Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36804 del 25/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36804 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HIZMA MARCEL N. IL 24/11/1982
avverso l’ordinanza n. 291/2012 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
16/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

Data Udienza: 25/06/2013

1. Avverso l’ordinanza del GIP del Tribunale di Torino, in funzione
di giudice dell’esecuzione, con la quale, in data 16 luglio 2012,
veniva rigettata la sua domanda volta all’applicazione della
disciplina di favore di cui all’art. 671 co. 1 c.p.p., in relazione a due
sentenze di condanna pronunciate dalla Corte di appello di Torino e
dal GIP della stessa sede in relazione a condotte riconducibili al
reato di cui all’art. 73 dpr 309/1990, condotte consumate il#
19.10.2006, quella di cui alla prima condanna, e dal 16.1 al
26.2.2009, l’altra, propone ricorso per cassazione Hizma Marcel,
assistito dal difensore di fiducia, denunciando violazione dell’art.
671 c.p.p. e illogicità della motivazione impugnata.
Lamenta, in particolare, la difesa ricorrente che, nella fattispecie,
ricorrono gli indici fissati dalla lezione del giudice di legittimità per
l’applicazione in favore dell’istante della disciplina di favore di cui
agli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p. e precisamente la identità dei reati e la
medesimezza delle modalità esecutive, di guisa che, anche in
costanza di una certa distanza temporale, ben può provvedersi al
riconoscimento del beneficio invocato.
2. Il ricorso è manifestamente infondato.
Giova prendere le mosse, ribadendola, dall’ormai consolidata
giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. I, 12.05.2006, n. 35797)
secondo cui la continuazione presuppone l’anticipata ed unitaria
ideazione di più violazioni della legge penale, già insieme presenti
alla mente del reo nella loro specificità, almeno a grandi linee,
situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel
tempo violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una
determinata scelta di vita o ad un programma generico di attività
delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità
(cfr., per tutte, Cass., Sez. 2″, 7/19.4.2004, Tuzzeo; Sez. l”,
15.11.2000/31.1.2001, Barresi). La prova di detta congiunta
previsione – ritenuta meritevole di più benevolo trattamento
sanzionatorio attesa la minore capacità a delinquere di chi si
determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso,
anzicchè di spinte criminose indipendenti e reiterate – investendo
l’inesplorabile interiorità psichica del soggetto, deve di regola essere
ricavata da indici esteriori significativi, alla luce dell’esperienza, del
dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere. Tali
indici, di cui la giurisprudenza ha fornito esemplificative
elencazioni (fra gli altri, l’omogeneità delle condotte, il bene

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

3. Alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso va quindi
dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi
dell’art. 616 c.p.p. e di una somma in favore della Cassa delle
ammende, somma che si stima equo fissare in euro 1000,00.
P. Q. M.
la Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00
alla Cassa delle ammende
In Roma, addì 25 giugno 2013

giuridico offeso, il contenuto intervallo temporale, la sistematicità e
le abitudini programmate di vita), hanno normalmente un carattere
sintomatico, e non direttamente dimostrativo; l’accertamento, pur
officioso e non implicante oneri probatori, deve assumere il
carattere di effettiva dimostrazione logica, non potendo essere
affidato a semplici congetture o presunzioni. Detto accertamento,
infine, è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed è
insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del
giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza
vizi logici e travisamento dei fatti.
Tanto premesso sul piano dei principi non può non convenirsi con
la conclusione che il giudice di merito abbia fatto di essi puntuale
applicazione, con provvedimento articolato logicamente, di guisa
che oltre lo stesso rimane il giudizio di merito, abbondantemente
invocato col ricorso in esame, che anche per tale ragione non può
trovare ingresso.
Il giudice a quo infatti ha correttamente valorizzato la distanza
temporale tra le condotte dedotte nel giudizio esecutivo, distanza
pari a circa trenta mesi, di per sé eccessivo al fine di ritenere le
condotte in esame avvinte da un medesimo progetto criminale.

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