Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36799 del 25/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36799 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FERRAJ ROMEO N. IL 28/04/1969
avverso l’ordinanza n. 5550/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 19/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;

Data Udienza: 25/06/2013

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 19.9.2012 il Tribunale di sorveglianza di Roma dichiarava
la non prosecuzione della misura della semilibertà concessa a Ferraj Romeo con
ordinanza del 17.8.2012.
Avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza l’interessato dichiara di
proporre ricorso per i motivi dallo stesso indicati, e per i motivi che riserva al
difensore il quale ha dedotto: nullità dell’ordinanza per violazione dell’art.179
cod.proc.pen. non avendo ricevuto avviso dell’udienza nella quale è stata

posto in essere dal condannato che possa legittimare la revoca del beneficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso è totalmente non documentato. Dal verbale di
udienza camerale del 19.9.2012 risulta che l’avviso era stato ritualmente
notificato al difensore già nominato d’ufficio, non pressente, sostituito da altro
difensore di ufficio prontamente reperito. Il difensore, attuale ricorrente, non ha
fornito alcuna prova di rivestire nel presente procedimento la qualifica di
difensore di fiducia di Ferraj Romeo a seguito di atto di nomina, depositata o
pervenuto nella cancelleria del Tribunale di sorveglianza, in data antecedente
alla fissazione della predetta udienza camerale.
2 II secondo motivo di ricorso non integra una censura di legittimità ma di
merito, peraltro sostenuta da documentazione irricevibile dal giudice di
legittimità e che doveva essere prodotta al giudice di merito.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al
versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro mille.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento in favore della Cassa delle ammende
della somma di euro mille.
Così deciso in Roma il 25.6.2013.

disposta la cessazione della semilibertà; insussistenza di qualsiasi fatto illecito

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