Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36798 del 25/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36798 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BATTAGLINO GIUSEPPE N. IL 19/05/1977
avverso l’ordinanza n. 938/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
TRIESTE, del 19/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;

Data Udienza: 25/06/2013

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 19.6.2012 il Tribunale di sorveglianza di Tieste rigettava
le richieste presentate da Battaglino Giuseppe di affidamento iin prova al
servizio sociale e di detenzione domiciliare, e dichiarava inammissibile la
richiesta di semilibertà.
Avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza il difensore del condannato
ricorre per cassazione deducendo contraddittorietà e illogicità della motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO

indicata dal ricorrente in ragione dello stato di degrado dell’alloggio e della
incapacità del congiunto, coabitante, a svolgere una funzione educativa e
contenitiva nei confronti del condannato; ha congruamente valutato i rilievi
negativi contenuti della relazione UEPE ed ha debitamente considerato
precedenti penali da cui è gravato il richiedente .
Il ricorso non denuncia vizi di legittimità ma propone valutazioni di merito,
alternative rispetto a quelle svolte dal Tribunale di sorveglianza, le quali non
possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al
versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro mille.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento in favore della Cassa delle ammende della
somma di euro mille.
Così deciso in Roma il 25.6.2013.

Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto l’inidoneità della risorsa abitativa

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