Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36799 del 26/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 36799 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LIKA ALBAN N. IL 16/03/1992
avverso l’ordinanza n. 27/2015 TRIB. LIBERTA’ di TRIESTE, del
03/03/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
lett5sentite le conclusioni del PG Dott. ,I„A 6e_ 1,1-0 ea,01.40
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Data Udienza: 26/05/2015

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 03/03/2015 il Tribunale di Trieste, per quanto ancora
rileva, ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell’interesse di Lika Alban,
avverso il provvedimento impositivo della custodia cautelare in carcere, in
relazione ai reati di cui alle lett. da a) ad f) e da o) a q) dell’imputazione
provvisoria.
2. Nell’interesse dell’indagato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai
seguenti motivi.

della inefficacia della misura impositiva e comunque quella di inutilizzabilità degli
elementi investigativi acquisiti per mancata trasmissione al tribunale del riesame
di alcuni documenti richiamati nell’ordinanza del G.i.p.
In particolare, citata la sentenza Sez. 6, n. 50963 del 22/10/2014, Avino, Rv.
261318, rileva il ricorso: a) che il giudizio di gravità indiziaria per tutti i capi di
incolpazione si fonda su due dati di natura tecnica, ossia il monitoraggio GPS
della vettura Fiat Punto, della quale si assume che il Lika e il coindagato Berisha
avessero la continuativa disponibilità e la cui presenza è stata accertata dalla
P.G. in luoghi ed orari compatibili con quelli dei furti, e il monitoraggio delle celle
attivate dai cellulari asseritamente in uso agli indagati; b) che nel fascicolo delle
indagini non erano presenti i tabulati con le stampate integrali della rilevazione
satellitare e quelli delle utenze in relazione alle quali era stata disposta
l’acquisizione del traffico telefonico, né i cd rom contenenti tali dati; c) che
l’esame di siffatte risultanze era fondamentale, dal momento che lo stesso G.i.p.
nel provvedimento genetico aveva dato atto che i carabinieri, in relazione ad
alcune ipotesi dì reato (gli originari capi h, i ed I), avevano offerto
un’interpretazione inattendibile dei dati; d) che, del resto, nei verbali di apertura
e di chiusura dell’attività di localizzazione satellitare si dava atto che l’attività di
monìtoraggio sarebbe stata registrata su personal computer e rnasterizzata su cd
rom; e) che neppure si rinvenivano nella loro completezza i tabulati telefonici
acquisiti; f) che, peraltro, erroneo era il riferimento del Tribunale del riesame sia
all’esistenza di allegati ad un verbale di fermo che sarebbero stati esaminati dal
G.i.p. sia alla questione della omessa trasmissione di intercettazioni telefoniche
mai disposte nel procedimento.
2.2. Con il secondo motivo, si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge,
sottolineando: a) che la gravità indiziaria a carico del Lika è sostanzialmente
fondata sulla presunta utilizzazione dell’utenza telefonica 3299365671 e sul fatto
che il 18/12/2014 egli si trovava a bordo della citata Fiat Punto nella qualità di
passeggero; b) che, con riferimento all’ipotesi di cui al capo a), ossia al furto o
alla ricettazione della citata Fiat Punto, si era accertata semplicemente la
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2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge, reiterando la questione

presenza del Lika sul veicolo come passeggero nei soli giorni 17 e 18/12/2014,
ossia un dato neutro al fine di individuare la prova della consapevolezza in capo
all’indagato della provenienza illecita del bene; c) che, con riguardo al furto e ai
tentati furti del 05/12/2014, in località San Giorgio di Nogaro (capi b, c, d), non
era dato intendere in forza di quali elementi era stata attribuita al Lika la citata
utenza 3299365671, in assenza della scheda di attivazione della stessa; d) che a
non diverse conclusioni si poteva giungere alla luce della annotazione dei
carabinieri, quanto alle celle attivate; e) che peraltro il P.M. in data 19/01/2015

utenza; f) che, con riferimento ai furti commessi in data 06/12/2014 in località
San Giorgio in Nogaro, oltre alle critiche concernenti gli altri episodi, andava
aggiunto che la P.G. non aveva disposto accertamenti pur possibili, giacché per il
furto commesso nell’abitazione del sig. Scolz, esisteva un teste oculare che
aveva descritto uno degli autori del reato, indicando peraltro caratteristiche
diverse da quelle concernenti il Lika e risultanti dalla annotazione dei carabinieri
del 18/12/2014; g) che, con riferimento ai reati di cui ai capi da oaqe sulla
resistenza a pubblico ufficiale commessa in data 18/12/2014, il Tribunale non
aveva considerato le doglianze espresse nei motivi di riesame e non aveva
tenuto conto del fatto che, nonostante quanto appariva dall’annotazione di
servizio del 19/12/2014, la vettura non era stata seguita visivamente dagli
operanti, che altrimenti avrebbero percepito anche i furti commessi, ma
monitorata con il sistema di localizzazione satellitare; h) che, pertanto, non vi
era alcuna certezza che il Lika, salito inizialmente a bordo del veicolo, vi fosse
rimasto per tutto il tempo e sino al rientro; i) che del resto la signora Gotic
aveva indicato gli autori del furto subito in due persone di colore; I) che anche la
Calligaris, che aveva riconosciuto il Berisha, aveva poi dato atto di avere visto
altri due giovani, in tal modo confermando la modifica della composizione
soggettiva dei presenti sull’autovettura; m) che, infine, proprio la mancata
identificazione del Lika da parte di coloro che erano intervenuti dopo i furti,
spiegava il fatto che nell’annotazione non fosse indicata la sua presenza.
Considerato in diritto
1. Il primo motivo è infondato.
Il ricorrente, a sostegno della propria doglianza, invoca l’orientamento espresso
da questa Corte, secondo il quale, in tema di riesame avverso una ordinanza
applicativa di misura cautelare personale, la trasmissione degli atti al tribunale,
prescritta a pena di inefficacia della misura coercitiva dall’art. 309, commi 5 e
10, cod. proc. pen., non può considerarsi attuata per il sol fatto che il
provvedimento impugnato contenga una trascrizione, più o meno esaustiva, del

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aveva chiesto l’acquisizione di tabulati telefonici attribuendo al Lika un’altra

contenuto dei verbali di prova posti a fondamento della decisione cautelare.
(Sez. 6, n. 50963 del 22/10/2014, Avino, Rv. 261318).
E, tuttavia, come emerge non solo dalla massima ufficiale, ma anche dalla
lettura della motivazione della decisione, il caso esaminato non è affatto
sovrapponibile a quello oggetto del presente procedimento.
La citata Sez. 6 n. 50963 del 2014, infatti, si occupava di un’ipotesi nella quale
non era in discussione l’omessa trasmissione al Tribunale del riesame del
materiale probatorio utilizzato dal Giudice per le indagini preliminari per

l’indisponibilità degli atti potesse essere surrogata dalla trascrizione, peraltro
parziale, dei verbali di prova, in sede di motivazione del provvedimento
coercitivo.
Al contrario, nel procedimento in esame il Tribunale dà atto che il giudice per le
indagini preliminari aveva posto a fondamento del proprio provvedimento le
emergenze dell’annotazione di Polizia Giudiziaria dei Carabinieri di Latisana, nella
quale erano riportati il risultato e il contenuto delle operazioni di tracciatura.
Del tutto irrilevante appare il fatto che, per un mero errore materiale, frutto
dell’impiego della tecnica del “copia e incolla”, nell’ordinanza impugnata si faccia
riferimento anche ad intercettazioni telefoniche e ad un verbale di fermo, giacché
tale profilo non intacca la sostanza della motivazione, che ha chiaro e non
equivoco riguardo all’annotazione del 14/01/2015.
Né il ricorrente può dolersi del fatto che il P.M. abbia deciso di porre a base della
richiesta di misura cautelare le sole risultanze dell’annotazione di servizio.
In un caso analogo, si è, infatti, rilevato che non costituisce violazione dell’art.
309, comma 5, cod. proc. pen. la circostanza che il P.M., selezionando gli atti da
produrre a sostegno della richiesta di applicazione della misura cautelare, abbia
trasmesso, in luogo della videoregistrazione del fatto oggetto di indagine,
annotazioni di servizio in cui erano riportati i dati relativi a quanto
videoregistrato, posto che all’accusa compete la direzione dell’inchiesta e la
scelta degli atti su cui basare la richiesta della misura (Sez. 2, n. 8837 del
20/11/2013 – dep. 24/02/2014, Chinzeagulov, Rv. 258788; per l’identico
principio di diritto, si veda anche Sez. 4, n. 44004 del 19/07/2013, Jussi, Rv.
257698).
E ciò senza dire che, anche nella prospettiva valorizzata in ricorso di controllo
critico del contenuto degli atti, comunque il Tribunale ha considerato che la
difesa non aveva presentato alcuna richiesta di accesso prima dell’udienza del
riesame.
Solo per completezza, in tale contesto, si osserva che il rigetto della richiesta di
misura in relazione ai capi h, i ed I, è stato fondato dal Giudice per le indagini

l’adozione della misura cautelare e piuttosto occorreva valutare se

preliminari non sul presupposto dell’errata valutazione, da parte della RG.
operante, dei dati del GPS, ma, come appare evidente dalla lettura di pag. 13
dell’ordinanza genetica, per la circostanza, emergente dalla stessa annotazione
di servizio, che quest’ultima aveva localizzato alcune abitazioni a San Stino di
Livenza, anziché a Torre di Mosto, dove si erano verificati i furti.
2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
Al riguardo, occorre prendere le mosse un primo dato di rilievo, rappresentato
dall’attribuzione al Lika dell’utenza mobile 3299365671.

(nel caso di specie, la scheda di attivazione dell’utenza, al fine di intendere chi
ebbe a procedere all’operazione) e contesta l’affermazione dell’annotazione dei
carabinieri secondo cui la scheda del coindagato Berisha e quella a lui attribuita
avevano agganciato la medesima cella il 17/12/2014, in occasione del controllo
operato dai carabinieri di Ponte di Piave, mentre si trovavano a Salgareda.
Ora, mentre la prima critica non configura né un elemento a discarico, né un
elemento idoneo a incrinare la tenuta logica della motivazione, in quanto non
valorizza alcun dato probatorio, la seconda muove dal presupposto che le due
utenze avrebbero impegnato celle diverse, ossia una quella di Noventa di Piave e
l’altra quella di Quarto d’Affino.
E, tuttavia, per quanto è dato rilevare nell’ordinanza genetica, a pag. 9, alle ore
18.23.30 le due schede impegnano la stessa cella di Salgareda, via Guizza,
mentre alle ore 18.37.16, viene registrato solo il dato della cella agganciata dalla
scheda del Berisha (appunto in Noventa di Piave) e al diverso orario delle
19.04.22 solo il dato della cella agganciata dalla scheda del Lika (in Quarto
d’Altino).
Dunque, per un verso, in epoca prossima al controllo dei carabinieri del quale s’è
detto, iniziato alle ore 17,40 le due schede agganciano la stessa cella, mentre,
per altro verso, ì dati valorizzati dal ricorrente si collocano in orari diversi e del
tutto non significativi, sia perché non riguardano i due indagati contestualmente,
sia perché ad un certo punto l’autovettura aveva ripreso la sua marcia verso i
centro commerciale dove sarebbe stata lasciata in sosta, alle ore 19,22 (v. pag.
6 dell’ordinanza genetica).
D’altra parte, che il Lika potesse avere a disposizione altra utenza non è
circostanza che mostra un’illogicità della motivazione; in altre parole, il
monitoraggio di quest’ultima non incrina la razionalità della conclusione
raggiunta quanto alla utenza della quale si discute.
Escluso, pertanto, il denunciato travisamento della prova indicata, nel contesto
indiziario del quale si discute, divengono allora rilevanti, nell’economia
motivazionale del provvedimento impugnato, le seguenti circostanze: 1) che il
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Il ricorrente, come in altri casi si vedrà, si duole dell’assenza di alcune indagini

17/12/2014 il Berisha e il Lika erano stati controllati insieme, quando la Fiat
Punto di cui al capo a), ossia il veicolo rubato il 13/12/2014, si era recato a
Salgareda; 2) che il successivo 18/12/2014 ancora entrambi salivano a bordo
della medesima Fiat Punto, operando una serie di spostamenti compatibili con i
furti di cui ai capi o e p; 3) che, a bordo dell’autovettura, all’esito di uno
spericolato inseguimento, veniva rinvenuta appunto la refurtiva relativa al delitto
di cui al capo p; 4) che l’analisi del traffico telefonico consentiva di accertare la
presenza dei due indagati in San Giorgio a Nogaro in data 05/12/2014, in orari

06/12/2014, in orari compatibili con il furto e il tentato furto di cui ai capi e ed f.
Passando ad esaminare le critiche ulteriori sollevate in ricorso, si osserva con
riferimento ai furti di cui ai capi oepe al reato di cui all’art. 337 cod. pen. (capo
q): 1) che la presenza del Lika alle ore 16, ossia quando l’autovettura Fiat Punto
si era spostata da Mestre rende del tutto ragionevole, anche in considerazione
del rapporto consolidato palesatosi nelle giornate precedenti (il giorno 17/12„
come s’è visto, il Lika era stato controllato con il Berisha) e del sicuro
coinvolgimento del Berisha in numerose attività delittuose, la conclusione della
sua presenza anche durante i furti e il successivo inseguimento; 2) il fatto che
una delle persone offese (reato di cui al capo o, commesso il 18/12/2014), Agata
Gotic, abbia riferito di avere visto due persone “di colore” può razionalmente
spiegarsi, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, con la scarsa visibilità;
3) il rilievo secondo cui la verbalizzazione delle dichiarazioni di Marika Calligaris,
che aveva assistito all’allontanamento degli autori del furto di cui al capo p,
commesso lo stesso 18/12/2014, sembri far emergere la presenza di un terzo
soggetto è il risultato di una plausibile imprecisione trascrittiva, dal momento che
la Calligaris non parla affatto di tre giovani e soprattutto non spiega quando e in
che circostanze avrebbe visto uscire prima del Berisha da lei riconosciuto, come
il conducente dell’autovettura Fiat Punto, e dell’altro giovane che portava una
valigia di grosse dimensioni, un “altro ragazzo”; e ciò senza considerare che
l’inseguimento svoltosi poco dopo ad opera dei carabinieri terminava con la fuga
dei “due” occupanti.
Quanto ai reati di cui ai capi b, c, d, commessi in data 05/12/2014, nonché e ed
f, commessi il giorno successivo, ferma restando la razionalità dell’attribuzione al
Lika dell’utenza sopra ricordata, si osserva che l’aggancio delle medesime celle
da parte del Berisha e del Lika in orari compatibili con i reati contestati
rappresenta, tenuto conto del legame appurato nei giorni seguenti e del
coinvolgimento del Berisha nei furti successivi, rappresenta logicamente ben più
di un isolato indizio.

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compatibili con i due tentati furti e con il furto di cui ai capi b, c, d, e in data

Con riferimento, poi, alle dichiarazioni del Cesca, che aveva avuto modo di
interagire con uno degli autori del furto commesso nell’abitazione dello Scolz
(capo e), si osserva, da un lato, che il mancato svolgimento di una ricognizione
fotografica rappresenta un elemento neutro, che non fornisce alcun dato idoneo
ad incrinare la tenuta della motivazione e, dall’altro, che non è dato cogliere
nelle descrizioni fornite dal Cesca e in quelle riportate nell’annotazione dei
carabinieri, quanto ai due indagati, profili di incompatibilità.
Alla luce delle superiori considerazioni e del coinvolgimento emerso, sul piano

conclusione del Tribunale che ha attribuito al ricorrente anche il reato di
ricettazione della Fiat Punto (capo a), in ragione della utilizzazione del veicolo
per la commissione di alcuni dei reati sopra ricordati e, in definitiva, della regola
d’esperienza per cui proprio la possibilità di risalire ai proprietari di
un’autovettura sconsiglia l’utilizzo di un mezzo del quale si abbia la lecita
disponibilità per la commissione di illeciti.
3. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp.
att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma il 26/05/2015

Il Componente estensore

Il Presidente

della gravità indiziaria a carico del Lika, appare non manifestamente illogica la

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