Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36802 del 26/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 36802 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Mihailuc Julian, nato in Moldavia 1’1.6.1995, avverso l’ordinanza
emessa dal tribunale di Bologna il 16.3.2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore
generale dott. Alberto Cardino, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.

FATTO E DIRITTO

Data Udienza: 26/05/2015

1. Con ordinanza emessa 1’1.6.2015 il tribunale di Bologna, in
funzione di tribunale del riesame, adito ex art. 309, c.p.p.,
confermava l’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari
presso il tribunale di Bologna aveva applicato in data 10.3.2014 la

Julian, gravemente indiziato di una serie di furti aggravati e del reato
di ricettazione di cui ai capi nn. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 10) e 12)
dell’imputazione provvisoria.
2. Avverso la decisione del tribunale del riesame, di cui chiede
l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione
l’indagato, personalmente, lamentando vizi di motivazione in
ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari ed alla
inapplicabilità di una misura meno afflittiva, sostenendo in
particolare che il decreto con il quale era stata dichiarata la sua
latitanza sarebbe stato revocato.
3. Il ricorso non può essere accolto.
4.

In via preliminare va rilevato che, come affermato

dall’orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità,
condiviso dal Collegio, in materia di misure cautelari personali, la
Corte di cassazione non ha alcun potere di revisione degli
elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso
lo spessore degli indizi, né di rivalutazione delle condizioni
soggettive dell’indagato, in relazione alle esigenze cautelari e alla
adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito
rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha
applicato la misura e del tribunale del riesame. Il controllo di
legittimità è quindi circoscritto all’esame del contenuto dell’atto
impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo
hanno determinato e, dall’altro, l’assenza di illogicità evidenti,

2

misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Mihailuc

ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine
giustificativo del provvedimento (cfr., ex plurimis, Cass., sez. V,
02/10/2013, n. 15906; Cass., sez. IV, 26/02/2014, n. 14003;
Cass., sez. IV, 03/02/2011, n. 14726).

motivazione approfondita ed immune da vizi logici, dopo essersi
diffusamente soffermato sulla sussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza (non contestati), ha indicato diffusamente le ragioni
che consentono di affermare la sussistenza delle esigenze
cautelari connesse al pericolo di reiterazione criminosa ed al
pericolo di fuga, correttamente desunte dalla gravità dei fatti,
dalla personalità negativa dell’indagato, gravato da un precedente
penale specifico per più reati di furto unificati sotto il vincolo della
continuazione, e dalla duplice circostanza che egli si è reso
latitante sino al 24.2.2015 ed è soggetto privo di stabili riferimenti
familiari o lavorativi che lo leghino ad un luogo determinato in
territorio italiano, evidenziando, inoltre, come le stesse modalità
del suo arresto (il Mihailuc veniva rintracciato in Bologna a seguito
di un’indagine relativa ad una esplosione di colpi d’arma da fuoco
il 22.2.2015) denotano il suo perdurante contatto con “allarmanti
ambienti delinquenziali”.
Siffatta valutazione, che esprime un giudizio di pericolosità sociale
dell’indagato in termini di concretezza e di attualità, risultando in
tal modo conforme anche alla nuova formulazione dell’art. 274,
lett. c), c.p.p., come modificato dalla I. 16 aprile 2015, n. 47,
appare assolutamente rispettosa dei principi affermati in subiecta
materia dalla giurisprudenza di legittimità.
Come è noto, infatti, in tema di misure coercitive, ai fini della
configurabilità della esigenza cautelare del pericolo di reiterazione

3

Nel caso in esame il tribunale del riesame di Bologna, con

criminosa di cui all’art. 274, lett. c), c.p.p., gli elementi
apprezzabili possono essere tratti, oltre che dai precedenti penali
e giudiziari, anche dalle specifiche modalità e circostanze del
fatto, considerate nella loro obiettività, giacché la valutazione

oggettivi e dettagliati stabiliti dall’art. 133 c.p. tra i quali sono
comprese le modalità e la gravità del fatto reato (cfr., ex plurimis,
Cass., sez. IL 16/10/2013, n. 51843, rv. 258070).
Allo stesso modo la sussistenza del pericolo di fuga non deve
essere desunta esclusivamente da comportamenti materiali, che
rivelino l’inizio dell’allontanamento o una condotta
indispensabilmente prodromica (come l’acquisto del biglietto o la
preparazione dei bagagli), essendo sufficiente accertare con
giudizio prognostico, in base tra l’altro alla concreta situazione di
vita del soggetto, alle sue frequentazioni, ai precedenti penali, ai
procedimenti in corso, un reale ed effettivo pericolo, pur sempre
interpretato come giudizio prognostico e non come mera
constatazione di un avvenimento “in itinere”, difficilmente
eliminabile con tardivi interventi (cfr. Cass., sez. IV, 24/05/2007,
n. 42683, rv. 238299; Cass., sez. II, 05/12/2013, n. 51436, rv.
257981).
Proprio la dimostrata capacità dell’indagato di far perdere le
proprie tracce e la sua condizione di soggetto che può contare, al
fine di assicurarsi la latitanza, “sulla solidarietà di altri membri del
gruppo organizzato di malviventi cui apparteneva”, unitamente
alla accertata inidoneità, su cui il tribunale del riesame si sofferma
specificamente, del domicilio proposto (l’abitazione di tal Palamarji
Vera, i cui rapporti con l’indagato sono ignoti), rappresentano
elementi fattuali che, con motivazione assolutamente coerente, il

4

negativa della personalità dell’indagato può desumersi dai criteri

tribunale del riesame ha valutato come ostativi alla concessione
degli arresti domiciliari, sia pure accompagnati dalla particolare
modalità di controllo costituita dal “braccialetto elettronico”.
5. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso di cui in

sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del
procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94
comma 1 ter disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma il 26.5.2015

premessa, va, dunque, rigettato, con condanna del ricorrente, ai

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA