Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36798 del 06/10/2017


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 36798 Anno 2018
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: FIDELBO GIORGIO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:
1) De Paola Cengs, nato a Tricase il 11/08/1975;
2) Manco Martinantonio, nato a Casarano il 30/04/1971
avverso la sentenza del 30/09/2016 emessa dalla Corte di appello di Lecce;
visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
sentita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale
Giovanni Di Leo, che ha chiesto dichiararsi inammissibili entrambi i ricorsi;
udito l’avvocato Rocco Luigi Corvaglia, sostituto processuale dell’avvocato
paolo Rizzo, difensore di De Paola, nonché l’avvocato Americo Barba,
difensore di Manco, i quali hanno insistito per l’accoglimento dei rispettivi
ricorsi.

Data Udienza: 06/10/2017

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza emessa
il 14 ottobre 2015 dal Tribunale di Lecce, ha assolto Cengs De Paola dal reato
di estorsione continuata di cui al capo D) e ha riqualificato i fatti contestati al

611 cod. pen., aggravato ai sensi dell’art. 7 legge n. 203/1991,
rideterminando la pena in quattro anni di reclusione; ha, invece, confermato
la pena di anni due di reclusione per la partecipazione all’associazione mafiosa
denominata Sacra Corona Unita, in continuazione con il reato associativo
oggetto della precedente sentenza della Corte di Assise di Lecce del 2001;
inoltre, ha confermato integralmente la sentenza di primo grado per quanto
riguarda Martinantonio Manco, condannato alla pena di anni quattro, mesi sei
di reclusione ed euro 30.000 di multa, per il reato di cui agli artt. 81 cpv.
cod. pen. e 73 d.P.R. 309/1990 per i due episodi di acquisto di sostanza
stupefacente contestati al capo C).

2. Entrambi gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia, hanno
proposto ricorso per cassazione.
2.1. Nell’interesse di De Paola, gli avvocati Luigi Cornovaglia e Paolo
Rizzo hanno dedotto i seguenti motivi:

erronea applicazione dell’art. 416-bis cod. pen., in quanto la

responsabilità per il reato associativo è stata affermata in base ad elementi
probatori labili, costituiti da due intercettazioni telefoniche da cui sono state
estrapolate alcune frasi ritenute dimostrative dell’appartenenza
all’associazione mafiosa denominata Sacra Corona Unita («tu sei il
responsabile del paese»; «e se non voglio non cammini»), nonché da alcune
espressioni utilizzate nella conversazione, tra cui il ripetuto uso del «noi», che
è stato considerato dai giudici sintomatico dell’appartenenza ad una struttura
criminale organizzata;
– errata riqualificazione dei fatti estorsivi nel reato di cui all’art. 611 cod.
pen., in quanto non solo sarebbe mancata ogni forma di minaccia, ma in ogni
caso, anche a volerla ammettere, la minaccia non è stata comunque idonea a
determinare altri a commettere un reato, come dimostrano le risposte fornite

capo A) come tentata estorsione, nel diverso reato di cui agli artt. 81 cpv. e

all’imputato dal sindaco e dagli assessori circa l’impossibilità per ragioni legali
di far lavorare le ditte che voleva favorire; inoltre, sarebbe mancante
l’elemento soggettivo del reato, dal momento che il De Paola ignorava che il
risultato che aveva di mira costituisse reato; sotto un diverso profilo si
censura la riqualificazione, perché effettuata in violazione dell’art. 6, par. 3,
lett. a) e b), della CEDU, in quanto l’imputato non ha potuto difendersi

riqualificazione; peraltro, nella specie vi sarebbe stata una modifica del fatto
contestato nei suoi elementi essenziali, quindi con violazione anche dell’art.
521 cod. proc. pen.;
– insussistenza dell’aggravante di cui all’art. 7 legge n. 203 del 1991;
– erronea applicazione dell’art. 81 cpv. cod. pen., avendo la Corte
territoriale escluso la continuazione tra il reato associativo e gli episodi
estorsivi riqualificati nel reato di cui all’art. 611 cod. pen. aggravato.

2.2. L’avvocato Amerigo Barba, nell’interesse del Manco ha dedotto i
seguenti motivi:
– non vi sarebbe prova della cessione della droga a terzi;
– il fatto sarebbe da inquadrare nel reato di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R.
309/1990

CONSIDEFtATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo contenuto nel ricorso di De Paola è infondato.
La Corte d’appello ha fornito una motivazione coerente, basata su solidi
elementi, in ordine alla partecipazione dell’imputato all’associazione mafiosa.
Si tratta di prove costituite dai risultati delle intercettazioni, da cui emerge,
nella ricostruzione fornita dai giudici, il pieno inserimento del De Paola nella
compagine criminale: particolare risalto viene data alla conversazione con
Rosario Sabato, in cui i due interlocutori parlano della distribuzione dei
proventi delle attività criminose, facendo riferimento, con un linguaggio
gergale tipico di chi è intraneo a strutture criminali, alle modalità di controllo
del territorio, ai soggetti “responsabili del paese”, alla capacità di
assoggettamento dell’associazione (“e se voglio non cammini”), elementi che
la sentenza ritiene in grado di giustificare la ritenuta responsabilità

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rispetto al reato ipotizzato, né avrebbe potuto prevedere la possibilità della

dell’imputato, riscontrati peraltro con le condotte contestate negli altri capi,
che contribuiscono ad evidenziare anche il ruolo ricoperto nell’associazione. A
rafforzare tale ricostruzione, vengono indicate anche le sentenze di condanna
passate in giudicato, che hanno riconosciuto l’imputato come appartenente
all’associazione di stampo mafioso denominata Sacra Corona Unita (Corte
d’Assise di Lecce dell’Il gennaio 2001; G.u.p. del Tribunale di Lecce del 20

Nel presente procedimento, la Corte d’appello e il Tribunale di Lecce hanno
accertato l’attualità dell’appartenenza del De Paola all’associazione criminale,
con riferimento in particolare al clan Giannelli-Scarlino, anche
successivamente al 2005, avendo proseguito nella commissione di delitti,
realizzati avvalendosi della forza del gruppo, consistiti nell’imporre il controllo
del territorio per gestire le attività legate al traffico di stupefacenti e nella
realizzazione di condotte riconducibili alle estorsioni ai danni di operatori
economici della zona e di amministratori pubblici.

2. Infondato è anche il secondo motivo, con cui si contesta la sussistenza
dell’art. 611 cod. pen. anche sotto il profilo della violazione dell’art. 521 cod.
proc. pen. a seguito della intervenuta riqualificazione.
Si segnala che la Corte d’appello ha ritenuto che dalle dichiarazioni rese
dagli amministratori pubblici Ferraro, Ramirez e Duca emergesse comunque,
pur con le loro evidenti reticenze, una condotta intimidatoria posta in essere
da De Paola nei loro confronti, finalizzata a far vincere la gara di appalto per il
completamento dell’efficientamento energetico di una scuola primaria del
Comune di Acquarica ad imprese vicine all’associazione criminosa; tuttavia, gli
stessi giudici riconoscono che tale condotta minatoria non configura un
tentativo di estorsione, in considerazione del fatto che i pubblici
amministratori avvicinati non avrebbero potuto deliberare l’aggiudicazione
della gara , non facendo parte della commissione. Per questa ragione la Corte
territoriale ha qualificato la condotta nel meno grave reato di cui all’art. 611
cod. pen., sul presupposto che le minacce realizzate dall’imputato fossero
dirette a determinare i tre amministratori ad intervenire presso i commissari
della gara di appalto commettendo reato (ad esempio, l’abuso di ufficio).

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giugno 2005).

Nel ricorso si contesta tale riqualificazione rilevando come la minaccia
posta in essere dall’imputato non sia stata idonea allo scopo e, inoltre,
sostenendo l’assenza di dolo.
Si ritiene che per la sussistenza del reato in esame ciò che rileva è che la
minaccia (o la violenza) sia idonea a determinare altri a commettere un fatto
costituente reato con riferimento al momento in cui viene esercitata; le

ciò che è accaduto successivamente, senza considerare che il reato di cui
all’art. 611 cit. è reato di pericolo, per la cui sussistenza non è necessario che
lo scopo prefissosi dall’autore si realizzi. In sostanza, la minaccia deve essere
idonea nel momento in cui viene esercitata.
Pertanto, correttamente la Corte d’appello ha ritenuto l’idoneità della
minaccia, in considerazione degli atteggiamenti minatori tenuti dall’imputato
nei diversi episodi contestati, soprattutto valorizzando il fatto che i tre
amministratori erano a conoscenza della caratura criminale del De Paola.
Deve ritenersi sussistete anche l’elemento soggettivo del dolo, in quanto la
minaccia risulta posta in essere al fine di costringere gli amministratori a
commettere un illecito penale pur di assicurare l’appalto ad una società
“amica”.
Infine, deve escludersi che la riqualificazione abbia comportato un
mutamento del fatto, con violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. Come
correttamente chiarito nella sentenza impugnata, il fatto contestato al capo A)
è perfettamente sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 611 cod. pen.,
rispetto alla quale l’imputato si è potuto difendere, come prova lo stesso
motivo di ricorso in oggetto.

3. Infondato è il motivo con cui si contesta la ritenuta aggravante di cui
all’art. 7 legge n. 203 del 1991.
Anche in questo caso la Corte territoriale ha bene evidenziato che
l’imputato fosse ben noto agli amministratori come pregiudicato, sicché le
minacce devono ritenersi aggravate nella misura in cui il De Paola, senza
spendere la propria appartenenza alla Sacra Corona Unita, si sia comunque
avvalso della propria fama criminale, utilizzando un metodo mafioso.

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critiche sollevate nel ricorso, invece, hanno valutato l’idoneità in relazione a

4. Deve invece essere accolto il motivo relativo al mancato riconoscimento
della continuazione.
La sentenza giustifica tale scelta in relazione al fatto che i reati-fine non
erano immaginabili al momento iniziale della partecipazione dell’imputato
all’associazione, collocabile molti anni prima.
In questo modo, la Corte di merito richiama quella giurisprudenza secondo

fine che non erano programmabili ab origine perché legati a circostanze ed
eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento
iniziale dell’associazione; tuttavia, questo orientamento si giustifica in
relazione a reati, appunto, legati ad eventi contingenti, non a quelli che
rientrano normalmente nell’ambito delle attività del sodalizio criminoso, come
appunto le estorsioni. Nel caso in esame, la stessa sentenza riconosce che i
reati di cui al capo A) rientravano pienamente nella attività del sodalizio
criminale, ma omette di valutare l’esistenza o meno di tutti o alcuni degli
indici rivelatori della sussistenza dell’unicità del disegne criminoso. In materia
di reato associativo la continuazione coi reati fine deve essere valutata dal
giudice di merito tramite una verifica puntuale del fatto che i sodali abbiano
preventivamente individuato tali reati nelle loro linee essenziali prima della
attuazione della condotta (Sez. 1, n. 46576 del 17/11/2005, Sarno, Rv.
232965). Trattandosi di reati che tradizionalmente sono alla base di tali
associazioni, non appare giustificata l’esclusione della continuazione, anche in
considerazione del fatto che la contestazione del reato associativo copre la
data di commissione dei delitti.fine.
Pertanto, sul punto la sentenza deve essere annullata perché venga
rivalutata la sussistenza della continuazione tra reato associativo e reati-fine,
rideterminando la pena in caso di esito positivo.

5. Il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse di Manco è infondato.
La sentenza impugnata ha esposto le ragioni per cui ha ritenuto provata la
destinazione allo spaccio di almeno una parte della droga acquistata da
Rosario Sabato. Si tratta di ragioni fondate su solidi elementi di prova
costituiti dai risultati delle intercettazioni, da cui risulta un consolidato
rapporto “commerciale” con lo stesso Sabato da cui acquistava sostanza
stupefacente: ciò emerge dai debiti accumulati con quest’ultimo e,

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cui non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati

soprattutto, da una specifica conversazione, valorizzata dai giudici di merito,
in cui Manco riferisce di una fornitura ricevuta da tale Steo, spacciatore legato
a Sabato, e ceduta in parte a tale Ruffano.
Rispetto a questa ricostruzione dei fatti, basata su una attenta lettura degli
elementi di prova acquisiti, la difesa dell’imputato si limita ad opporre una tesi
alternativa, che non appare idonea ad incrinare la motivazione contenuta in

6. E’ invece fondato il motivo con cui si denuncia il vizio di motivazione in
ordine alla mancata qualificazione del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R.
309/1990.
Sul punto la motivazione della Corte d’appello è del tutto mancante, in
quanto l’esclusione dell’ipotesi lieve viene giustificata con riferimento ai
quantitativi acquistati, ritenuti “significativi”, e alla circostanza che una parte
della droga acquistata “doveva essere destinata allo spaccio”. Si tratta di una
motivazione che omette ogni considerazione sul carattere e, quindi, sulla
dimensione dell’attività di spaccio posta in essere dall’imputato. Infatti,
qualora fosse configurabile un’attività di cessione rientrante nel c.d. piccolo
spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell’attività
dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di
merce e di denaro nonché di guadagni limitati e che ricomprende, come nel
caso in esame, anche la detenzione di una provvista per la vendita che,
comunque, non sia superiore a dosi conteggiate a “decine”, sarebbe
ipotizzabile la fattispecie autonoma di cui al comma quinto dell’art. 73 del
d.P.R. n. 309 del 1990 (cfr., Sez. 6, n. 15642 del 27/01/2015, Driouech, Rv.
263068).
Pertanto, la sentenza deve essere annullata con riferimento alla
configurabilità della fattispecie prevista dall’art. 73, comma 5, d.P.R. cit., con
rinvio alla Corte d’appello perché motivi sul carattere e sulla dimensione
dell’attività di spaccio posta in essere da Manco.

7.

In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata

limitatamente al punto relativo alla mancata applicazione della continuazione,
per quanto concerne la posizione di De Paola, e limitatamente alla
configurabilità del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 39/1990, per

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sentenza, che appare del tutto logica e coerente.

quanto riguarda la posizione di Manco, con rinvio ad altra sezione della Corte
d’appello di Lecce.
Nel resto i ricorsi vanno rigettati.

P. Q. M.

limitatamente al punto della continuazione tra i reati contestati, e nei
confronti di Manco Martinantonio, limitatamente alla configurabilità del reato
di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, e rinvia per nuovo giudizio
ad altra sezione della Corte d’appello di Lecce.
Rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso il 06/10/2017

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di De Paola Cengs,

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