Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36800 del 26/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 36800 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LIKA ALBAN N. IL 16/03/1992
LAMA FLORI N. IL 13/01/1991
avverso l’ordinanza n. 32/2015 TRIB. LIBERTA’ di TRIESTE, del
03/03/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
5tte/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 26/05/2015

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 03/03/2015 il Tribunale di Trieste ha rigettato la richiesta
di riesame proposta nell’interesse di Alban Lika e Fiori Lama avverso il
provvedimento con il quale il G.i.p. aveva applicato nei loro confronti la misura
della custodia cautelare in carcere, in relazione a tre episodi di furto aggravato in
abitazione (capi a, b e c) e a un fatto di ricettazione di vari monili provento di
furto (capo d).
2. Nell’interesse degli indagati è stato proposto ricorso per cassazione affidato ai

2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge, reiterando la questione
della inefficacia della misura impositiva o di inutilizzabilità degli elementi
investigativi acquisiti per mandata trasmissione al tribunale del riesame di alcuni
documenti richiamati nell’ordinanza del G.i.p.
In particolare, richiamata la sentenza Sez. 6, n. 50963 del 22/10/2014, Avino,
Rv. 261318, rileva il ricorso: a) che la trasmissione degli atti prescritta dall’art.
309 cod. proc. peno non può essere surrogata dalla trascrizione, più o meno
esaustiva, nel provvedimento genetico del contenuto delle prove poste a
fondamento della decisione cautelare; b) che l’attribuzione agli indagati dei furti
commessi in data 07/02/2015 in Zuliano di Pozzuolo del Friuli era conseguita alla
valutazione di alcuni elementi di natura tecnica, quali la rilevazione del GPS
apposto su un’autovettura Hyundai, le rilevazioni delle tracciature telefoniche
dell’apparecchio asseritamente in uso al Lika, le fotografie al casello di Udine
Sud, che avrebbero ripreso i due indagati a bordo della citata autovettura, la
detenzione delle refurtiva recuperata in data 11/02/2015, al momento del fermo
degli indagati e che, di per sé, potrebbe al più indicare la responsabilità per
ricettazione; c) che negli atti trasmessi al tribunale non era stata rinvenuta né la
documentazione afferente l’indagine tecnica disposta, né l’annotazione datata
11/02/2015, afferente il servizio di o.c.p. effettuato dai carabinieri di Latisana
presso l’area di servizio Calstorta Sud, di cui era fatta menzione nel verbale di
fermo, che costituiva atto di indagine di altro procedimento penale (il n. 661/15
R.G.N.R. della Procura di Udine) e alla stregua del quale il G.i.p. aveva inferito il
rapporto di diretta disponibilità da parte degli indagati del borsello occultato in
un boschetto adiacente; d) che, del pari, non erano presenti nel fascicolo il
decreto ovvero i decreti che avevano autorizzato l’apposizione del GPS sulla
autovettura sopra indicata, il decreto o i decreti che avevano autorizzato
l’acquisizione dei tabulati telefonici dell’utenza che si assume intestata e in uso al
Lika, i cd rom contenenti i dati dell’indicato monitoraggio GPS e dei tabulati
telefonici estrapolati dalla PG, con indicazione delle celle di attivazione; e) che
l’assenza di tali dati non aveva consentito di verificare i movimenti della vettura
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seguenti motivi.

nel giorno di consumazione dei furti; f) che, pertanto, non era dato sapere da
quali elementi si fosse desunta la presenza del veicolo in Pozzuolo del Friuli al
momento del fatto, a poche centinaia di metri dal luogo dove i furti si erano
verificati; g) che, del parti, non si ricavavano dagli atti notizie utili per la
tracciatura del telefono cellulare asseritamente in uso al Lika; h) che, peraltro, la
difesa, il 26/02/2015 aveva prima dell’udienza camerale sollecitato il tribunale
del riesame ad acquisire gli atti propulsivi dell’attività captativa, senza che
quest’ultimo provvedesse in tal senso e senza che assumesse rilievo, in senso

delle operazioni di localizzazione GPS e di tracciatura delle celle telefoniche; i)
che peraltro i decreti autorizzativi certamente esistevano, anche se afferivano ad
altro fascicolo, relativo a distinto procedimento, esaminato dallo stesso Tribunale
nella medesima udienza e non erano confluiti nel materiale validamente
verificato dal giudice del riesame; I) che, in ogni caso, a nessun fascicolo era
stata allegata l’indicata annotazione datata 11/02/2015, menzionata nel verbale
di fermo.
2.2. Con il secondo motivo, si lamentano vizi motivazionali in ordine alla gravità
indiziaria, rilevando: a) che l’assenza delle tracciature GPS per il giorno
07/02/2015 e di documentazione relativa ai tabulati dell’utenza asseritamente in
uso al Lika non consentiva di attribuire rilievo se non al rinvenimento del citato
borsello; b) che gli altri elementi valorizzati erano inconferenti, dal momento che
non era stato acquisito il filmato che avrebbe consentito di accertare chi erano le
persone a bordo dell’autovettura Hyundai in data 11(02(2015, che i due indagati
erano stati fermati in orario e luogo diversi da quello di rinvenimento del
borsello, che mancavano rilievi sui beni o sul materiale sequestrato idonei a
dimostrarne la riferibilità agli indagati.
Considerato in diritto
1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Il ricorrente, a sostegno della propria doglianza, invoca l’orientamento espresso
da questa Corte, secondo il quale, in tema di riesame avverso una ordinanza
applicativa di misura cautelare personale, la trasmissione degli atti al tribunale,
prescritta a pena di inefficacia della misura coercitiva dall’art. 309, commi 5 e
10, cod. proc. pen., non può considerarsi attuata per il sol fatto che il
provvedimento impugnato contenga una trascrizione, più o meno esaustiva, del
contenuto dei verbali di prova posti a fondamento della decisione cautelare.
(Sez. 6, n. 50963 del 22/10/2014, Avino, Rv. 261318).
E, tuttavia, come emerge non solo dalla massima ufficiale, ma anche dalla

lettura della motivazione della decisione, il caso esaminato non è affatto
sovrapponibile a quello oggetto del presente procedimento.
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contrario, la indicazione in forma riassuntiva, nel verbale di fermo, dei risultati

La citata Sez. 6 n. 50963 del 2014, infatti, si occupava di un’ipotesi nella quale
non era in discussione l’omessa trasmissione al Tribunale del riesame del
materiale probatorio utilizzato dal Giudice per le indagini preliminari per
l’adozione della misura cautelare e piuttosto occorreva valutare se
l’indisponibilità degli atti potesse essere surrogata dalla trascrizione, peraltro
parziale, dei verbali di prova, in sede di motivazione del provvedimento
coercitivo.
Al contrario, nel procedimento in esame il Tribunale dà atto che il giudice per le

emergenze del verbale di fermo di Polizia Giudiziaria operato dai Carabinieri di
Latisana e i relativi allegati, nel quale erano riportati il risultato e il contenuto
delle operazioni tecniche, dei servizi di o.c.p., e di tutta l’attività che aveva
condotto al fermo degli indagati.
Del tutto irrilevante appare la mancata trasmissione dell’annotazione datata,
come il verbale di fermo, 11/02/2015 e il cui contenuto risultava evidentemente
superfluo, ai fini della richiesta alla luce delle risultanze del verbale di fermo e
delle annotazioni in atti. Sin da ora può aggiungersi che non è esatto che la
diretta disponibilità, da parte degli indagati, del borsello contenente la refurtiva
sia stata tratta da tale annotazione, giacché il verbale di fermo datato
11/02/2015 descrive l’attività di appostamento e contiene persino una fotografia
di Lama Fiori con il borsello a tracolla e di Lika Alban seduto.
Né il ricorrente può dolersi del fatto che il P.M. abbia deciso di porre a base della
richiesta di misura cautelare tali sole risultanze.
In un caso analogo, si è, infatti, rilevato che non costituisce violazione dell’art.
309, comma 5, cod. proc. pen. la circostanza che il P.M., selezionando gli atti da
produrre a sostegno della richiesta di applicazione della misura cautelare, abbia
trasmesso, in luogo della videoregistrazione del fatto oggetto di indagine,
annotazioni di servizio in cui erano riportati i dati relativi a quanto
videoregistrato, posto che all’accusa compete la direzione dell’inchiesta e la
scelta degli atti su cui basare la richiesta della misura (Sez. 2, n. 8837 del
20/11/2013 – dep. 24/02/2014, Chinzeagulov, Rv. 258788; per l’identico
principio di diritto, si veda anche Sez. 4, n. 44004 del 19/07/2013, Jussi, Rv.
257698).
E ciò senza dire che, anche nella prospettiva valorizzata in ricorso di controllo
critico del contenuto degli atti, comunque il Tribunale ha considerato che la
difesa non aveva presentato alcuna richiesta di accesso prima dell’udienza del
riesame.
Quanto poi ai decreti autorizzativi relativi al monitoraggio satellitare
dell’autovettura Hyunday e di quello relativo ai tabulati telefonici concernenti
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indagini preliminari aveva posto a fondamento del proprio provvedimento le

l’utenza 3470638654, si osserva che il Tribunale ha osservato come gli stessi
erano stati trasmessi dal P.M., unitamente agli atti relativi al distinto
procedimento 661/15, in relazione a parallela richiesta di riesame e in ragione
del fatto che i fatti di reato di cui al presente procedimento “risultano
conseguenza dell’attività di indagine del procedimento 661/15 e attengono a furti
consumati successivamente”. Correttamente, pertanto, il provvedimento
impugnato ha rilevato che gli stessi erano stati tempestivamente posti a
disposizione della difesa.

Occorre considerare che, secondo il provvedimento impugnato (e la circostanza,
in ragione del carattere processuale delle eccezioni svolte nel primo motivo, è
stata direttamente verificata), l’indicato verbale di fermo, dà atto: a) per effetto
del servizio di appostamento, della disponibilità, da parte degli indagati, del
borsello all’interno del quale sono stati rinvenuti sia i beni sottratti in occasione
di tre furti commessi in data 07/02/2015 in Zuliano di Pozzuolo del Friuli, sia i
beni provento di un furto commesso in Latisana; b) del fatto che la localizzazione
satellitare aveva consentito di accertare che, in data 07/02/2015, l’autovettura
Hyunday Atos, a bordo della quale i due indagati, il successivo 11/02/2015,
avrebbero raggiunto l’area di servizio con l’indicato borsello, aveva seguito un
percorso che l’aveva condotta a qualche centinaio di metri dal luogo in cui í furti
erano stati consumati e in orari compatibili con gli stessi; c) del fatto che del
tutto compatibili con il tragitto e gli orari di percorrenza erano le celle agganciate
dal telefono in uso al Lika Alban. Peraltro, all’esito della perquisizione sul veicolo,
operata in data 11/02/2015 erano stati rinvenuti un cacciavite di grosse
dimensioni, due paia di guanti di gomma e tessuto, una minitorcia e uno zaino in
tela nera contenente un berretto in lana nero.
Ora, il ricorrente, il quale non risulta aver operato alcuna richiesta di accesso agli
atti, si duole da un punto di vista formale dell’assenza di più completo materiale
istruttorio.
E, tuttavia, resta il dato che gli elementi acquisiti, di indubbio spessore indiziario
(anche a voler prescindere dalla riferibilità al Lika Alban dell’utenza indicata),
danno conto della presenza della stessa autovettura sia al momento dei furti che
al momento del sequestro della refurtiva, quale custodita in un borsello detenuto
dagli indagati, i quali avevano altresì la disponibilità di strumenti idonei a
commettere i reati indicati.
In relazione ai furti contestati ai capi a, b, c, emerge, pertanto, una consistenza
probatoria che ha logicamente consentito ai giudici di merito di collegare
soggetti che detenevano i beni alla precedente sottrazione, mentre per i restanti

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2. Il secondo motivo è, del pari, infondato.

beni, in difetto di emergenze del diretto coinvolgimento degli indagati nel furto,
razionalmente si è ritenuta configurabile la ricettazione.
3. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna di
ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp.

Così deciso in Roma il 26/05/2015

Il Componente estensore

Il Presidente

att. cod. proc. pen.

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