Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36801 del 20/03/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 36801 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: AGLIASTRO MIRELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GADDI IVAN nato a MIRANDOLA (MODENA) il 21/05/1978

avverso la sentenza del 02/12/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MIRELLA AGLIASTRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLO CANEVELLI
che ha concluso chiedendo l’inammissibilita del ricorso.
udito il difensore, avvocato Barbara BANDIERA del foro di MODENA in difesa di GADDI
IVAN, il quale insiste per l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 20/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza in data 2/12/2016, la Corte di appello di Bologna

confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Parma il 20/06/2016 nei
confronti di Gaddi Ivan in relazione al reato di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R.
309/90, ivi assorbita la condotta di detenzione di marijuana (gr. 51 di peso), per
la coltivazione di sostanza stupefacente (4 piante di marijuana), mentre veniva

provata la finalità di spaccio e ritenuta pertanto destinata ad uso personale. Lo
stesso era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro
1.000,00 di multa.

2. Ricorre per cassazione Gaddi Ivan per il tramite del suo difensore per i
seguenti motivi:
1) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (art. 73 comma
5 d.P.R. 309/90); l’art. 75 d.P.R. 309/90 ricomprende nelle condotte di chi
“detiene” la coltivazione di piante per estrazione di droga a fini di uso personale
che non costituisce reato. Le piantine, secondo l’assunto difensivo, venivano
coltivate come piante ornamentali, senza strumentazione idonea alla coltivazione
intensiva e solo per soddisfare il proprio fabbisogno.
2) inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all’art.
49 cod. pen.: nella condotta contestata all’imputato è del tutto assente
l’offensività poiché la coltivazione era destinata ad uso personale.
3) inosservanza o erronea applicazione della legge penale per la mancata
applicazione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131
bis cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
2. Già in sede di gravame, il ricorrente aveva proposto i medesimi motivi nei
confronti dei quali la Corte di appello aveva respinto le relative deduzioni.
3. Un consolidato indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità
ha affermato che ai fini della punibilità della coltivazione non autorizzata di
piante da cui sono estraibili sostanze stupefacenti, spetta al giudice verificare in
concreto l’offensività della condotta ovvero l’idoneità della sostanza ricavata a
produrre un effetto drogante rilevabile (Sez. U, n.28605 del 24/04/2008
Rv.239921 Corte cost. n.360 del 1995 e n.296 del 1996). Nel caso di specie, le

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assolto dal reato di detenzione e di spaccio di gr. 7 di hashish, non essendo stata

piantine erano giunte a maturazione e il grado di sviluppo era tale da produrre
un effetto drogante.
4. Sul primo motivo va rilevato che la Corte di appello ha compiutamente
esaminato la questione dedotta e ha rilevato che le infiorescenze erano già state
raccolte. Nell’occasione, inoltre, sono stati sequestrati trentacinque vasetti nei
quali erano stati piantati semi di marijuana alcuni con germogli, ed anche
diserbante, concimi, forbici, una bilancia e sedici bustine di cellophane, indice di
destinazione, almeno in parte,perlo spaccio; rimane pertanto smentito l’assunto

per soddisfare il proprio fabbisogno.
5. Sul secondo motivo va rilevato che, in astratto, l’attività di coltivazione è
da ritenere potenzialmente diffusiva della sostanza stupefacente (Sez. U. n.
28605 del 24/4/2008 Rv. 239920 – 239921), sebbene si debba accertare di volta
in volta se la sostanza ricavabile sia idonea a produrre un effetto stupefacente
concretamente rilevabile. È stato affermato in giurisprudenza che l’offensività
della condotta non è esclusa dal mancato compimento del processo di
maturazione dei vegetali neppure quando risulti l’assenza di principio attivo
ricavabile nella immediatezza, se gli arbusti sono prevedibilmente in grado di
rendere all’esito di un fisiologico sviluppo quantità significative di prodotto dotato
di effetti droganti in quanto il coltivare è attività che si riferisce all’intero ciclo
evolutivo dell’organismo biologico (Sez. 6, n.6753 del 09/01/2014, Rv. 258998).
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 109 del 2016, ha compiutamente
distinto la differente disciplina prevista per il consumo personale di colui che
“coltiva, fabbrica o produce sostanze stupefacenti”, rispetto a colui il quale,
invece, “acquista, detiene, importa, esporta o riceve a qualsiasi titolo”: tale
distinzione è frutto della complessiva “strategia” del legislatore, volta, da un lato,
a distinguere la posizione del mero assuntore (ritenuta una forma di
disadattamento sociale cui far fronte con misure prevalentemente terapeutiche)
da quella del fabbricante, del produttore e del venditore, che effettivamente
mettono in pericolo i numerosi beni protetti alla base delle ragioni di
incriminazione.
Il legislatore, invero, ha negato rilievo alla finalità dell’uso personale sia alle
condotte con essa logicamente incompatibili, perché implicanti la “circolazione”
della droga sia a quelle condotte apparentemente cd. “neutre” che hanno,
tuttavia, la capacità di accrescere la quantità di stupefacente esistente e
circolante, agevolandone così indirettamente la diffusione. È per questo che la
coltivazione – come pure la produzione, la fabbricazione, l’estrazione e la
raffinazione della droga – si deve distinguere dalla semplice detenzione (e dalle
altre condotte “neutre” a carattere “non produttivo”), caratterizzandosi per una

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difensivo dell’assenza di strumentazione idonea alla coltivazione intensiva e solo

maggiore pericolosità, che giustifica la sancita irrilevanza della finalità di
consumo personale.
6. Sul terzo motivo, è stato rilevato che l’imputato è gravato da un
precedente penale specifico (sempre per reato di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R.
309/90 commesso nel 2003) e pertanto difetta il presupposto della non abitualità
del comportamento richiesto per il riconoscimento della fattispecie di cui all’art.
131 bis cod. pen. La Corte d’appello aveva considerato il fatto di “lieve entità”. In
sede di perquisizione, oltre alle quattro piante di cannabis in fiore sono stati

già indicata (diserbante, concimi, forbici, una bilancia e sedici bustine di
cellophane) che sarebbe servita per la raccolta della sostanza drogante da
commercializzare. Dai dati che precedono e dalle valutazioni dei giudici di merito,
si deduce l’esclusione della compatibilità della fattispecie con i requisiti del fatto
di “particolare tenuità” (Sez. 4, n. 33821 del 01/07/2015, Rv. 264357).
7. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso il 20/03/2018

rinvenuti trentacinque vasetti con marijuana in germogli, e tutta l’attrezzatura

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