Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36798 del 26/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 36798 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Barone Giovanbattista, nato a Palermo il 24.6.1963, avverso
l’ordinanza emessa dal tribunale di Palermo il 27.3.2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore
generale dott. Alberto Cardino, che ha concluso per il rigetto del
ricorso;
udito per il ricorrente l’avv. Giovanni Rizzuti, del Foro di Palermo,
che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 26/05/2015

FATTO E DIRITTO

1. Con ordinanza emessa il 27.3.2015 il tribunale di Palermo, in
funzione di tribunale del riesame, adito ex art. 310, c.p.p.,

5.3.2015, aveva disposto la sospensione dei termini di durata
massima di custodia cautelare, per complessità del dibattimento, ai
sensi dell’art. 304, co. 2, c.p.p., nei confronti, tra gli altri, di Barone
Giovanbattista, allo scopo di decidere su di una richiesta istruttoria
del sostituto procuratore generale di udienza.
2. Avverso la decisione del tribunale del riesame, di cui chiede
l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione
l’imputato, a mezzo dei suoi difensori di fiducia, avv. Giovanni Rizzuti
e avv. Angelo Formuso, entrambi del Foro di Palermo, lamentando
violazione di legge e vizio di motivazione, non sussistendo, ad avviso
del ricorrente, i presupposti per affermare la ritenuta complessità del
dibattimento.
Con motivi nuovi depositati il 7.5.2015, i difensori reiteravano le
proprie doglianze, evidenziando, da un lato che la corte di appello, in
data 13.4.2015, dopo una camera di consiglio durata un’ora, aveva
rigettato la richiesta del pubblico ministero di acquisizione
documentale, non ritenendola necessaria ai fini della decisione, come
aveva già rilevato la difesa del Barone alla precedente udienza del
5.3.2015, quando la richiesta in questione venne formulata, per cui
non si giustificava il rinvio della trattazione del processo di ben
trentanove giorni disposto alla suddetta udienza del 5.3.2015,
quando il processo so trovava in avanzatissima fase e la stessa
udienza era stata fissata per la deliberazione.

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confermava l’ordinanza con cui la corte di appello di Palermo, in data

3. Il ricorso non può essere accolto, per infondatezza dei motivi
che lo sorreggono.
4.Come è noto, infatti, la particolare complessità del dibattimento,
che rileva come causa di sospensione dei termini di durata

cui all’art. 407, co. 2, lett. a), c.p.p., giusta la previsione dell’art.
304, co. 2, c.p.p., deve essere intesa in termini ampi, purché
risulti oggettivizzata la causa che l’ha determinata, e, pertanto,
può essere riferita, tra l’altro alla trattazione e alla decisione del
processo, in relazione all’approfondimento delle posizioni di
ciascun imputato e all’assunzione di numerosi mezzi di prova,
potendo essere adottata in ogni momento in cui se ne ravvisi la
necessità (cfr., Cass., sez. V, 27/04/2010, n. 21325, rv. 247308;
Cass., sez. I, 25/10/1994, Ucciero).
A tali principi risulta conforme il provvedimento oggetto di ricorso,
in cui, premesso il dato incontestato che la misura cautelare della
custodia in carcere è stata imposta al Barone per uno del delitti di
cui al citato art. 407, cc. 2, lett. a), c.p.p., il tribunale del riesame
ha evidenziato come l’ordinanza della corte territoriale sia
adeguatamente motivata, facendo riferimento all’esame da parte
della corte stessa “degli atti esibiti (ordinanze cautelari e
trascrizione di conversazioni intercettate) costituiti da centinaia di
pagine che non può essere immediato.
Peraltro, come chiarito dal Supremo Collegio in altro condivisibile
arresto, la motivazione della relativa ordinanza di sospensione si
fonda su di un giudizio prognostico e come tale esula dalle
concrete e contingenti modalità di esplicazione del dibattimento,
purché determinate sulla base dei criteri legali e delle prassi
organizzative, sicché, una volta disposta la sospensione,

3

massima della custodia cautelare applicata per taluno dei delitti di

l’ordinanza non è censurabile per motivi attinenti al successivo
evolversi delle udienze (cfr. Cass., sez. V, 9.3.2000, n. 1324, rv.
215832), per cui il ricorrente non può lamentarsi della pretesa
“facilità” con cui la corte territoriale ha risposto, peraltro in un

ricorrente, alla richiesta istruttoria del sostituto procuratore
generale nella successiva udienza del 13.4.2015.
4. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso di cui in
premessa, va, dunque, rigettato, con condanna del ricorrente, ai
sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del
procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94
comma 1 ter disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma il 26.5.2015

tempo certamente non breve come segnalato dallo stesso

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