17326 del 24/01/2013, Ciarrapico, Rv. 255534), l’art. 130 cod. proc.
pen. espressamente si riferisce anche agli errori o alle omissioni la cui rimozione
postula un mutamento non essenziale della decisione. La stessa lettura
congiunta dell’art. 546, comma 3, e dell’art. 547 cod. proc. pen. consente di
affermare che la correzione può concernere anche il dispositivo della sentenza
nella parte in cui manchi o sia carente di elementi inessenziali, così ammettendo
che l’essenza della decisione non necessariamente corrisponde al dispositivo,
così come formulato.
È pacifico che la statuizione sulle spese processuali non è essenziale alla
decisione, come conferma l’art. 535, ult. comma, cod. proc. pen., laddove
espressamente prevede la correzione, ex art. 130 cod. proc. pen., in caso di
omissione di una statuizione espressa in proposito. Pur essendo obbligatoria,
detta statuizione è certamente non essenziale al thema decidendum, che è
quello sulla responsabilità e sulla punibilità, sul trattamento sanzionatorio e,
eventualmente, sul danno, ed è perciò che la dimenticanza che la concerne è
ovviabile mediante rettificazione. I medesimi argomenti sono utilizzabili con
riferimento all’omissione della statuizione sulle spese, cosiddette giudiziali, ossia
di quelle sostenute dalla parte civile nel caso, ricorrente nella specie, di rigetto o
di inammissibilità del ricorso.
Nel caso di omissione della statuizione in sede di legittimità, l’impossibilità di
configurare un qualsivoglia diverso rimedio alternativo impone, d’altro canto, di
verificare sia in astratto sia in concreto la praticabilità di una interpretazione
estensiva della procedura della correzione, dovendosi per quanto è possibile
evitare che la domanda di refusione delle spese rimanga inesorabilmente priva di
risposta quando il sacrificio così imposto alle parte non risulta in alcun modo
giustificato o giustificabile.
1

il procuratore speciale degli odierni istanti ha depositato in data 16/01/2015

3. Nel merito, la richiesta è, altresì, fondata, sebbene dal ruolo di udienza
emerga che il difensore della parte civile non sia comparso all’udienza del
27/01/2015.
Ora il Collegio è consapevole che, in altre occasioni, questa Corte ha ritenuto
che, nel giudizio di legittimità, non competono le spese processuali alla parte
civile che, dopo avere depositato memorie, non intervenga nella discussione in
pubblica udienza, stante il rinvio disposto dall’art. 168 disp. att. cod. proc. pen.
alle norme che disciplinano la condanna dell’imputato soccombente alle spese in

261302; Sez. 1, n. 41287 del 04/10/2012, Bouichou, Rv. 253613; Sez. 6, n.
17057 del 14/04/2011, Melis, Rv. 250062; Sez. 3, n. 35298 del 26/06/2003,
Ranzato, Rv. 226165).
Sez. 2, n. 38713 del 06/06/2014, Smiroldo, Rv. 260520, rileva, altresì, in
motivazione, che, nel giudizio di cassazione – in virtù dell’espresso richiamo
effettuato dall’art. 614, comma 1, cod. proc. pen., alle norme, in quanto
applicabili, regolanti lo svolgimento della discussione nei giudizi di merito di
primo e di secondo grado (art. 523 cod. proc. pen., cui si richiama per il giudizio
di appello l’art. 602, comma 4, cod. proc. pen.) – anche il difensore di parte civile
deve “formulare e illustrare” oralmente le proprie conclusioni, per poi far seguire
alle stesse la presentazione di conclusioni scritte, aggiungendo che alla mancata
comparizione delle parti civili in udienza consegue la totale assenza di qualsiasi
espletamento, nelle forme e nei termini consentiti, di una attività defensionale
diretta a contrastare, a tutela degli interessi di natura civile risarcìtoria delle parti
civili, la pretesa dell’imputato ricorrente.
E, tuttavia, si osserva che, una volta escluso che la mancata presentazione della
parte civile all’udienza fissata dinanzi alla Corte di Cassazione sia qualificabile
come revoca tacita della costituzione di parte civile, non si riesce ad intendere
per quale ragione non si debba procedere alla liquidazione delle spese,
corrispondenti, s’intende, all’attività defensionale che risulti in concreto prestata
nel giudizio di legittimità, attraverso il deposito di memoria.
In realtà, l’art. 12 del d.m. n. 55 del 2014, oltre a prevedere una fase di studio,
attribuisce espresso rilievo, ai fini della liquidazione del compenso, anche alla
partecipazione alla fase decisionale, in essa includendo, in termini non
necessariamente cumulativi, le difese orali o scritte, le repliche, l’assistenza alla
discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in
udienza pubblica.
Tale rilievo si correla evidentemente al fatto che lo svolgimento di un’attività
espressamente diretta alla salvaguardia dalle singole posizioni soggettive e,
quindi, anche di quella della parte civile, in contrapposizione alle ragioni addotte

favore della parte civile (Sez. 5, n. 43484 del 07/04/2014, Miglietta, Rv.

dal ricorrente imputato, può ben esplicarsi con modalità variamente articolate
finalizzate alla prospettazione, a sostegno delle medesime, degli argomenti
ritenuti idonei allo scopo di contrastare l’iniziativa dell’imputato, in guisa che
risulti evidente la “partecipazione” non meramente formale, ma effettiva e
feconda dell’interessato al processo dialettico in cui si struttura il procedimento.
4. Alla stregua di tali considerazioni, il ricorrente va condannato alla rifusione
delle spese sostenute dalle parti civili nel giudizio di legittimità, che, in relazione
all’attività svolta, vengono liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori di legge.

Dispone correggersi il dispositivo della sentenza emessa nei confronti di
Bonvissuto Angelo da questa Corte all’udienza del 27/01/2015, n. 14197/15 nel
senso che, dopo le parole “spese processuali”, debbano inserirsi le parole
“nonché al pagamento delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, che
liquida in euro 1.000,00, oltre accessori di legge”. Manda alla cancelleria per le
annotazioni di rito.
Così deciso in Roma il 22/06/2015

Il Componente estensore

Il Presidente

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA