Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36805 del 04/04/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 36805 Anno 2018
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TOMALA AGNIESZKA KINGA nato a BLACHOWNIA( POLONIA) il 02/04/1981

avverso la sentenza del 17/05/2017 della CORTE APPELLO di TRIESTE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIELLA DE
MASELLIS che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Trieste, decidendo in sede di rinvio a seguito di
annullamento disposto da questa Corte con sentenza dell’8 giugno 2016 per la
rideterminazione del trattamento sanzionatorio in relazione al reato di truffa ascrittole
al capo a), ha rideterminato la pena in anni uno, mesi cinque di reclusione ed euro
700,00 di multa nei confronti di Agnieszka Tomaia.

2. Propone ricorso il difensore dell’imputata e denuncia vizio di violazione di legge e
vizio di motivazione in relazione alla mancata dichiarazione di contumacia dell’imputata,
che non comparsa all’udienza del 17 maggio 2017, veniva, nella intestazione della
sentenza riportata assente e, nel corpo della motivazione, presente. Ulteriore
violazione, con riferimento all’art. 143 cod. proc. pen., discende dalla mancata
traduzione, in lingua nota alla ricorrente, della sentenza emessa dalla Corte di appello,
adempimento al quale erano stati regolarmente sottoposte le precedenti sentenze e lo
stesso decreto di citazione nel giudizio di appello in sede di rinvio.
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Data Udienza: 04/04/2018

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il difensore della ricorrente assume che il risultato della confusa indicazione
desumibile dagli atti, nei quali l’imputata è indicata assente nella intestazione della
sentenza ma presente nel corpo della motivazione e, certamente non comparsa
all’udienza, è costituito dal fatto che all’imputata, in realtà contumace perché nel
giudizio in esame trovano applicazione le regole della disciplina transitoria della legge n.

novembre 2013, non è stato notificato l’estratto contumaciale della sentenza, notifica
che andava eseguita presso il difensore, dove la Tomaia aveva eletto domicilio e dove
le veniva notificato il decreto di citazione a giudizio per il dibattimento di appello.
Ritiene il Collegio che la censura sia priva di pregio e che debba darsi seguito al
principio affermato da questa Corte a stregua del quale è inammissibile, per carenza
d’interesse, il ricorso per cassazione rivolto a contestare l’applicazione dell’art. 420- bis
cod. proc. pen. (come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67), in luogo della
normativa previgente, che imponeva la dichiarazione di contumacia e la conseguente
notifica dell’estratto della sentenza

ex art. 548, comma terzo, cod. proc. pen., in

quanto l’imputato non può dolersi della applicazione nei suoi confronti della nuova
disciplina, più garantista e favorevole rispetto alla pregressa quanto alla conoscenza del
procedimento,

ex art.

420-quater cod. proc. pen. e, quindi, anche quanto alla

decorrenza dei termini per l’impugnazione (Sez. 2, n. 25357 del 07/05/2015, Brunicardi
e altro, Rv. 264225).
Al di là della questione se la Corte territoriale avesse dovuto applicare la nuova o la
previgente normativa, quello che giuridicamente rileva è che la nuova normativa
applicata dalla Corte è sicuramente più garantista rispetto a quella previgente in punto
di conoscenza del procedimento, ex art. 420-quater cod. proc. pen., sicchè la ricorrente
non può dolersi della circostanza che è stato applicato un rito più favorevole tenuto
conto che alcunchè è stato dedotto, al momento della costituzione del rapporto
processuale, in relazione alla sussistenza di condizioni inerenti il legittimo impedimento
a comparire dell’imputata e che, in forza della intervenuta elezione di domicilio, che
inequivocabilmente denota la conoscenza del procedimento, sull’imputata gravava
l’onere di attivarsi per tenere contatti informativi con il proprio difensore sullo sviluppo
e sull’esito del procedimento.

3. Manifestamente infondata è anche la ulteriore censura poiché l’obbligo di
traduzione degli atti in favore dell’imputato alloglotta è escluso ove lo stesso abbia
eletto domicilio presso il difensore di fiducia non verificandosi alcuna lesione concreta
dei suoi diritti poiché, in tale evenienza, grava sul difensore di fiducia l’obbligo-onere di
traduzione degli atti nell’eventuale diversa lingua del cliente alloglotta o, quantomeno,

2

67 del 2014 dal momento che la sentenza di primo grado era stata pronunciata il 14

di farne comprendere allo stesso il significato (Sez. 5, n. 57740 del 06/11/2017,
Ramadan, Rv. 271860).
Nel caso in esame, peraltro, in presenza di impugnazione ritualmente proposta dal
difensore di fiducia ed avente ad oggetto il provvedimento di cui è stata omessa la
traduzione, potrebbe configurarsi una lesione del diritto di difesa, correlata
all’attivazione personale dell’impugnazione da parte dell’imputato, solo qualora
quest’ultimo evidenzi il concreto e reale pregiudizio alle sue prerogative derivante dalla
mancata traduzione e, nel caso, neppure allegate.

4. Consegue alla declaratoria di inammissibilità la condanna della ricorrente al

sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo, non ravvisandosi assenza di
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del
13.6.2000).

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 4 aprile 2018

pagamento delle spese processuali e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., della

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