Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36803 del 04/04/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 36803 Anno 2018
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
GUERCIO CARMELO nato a LENTINI il 20/04/1964
GARRASI CONCETTO nato a LENTINI il 16/02/1964
NOCITA GRAZIANO nato a RHO il 24/11/1972

avverso la sentenza del 16/06/2016 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIELLA DE
MASELLIS che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibili i ricorsi;
udito l’avvocato RIZZA Giambattista, in difesa di NOCITA Graziano e quale sostituto
processuale dell’avvocato D’AMICO Fabio in difesa di GUERCIO Carmelo, che insiste
nei motivi di ricorso rappresentando che i reati sono ampiamente prescritti.

RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza del 16 giugno 2016 la Corte di appello di Catania ha confermato
la condanna di Concetto Garrasi e Carmelo Guercio alla pena di anni sei e mesi due di
reclusione ed euro 27.000,00 di multa ciascuno e di Graziano Nocita alla pena di anni
sei mesi quattro di reclusione ed euro 30.000,00 di multa per i reati di cui all’art. 73,
comma 1 d.P.R. 309/1990 loro rispettivamente ascritti.

2. I ricorrenti sono stati ritenuti responsabili del reato di cui all’art. 73, comma 1,
d.P.R. 309/1990 per avere, in concorso tra loro e con più azioni esecutive del
medesimo disegno criminoso acquistato, ricevuto, offerto e posto in vendita e

l

Data Udienza: 04/04/2018

’comunque detenuto a fini di cessione imprecisati quantitativi di sostanza stupefacente
tipo eroina e cocaina, ceduti a numerosi tossicodipendenti in corso di identificazione,
condotte accertate in Lentini e comuni limitrofi dal 27 febbraio al 15 maggio 2000.
Ulteriori condotte hanno ad oggetto sostanza stupefacente, tipo eroina e cocaina,
sequestrata il 16 maggio 2000 a Cirino Brunno (costituita da 17 pezzi di eroina e 5
confezioni di cocaina contenute in un tubetto di vivinc e contenitore di rullini
fotografici), ed altri imprecisati quantitativi di eroina, alla data indicata e 1’8 marzo
2000, reato, questo ascritto al solo Nocita.

3. Propongono ricorso, con motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp.

3.1. Graziano Nocita deduce: 3.1.1. vizio di violazione di legge in relazione all’art.
157 cod. pen. per la mancata pronuncia di sentenza di intervenuta prescrizione del
reato alla data della pronuncia della sentenza di appello; 3.1.2. violazione di legge, per
la mancata sussunzione dell’unico fatto accertato – la detenzione e cessione dello
stupefacente sequestrato il 16 maggio 2000 nella disponibilità del Brunno – nella
fattispecie di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/1990; 3.1.3. genericità delle
contestazioni che non contengono una precisa descrizione del fatto ed alla quale
corrisponde quella della sentenza impugnata che rinvia, piuttosto che alla condotta di
cui all’art. 73 d.P.R. 309/1990 alla fattispecie di reato associativo; 3.1.4. violazione
dell’art. 192 cod. proc. pen., nella parte relativa alla valutazione delle dichiarazioni rese
dal Brunno, che lo ha scagionato dall’accusa sostenendo di essere unico proprietario
dello stupefacente sequestrato: ove a depositare lo stupefacente fosse stato il Nocita
non si comprende per quale ragione il Brunno avrebbe dovuto chiamare persona
diversa non avendola rinvenuta.
3.2.

Concetto Garrasi denuncia: 3.2.1. mancanza della motivazione per la

ritenuta sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in merito al contenuto delle
telefonate poste a fondamento della condanna e che sono state tratte non da
espressioni dirette ma da espressioni dialettali che possono assumere significati diversi
tant’è che la Corte vi annette valenza allusiva; 3.2.2 violazione di legge e vizio della
motivazione in relazione alla mancata sussunzione dei fatti nell’ipotesi di cui all’art. 73,
comma 5, d.P.R. 309/1990: la Corte ha escluso la configurabilità del reato richiamando
l’abitualità della condotta di spaccio che, tuttavia, non è ostativa al riconoscimento della
minore offensività del fatto che fonda l’ipotesi attenuata; 3.2.3. analoghi vizi inficiano,
avuto riguardo al tempo trascorso dai fatti ed alla mancanza di condanne del ricorrente
in tale arco di tempo, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche;
3.3. Carmelo Guercio denuncia: 3.3.1. vizio di violazione di legge, penale e
processuale e vizio di motivazione, in relazione alla valutazione delle conversazioni
intercettate che riguardano il ricorrente ed il cui numero (esiguo perché limitato a tre),
e contenuto (definito criptico nella stessa sentenza impugnata) non consente di ritenere
acquisiti elementi probatori di univoco significato a carico dell’imputato nei cui confronti
vengono valorizzati elementi riferiti ad altri imputati (pedinamenti e sequestri)
superando così il ragionevole dubbio che le conversazioni abbiano ad oggetto proprio
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att. cod. proc. pen. i tre imputati.

’sostanze stupefacenti e effettive operazioni di cessione, aventi ad oggetto tali tipi di
sostanze; 3.3.2. la sentenza impugnata, confermando per relationem quella di primo
grado, non si è confrontata criticamente con le deduzioni difensive che deducevano, con
riguardo alla conversazione intercorsa con il Bonsignore come il ricorrente si fosse

limitato a dargli suggerimenti per conseguire un pagamento; con riguardo alle altre
conversazioni che non vi era prova che gli appuntamenti convenuti avessero ad oggetto
la cessione di sostanze stupefacenti, tanto più che non vi è stato alcun sequestro di
droga; 3.3.3. analoghi vizi inficiano la mancata sussunzione dei fatti nella fattispecie di
cui all’art. 73, comma 5 d.P.R.309/1990 avuto riguardo al numero di contatti,
circoscritti ad un periodo limitato; 3.3.4. mancanza di motivazione sulla richiesta di

che l’imputato negli anni trascorsi dai fatti, non aveva commesso altri reati ed era
socialmente inserito con un lavoro stabile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 ricorsi sono tutti e ciascuno inammissibili perché, al di là dei predicati vizi di
motivazione e conseguenti vizi di violazione di legge, penale e processuale, si risolvono
nella proposizione delle questioni già devolute al giudice di appello, e per vero trattate
nella sentenza di primo grado, con valutazioni che si rivelano prive di illogicità, men che
mai evidenti e in linea, ove involgenti questioni in diritto, con la giurisprudenza di
questa Corte.

2.Manifestamente infondata è, in primo luogo, la dedotta nullità delle contestazioni
ascritte al Nocita per genericità della contestazione che, per come evincibile dal tenore
letterale delle imputazioni, conteneva, in relazione a condotte ascrittegli in concorso,
una descrizione degli elementi strutturali e sostanziali dei reati addebitatigli e
consistenti in molteplici attività dirette al procacciamento, detenzione e vendita di
sostanze stupefacenti, protrattesi nel tempo. Tale complessa scansione dei fatti non
poteva che tradursi in una maggiore complessità della loro descrizione ma è stata
rappresentata nelle imputazioni in guisa tale da consentire un completo contraddittorio
ed il pieno esercizio del diritto di difesa che vanno riferiti, e ragguagliati, non soltanto al
capo di imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti che, inseriti nel
fascicolo processuale, pongono l’imputato in condizione di conoscere in modo ampio
l’addebito (Sez. 5, n. 51248 del 05/11/2014, Cutrera, Rv. 261741) e che, nel caso,
consistevano in atti processuali – attività di polizia giudiziaria e contenuto delle
conversazioni intercettate – intellegibili, non equivoci e conoscibili dall’imputato che,
infatti, rispetto a tali risultanze ha potuto esercitare pieno diritto di difesa.

3.Le deduzioni difensive proposte da Graziano Nocita che attaccano la motivazione
con riguardo alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si risolvono in censure
aspecifiche poiché non si confrontano con la totalità degli elementi esaminati dai giudici
di merito e rivenienti nell’esito del servizio di osservazione, condotto dall’agente

3

concessione delle circostanze attenuanti generiche, richiesta fondata sulla circostanza

’ Mormina al quale era conosciuto il ricorrente, e che lo aveva notato mentre riponeva
qualcosa, occultandolo sotto una pietra e che, immediatamente prelevato, risultava
stupefacente e nella coordinata lettura di tale elemento con le risultanze delle
intercettazioni in corso, talune di esse – riportate a pag. 4 della sentenza impugnata di inequivoco tenore per il riferimento a dosi di sostanze stupefacenti, indicate proprio
come dosi e per il chiaro riferimento al taglio (tagliamento). Rispetto ad elementi di tale
spessore dimostrativo, le dichiarazioni del Brunno, che aveva rivendicato la esclusiva
proprietà della droga, e la valutazione di ulteriori circostanze fattuali suggerita nel
ricorso – la chiamata del Brunno ad altro correo perché non riusciva a trovare la droga,
già prelevata dai verbalizzanti – si risolvono nella proposta di una alternativa lettura dei

offrendone una ricostruzione puntuale, con riguardo agli elementi di prova che fondano
il convincimento del giudice, e del tutto logica, quanto alle inferenze che ne hanno
tratto circa la riconducibilità dello stupefacente anche al Nocita, oltre che ai complici
incaricati della sua cessione.

4.Non meritano miglior sorte le deduzioni difensive proposte da Concetto Garrasi e
Carmelo Guercio, ai punti 3.2.1. e 3.3.1. del ritenuto in fatto e volte ad attaccare la
motivazione con riguardo alla valutazione compiuta dai giudici del merito del contenuto
delle conversazioni intercettate.

5. Val bene, a tale riguardo, ricordare che in materia di intercettazioni telefoniche,
costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito,
l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui
apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della
manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite
(Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D’Andrea e altri, Rv. 268389), anche in presenza di
linguaggio criptico o cifrato, conclusione vieppiù valida in presenza di conversazioni nel
corso delle quali si utilizzano espressioni dialettali, di univoca interpretazione. E, nella
specie, i giudici del merito hanno offerto una ricostruzione del significato delle
conversazioni oggetto di intercettazione – ma in alcuni casi particolarmente esplicite,
come si è detto trattando la posizione del Nocita al punto 3. che precede – del tutto
coerente anche perché puntualmente confermate dai fatti che si sono successivamente
potuti accertare.
Per quanto riguarda il ruolo di Concetto Garrasi nelle attività di smercio dello
stupefacente nella sentenza impugnata sono richiamate la conversazioni, di cui è
protagonista, che lo vedono impegnato, in piena notte, in un “trasloco” con richiesta di
aiuto per l’invio di “manovali”, conversazioni del tutto logicamente interpretate come
riferentisi alle attività di spaccio ed alla necessità di aiuto per la bisogna; nonché di
altre conversazioni nelle quali il Garrasi fa riferimento ad operazioni che riguardano
“arance”, risultate “abbissate”, cioè preparate, e altre “buone”; ad una conversazione,
con la quale il suo interlocutore lo invita ad un incontro in un luogo appartato; in altra
occasione, la conversazione intercettata riguarda “fiori”, merci che le sentenze di merito
4

fatti che, invece, i giudici del merito, con sentenze conformi, hanno compiuto

riconducono definitivamente a stupefacenti a stregua delle conversazioni del g. 8 marzo
nelle quali Michele Infuso lamenta la qualità della merce ceduta e il ricorrente lo invita
alla restituzione precisando che quella che manca deve essere comunque pagata
evidenziando che dei tre “campioni” precedenti nessuno si era lamentato. Del tutto
logiche risultano alla stregua di tali apprezzamenti, le conclusioni dei giudici di merito
secondo i quali le modalità dei contatti e la varietà dei riferimenti rimandano a cessioni
di droga.
Assumono importanza, nella ricostruzione della Corte, per negare il fondamento
della ricostruzione alternativa proposta dal Guercio, secondo la quale egli si limitava a
dare suggerimenti ad un amico, le conversazioni riportate a pag. 15 della sentenza di

cessioni che, avendo ad oggetto non pane ma “piacere” si devono pagare e le
preoccupazioni, in altra conversazione, del suo interlocutore di avere addosso “quelle
cose”, conclusioni che non sono oscurate dal modesto numero delle conversazioni nelle
quali il Guercio è coinvolto.
Non appaiono inficiate da illogicità le conclusioni dei giudici di merito secondo i
quali i colloqui intercettati ineriscono inequivocabilmente a sostanza stupefacente che,
infatti, venne sequestrata in occasione dell’operazione del 12-13 maggio 2000 – si
tratta del sequestro in relazione al reato di cui al capo b) ascritto al solo Nocita -, oltre
al contenuto anche esplicito di talune delle conversazioni intercettate, per ciascuno dei
ricorrenti, e che vengono utilizzate quale chiave di interpretazione di quelle
conversazioni che, pur non avendo ad oggetto lo specifico riferimento alla droga,
realizzano vere e proprie triangolazioni di operazioni commerciali e delle loro modalità
organizzative che fanno capo anche ad altri soggetti come Michele Infuso, nel
frattempo deceduto – al quale fanno capo sia il Nocita che il Garrasi – ovvero, per
quanto concerne il Guercio, al Bonsignore, separatamente giudicato.

6.

Possono essere esaminati congiuntamente i comuni motivi di ricorso che

investono la mancata qualificazione del fatto nell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5,
d.P.R. 309/1990. Anche a tal riguardo la sentenza di appello, intervenuta nella vigenza
della disposizione legislativa che ha ricondotto la fattispecie attenuata ad ipotesi
autonoma di reato non merita censura ed ha fatto, sulla scorta delle indicazioni
rivenienti dal sequestro del 12-13 aprile 2000, dei dati evincibili dalle conversazioni e
delle reiterate ed organizzate attività di spaccio, con il concorso di più persone,
corretta applicazione dei principi di questa Corte.

7. Secondo i principi dettati dalla più risalente giurisprudenza di questa Corte,
ancora validi in presenza della configurazione della fattispecie di lieve entità come
ipotesi autonoma di reato, l’ipotesi lieve “può essere riconosciuta solo in ipotesi di
minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e
quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità,
circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla
legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di

5

primo grado e nelle quali il Guercio contesta al suo interlocutore la leggerezza nelle

• incidenza sul giudizio” ( S.U., n. 17 del 21/6/2000, Primavera ed altri, Rv. 216668),
ipotesi lieve che è certamente da escludere in presenza di un dato ponderale e
qualitativo della sostanza che superi una soglia ragionevole di valore economico, non
rilevando in senso contrario eventuali circostanze favorevoli all’imputato (cfr. Sez. 4, n.
31663 del 27/05/2010, Ahmetaj, Rv. 248112).

8. Tali conclusioni, ad avviso del Collegio, si attagliano non solo alle condotte
ascritte al Nocita, in relazione al capo b) – in forza del rinvenimento di 17 dosi
confezionate di eroina e cinque di cocaina – ma anche alle condotte ascritte agli
imputati Garrasi e Guercio in ragione della disponibilità di tipologie diverse di sostanza,

spaccio, alla possibilità di movimentare quantitativi non modesti di sostanza ma plurime
dosi, come evincibili dai dati numerici ai quali rimandano i riferimenti degli imputati (
cfr. pag. 10 e ss. della sentenza di primo grado). La ricostruzione proposta dalla difesa,
concentrata nella disamina degli

indicatori descritti dall’art. 73, comma 5, d.P.R.

309/1990, oblitera un dato di rilievo ai fini della configurabilità della fattispecie
incriminatrice che reca al suo esordio una specifica clausola di salvaguardia secondo la
quale “salvo che il fatto costituisca più grave reato” chiunque commette uno dei fatti
previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione
ovvero per la qualità o la quantità delle sostanze, è di lieve entità ….”, esordio che
contrasta con una lettura che erige a condotta centrale del sistema punitivo dei reati in
materia di stupefacenti la fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, pur
non potendosi trascurare la novità di sistema che deriva dalla trasformazione da
fattispecie circostanziale, oggetto della primigenia formulazione delle fattispecie di cui
all’art. 73, d.P.R. 309/1990, ad ipotesi autonoma di reato che, pertanto, si affianca alle
altre fattispecie punitive.

L’incipit

della norma non autorizza siffatta lettura e

conclusione benché l’elevato trattamento sanzionatorio previsto, soprattutto per le cd.
droghe pesanti, rappresenti una forte spinta in tale direzione, tenuto conto, altresì, che
la norma di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, novellata, proseguendo lungo la
linea suggerita dal d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, nella
legge 21 febbraio 2006, n. 49, ha conservato la unificazione del trattamento
sanzionatorio previsto per le droghe pesanti e quelli leggere. La valutazione della
offensività della condotta, come non può essere ancorata ed esaurirsi nel solo dato
statico della quantità volta per volta ceduta neppure può coincidere con i connotati
esteriori della ripetizione e organizzazione minimale che connotano l’attività di spaccio
al dettaglio dovendo essere frutto di un giudizio più ampio che coinvolga ogni aspetto
del fatto nella sua dimensione oggettiva (Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, dep. 2017,
Bandera e altri, Rv. 269149). Incombe, pertanto, al giudice un dovere di verifica, del
quale deve dare conto con adeguata motivazione, secondo una visione unitaria e
globale di tutti gli elementi normativamente indicati, sia di quelli concernenti l’azione
(mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia di quelli attinenti all’oggetto materiale
del reato ( quantità e qualità delle sostanze stupefacente) come manifestatisi nel caso
concreto, senza automatismi o preclusioni, potendo escludere il riconoscimento della
6

così da soddisfare le richieste dei consumatori, alla organizzazione dell’attività di

fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 quando i connotati dell’azione
siano espressivi di una significativa potenzialità offensiva, e, dunque di un elevato
pericolo di diffusività della sostanza, inconciliabile con la minore offensività.

9. E, nel caso in esame, i Giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della
legge e dei principi giurisprudenziali dianzi accennati, escludendo l’ipotesi attenuata in
ragione di un ampio giudizio sulle concrete ed oggettive modalità dei fatti accertati
valorizzando il contesto nel quale le condotte degli imputati

si inserivano ed

evidenziando che si trattava di più soggetti dediti all’acquisto ed alla
commercializzazione, in favore di più soggetti di sostanze di diversa natura e

10.

Sono generiche e manifestamente infondate le censure che investono il

trattamento sanzionatorio inflitto agli imputati Concetto Garrasi e Carmelo Guercio per
la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Giova rammentare, con
riguardo agli obblighi di motivazione che incombono al giudice nella dosimetria della
pena ed in relazione ai criteri dettati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. che, in generale, la
determinazione della misura della pena, anche con riguardo all’applicazione delle
circostanze innominate, rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il
quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati
nell’art. 133 cod. pen. e nel caso in esame assolta conferendo importanza alla
spregiudicatezza palesata dagli imputati con riguardo a condotte reiterate nel tempo ed
alla obiettiva gravità dei fatti.

11. Manifestamente infondata è la dedotta eccezione di prescrizione proposta dal
Nocita. Il reato di cui all’art. 73 comma 1 d.P.R. 309/1990 (pacifico che la sentenza di
primo grado non aveva ritenuto la recidiva) si prescrive, alla stregua della legge vigente
al momento del fatto più favorevole di quella introdotta dalla legge 251 del 2005 per la
quale il solo termine ordinario di prescrizione è pari ad anni venti, in anni quindici,
termine al quale va aggiunto quello di anni sette mesi sei per gli atti interruttivi con la
conseguenza che, alla data odierna, non è ancora intervenuto il termine di prescrizione
massima.

12.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue

ex art. 616 cod. proc. pen. la

condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento
di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare
come in dispositivo.

P.Q.M.

7

movimentati con riferimento a dati quantitativi non modesti.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di euro duemila in favore della
cassa delle ammende.

Così deciso il g. 4 aprile 2018

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