Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36800 del 25/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36800 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PRESTIERI MAURIZIO N. IL 05/12/1962
avverso la sentenza n. 8/2011 CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI,
del 19/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

Data Udienza: 25/06/2013

I. Avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Napoli del
19 giugno 2012, con la quale, in riforma di quella resa in prime cure
dal GUT del Tribunale della stessa sede in data 27.9.2010, veniva
condannato alla pena di anni otto di reclusione, con la diminuente di
cui all’art. 8 L. 203/91, perché riconosciuto colpevole, in concorso
con altri e quale mandante, dell’omicidio premeditato di Capuzzo
Pasquale, in Miano il 9.5.1993, propone ricorso per cassazione
Prestieri Maurizio, assistito dal difensore di fiducia, sviluppando
due motivi di impugnazione.
1.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente violazione
dell’art. 157 c.p,, nel testo previgente a quello attualmente in
vigore„ applicabile alla fattispecie perché disciplina più favorevole,
in forza della quale il reato doveva essere dichiarato estinto per
prescrizione.
1.2 Col secondo motivo di doglianza denuncia invece la diflasa
violazione di legge e difetto di motivazione in relazione ai diniego
di concessione delle circostanze attenuanti generiche in costanza d1
un comportamento collaborativo dell’imputato e dei suo evidente
radicale cambiamento di personalità.
2. La doglianza è stata. assegnata alla VII sezione di questa Corte
con gli adempimenti processuali di rito.
3. 11 ricorso è maniiestamente infondato.
Quanto al primo motivo di censura rammenta la Corte che
l’esclusione della prescrizione dei delitti per i quali la legge prevede
la pena dell’ergastolo, quantunque oggetto di formalizzazione
soltanto con L. 5 dicembre 2005 n. 251 (modifiche al cod. pen.
alla L. 26 luglio 1975 n. 354, in materia di attenuanti generiche, di
recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i
recidivi, di usura e di prescrizione), è antecedente ad essa. Ne
consegue che il reato punito con detta pena commesso prima
dell’entrata in vigore della citata legge è imprescrittibile pur senza
una specifica disposizione in tal senso (Cass.. Sez. 1, 22/10/2009, n.
41964).
La giurisprudenza sia di legittimita che di merito infatti, in base alla
formulazione letterale dell’alt 157 c.p, nel testo previgente – che
prevedeva Papplicabiiita della prescrizione ai soli reati puniti con le
pene della reclusione, dell’arresto, della multa e dell’ammenda – ha
ritenuto itnivocamente (in tal senso Sez, 4, Sentenza n. 341 del

La Corte osserva in fatto ed in diritto:

-

4. Il ricorso va dichiarato pertanto inammissibile ed i1ia declaratoria
di inammissibilità consegue sia la condanna al pagamento delle
spese del procedimento, sia quella al pagamento di una somma in
favore della Cassa delle ammende, somma che si stima equo
determinare in curo 1000,00.
P. Q. M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricotrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000.00
in favore della Cassa delle ammende.
Roma, addì 25 giugno 2013

5/12/1969, Rv. 113403; Sez. 3, Sentenza n. 2856 del 4/3/1967, R.
103617; T. mil . Roma, 22 luglio 1997, Priebke e sia pure
indirettamente. Sez. 1, Sentenza n. 4590 dei 17/7/1999, Rv. 214022
ne. Hass e Priebke), con argomentazione a contrario, che solo i reati
per i quali la legge stabiliva la pena dell’ergastolo, dovevano
ritenersi imprescrittibili.
Quanto invece alla seconda doglianza, giova rimarcare che il
giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi
prospettati dall’imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e
giustifichi l’uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con
l’indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle
circostanze ritenute di preponderante rilievo (Cass a Sa-v.. il
23/11/2005, n. 44322).
Ciò premesso ed in applicazione degli esposti principi, deve
concludersi che, ai fini dell’applicabilità o del diniego delle
circostanze attenuanti generiche, assolve all’obbligo della
motivazione della sentenza il riferimento alla gravita dei fatti
ovvero ai precedenti penali dell’imputato, ritenuti di particolare
rilievo come elementi concreti della di lui personalità (Casse Sez.
V, 06/09/2002, n.30284; Cass.,Sez. il, l 1/02/2010, n. 18158).
Nei caso di specie la Conte ha dapprima illustrato le ragioni della
doglianza e ad esse ha poi opposto la motivazione di prime cure,
ribadendo non solo la estrema gravità dei fatti, ma anche ie
modalità delle condotte giudicate, considerate con giudizio di
merito incensurabile in questa sede di legittimità. preponderanti le
riferite circostanze rispetto alla premialità collegata all’applicazione
dell’art. 8 L. 203/1991.

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