Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36801 del 26/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 36801 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MATTUCCI MAURO N. IL 14/01/1954
avverso l’ordinanza n. 9/2015 TRIB. LIBERTA’ di MACERATA, del
24/02/2015
senk1la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
l e/sentite le conclusioni del PG Dott.

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Data Udienza: 26/05/2015

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 24/02/2015 il Tribunale di Macerata ha dichiarato
inammissibile la richiesta di riesame proposta nell’interesse di Mauro Mattucci
avverso il sequestro probatorio eseguito dalla Guardia di Finanza in data 06 e
09/02/2015, su delega del P.M.
Il Tribunale ha ritenuto che le censure del ricorrente, nella sostanza fondate sul
fatto che la p.g. avesse agito, eccedendo dall’ambito della delega ricevuta, di
propria iniziativa, escludessero l’esperibilità del rimedio invocato, prospettandosi

caso di diniego, di proporre opposizione al G.i.p.
2. Nell’interesse del Mattucci, è stato proposto ricorso per cassazione, con il
quale si lamenta che il Tribunale abbia completamente omesso di esaminare la
dedotta violazione dell’art. 365 cod. proc. pen., per avere il P.M., già nell’atto di
delega, designato un difensore d’ufficio, trascurando l’intervenuta nomina di un
difensore di fiducia.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato.
Da un lato, infatti, va rilevato che, venendo in questione una perquisizione, il
difensore, che peraltro è comunque sopraggiunto, non aveva diritto a ricevere
alcun previo avviso; dall’altro, con riferimento al profilo di censura che investe
l’eccesso rispetto alla delega del P.M., che il Tribunale si è correttamente
uniformato all’indirizzo espresso da questa Corte, secondo cui che è
inammissibile la richiesta di riesame avverso il sequestro probatorio eseguito
dalla polizia giudiziaria nel corso di una perquisizione delegata dal pubblico
ministero che abbia genericamente ordinato di sequestrare le cose pertinenti al
reato e non abbia poi provveduto alla convalida (Sez. 6, n. 39040 del
02/05/2013, Massa, Rv. 256327).
Nella specie, infatti, la situazione denunciata è esattamente sovrapponibile a
quella esaminata nel precedente citato, giacché il ricorrente si duole del fatto che
la Guardia di Finanza ha, esulando dalla delega ricevuta, sequestrato di propria
iniziativa – e in difetto di successiva convalida – documenti estranei a quelli
indicati dal P.M.
2. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 26/05/2015
Il Componente estensore

Il Presidente

piuttosto la possibilità di chiedere la restituzione dei beni sequestrati al P.M. e, in

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