Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36797 del 06/10/2017


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 36797 Anno 2018
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: FIDELBO GIORGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Scafuri Michele, nato a Nocera Inferiore il 16/09/1984
avverso la sentenza del 05/07/2016 emessa dalla Corte d’appello di Salerno;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale
Giovanni Di Leo, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udito, per la parte civile, l’avvocato Vincenzo Sirica, che ha chiesto la
conferma della sentenza impugnata.

Data Udienza: 06/10/2017

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Salerno ha confermato la sentenza del 24
settembre 2015 con cui il Tribunale di Nocera Inferiore aveva condannato

calunnia, oltre al risarcimento dei danni in favore di Tommaso Avagliano.
Secondo i giudici l’imputato, con denuncia presentata presso la Procura
della Repubblica di Nocera Inferiore, avrebbe accusato falsamente Tommaso
Avagliano di aver prodotto nel giudizio civile un contratto di compravendita
falso riportante la sua firma apocrifa. In particolare, secondo la versione della
parte civile, fatta propria dai giudici di merito, in data 26.5.2005 tra i due
sarebbe stato stipulato un contratto preliminare di compravendita avente ad
oggetto un appartamento nella disponibilità dello Scafuri; l’Avagliano avrebbe
versato una caparra di euro 6.500, seguita dalla somma di euro 180.000 in
assegni circolari e di euro 20.000 in assegni bancari; accertato che l’immobile
non era di proprietà esclusiva dello Scafuri, l’Avagliano avrebbe promosso
un’azione civile per ottenere la risoluzione del contratto e la restituzione delle
somme di denaro versate; nel corso del giudizio civile l’imputato avrebbe
disconosciuto la firma sul contratto preliminare e il timbro riconducibile alla
società immobiliare di cui era titolare, presentando poi querela di falso con
conseguente procedimento a carico dell’Avagliano; nella querela si sosteneva
che nessun contratto fosse stato mai sottoscritto.

2. L’avvocato Maurizio Malet, nell’interesse dell’imputato, ha proposto
ricorso per cassazione, deducendo i motivi di seguito indicati.
Con il primo motivo eccepisce la nullità della sentenza d’appello per
contrasto tra motivazione e dispositivo, in quanto sebbene nella parte motiva
rigetti l’appello, successivamente nel dispositivo pronuncia la riforma della
sentenza.
Con il secondo motivo lamenta il mancato accoglimento delle eccezioni di
nullità sollevate con l’atto di appello. In particolare, sottolinea che i giudici
erroneamente hanno ritenuto che l’istanza di rinvio dell’udienza del 24.9.2015
sia stata accolta dal primo giudice; allo stesso modo, in sentenza si afferma

2

Michele Scafuri alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione per il reato di

che sia stata accolta la richiesta di perizia grafica, sebbene dagli atti non
risulti.
Nell’ambito dello stesso motivo la difesa censura la motivazione con cui i
giudici di merito hanno ritenuto lo Scafuri responsabile della calunnia: si
assume che la trattativa per l’acquisto dell’appartamento tra le parti si
concluse senza un contratto scritto, dati i rapporti di amicizia che Avagliano

non ha mai negato di avere ricevuto somme di denaro dall’Avagliano per
“bloccare” l’immobile che intendeva acquistare; si evidenzia che l’immobile
era in comproprietà pro quota, sicché l’imputato non avrebbe mai potuto
sottoscrivere alcun contratto; si precisa che l’appartamento è stato poi
oggetto di un sequestro penale nel maggio 2007 e si sostiene che proprio a
seguito di tale sequestro l’Avagliano si determinò a far saltare l’affare,
accreditando la versione della pretesa vandalizzazione dell’appartamento da
parte di ignoti durante i lavori di ristrutturazione.
Infine,

il

ricorrente

insiste

per

la

rinnovazione

dell’istruttoria

dibattimentale, richiesta avanzata in appello, ma mai presa in considerazione
dai giudici.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è del tutto infondato, in quanto, sebbene il dispositivo
della sentenza contenga l’erroneo riferimento all’espressione “in riforma”, è
evidente, dalla complessiva lettura della motivazione e dello stesso
dispositivo, l’esito della decisione della Corte d’appello, che è nel senso di
rigettare l’appello dello Scafuri e di confermare la sentenza di primo grado.
Pertanto, deve escludersi ogni ipotesi di contraddizione tra motivazione e
dispositivo, essendosi trattato di un mero refuso, che non incide sulla piena
validità della sentenza.

2. Infondato è anche il secondo motivo con cui si è riproposta l’eccezione
di nullità della sentenza, avendo la Corte d’appello precisato che dal verbale
del 24 settembre 2015 risulta l’accoglimento dell’istanza di rinvio presentata
dal difensore. In ogni caso, il motivo appare generico, dal momento che il

3

aveva con il padre dell’imputato; si sottolinea la buona fede dell’imputato che

ricorrente si è limitato a ribadire l’eccezione, senza alcuna ulteriore
specificazione in ordine alla nullità che intendeva far valere.

3.

E’, invece, fondato il motivo con cui si lamenta la mancata

rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello, per accertare,
attraverso una perizia grafica, l’autenticità della firma apposta al contratto

La Corte territoriale ha liquidato l’istanza dell’imputato di rinnovazione
dell’istruttoria dibattimentale, finalizzata ad accertare l’autenticità della
sottoscrizione attraverso una perizia grafica, ritenendola inconferente, “atteso
che la contestazione proposta attiene all’intero contratto e non solo alla sua
sottoscrizione”. Invero, si tratta di una motivazione che appare del tutto
illogica, in quanto l’accertamento dell’autenticità e della riconducibilità della
sottoscrizione del contratto all’imputato è circostanza assolutamente rilevante
per ritenere sussistente il reato di calunnia, dal momento che la contestazione
ex art. 368 cod. pen. rivolta allo Scafuri riguarda l’aver denunciato Tommaso
Avagliano per aver prodotto in giudizio il contratto preliminare di
compravendita falso, perché riportante la firma apocrifa dello stesso Scafuri.
E’ evidente come l’accertamento richiesto meritasse una motivazione
adeguata, dato il rilievo della questione posta. Del resto la mancata
rinnovazione in appello dell’istruttoria dibattimentale può essere censurata
anche in cassazione qualora risulti l’esistenza, nell’apparato motivazionale
posto a base della decisione impugnata, di manifeste illogicità, ricavabili dal
testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza,
che sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all’assunzione o
alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 6, n. 1400 del
22/10/2014, P., Rv. 261799). Nella specie, la sentenza impugnata omette
ogni considerazione sulla autenticità della firma dell’imputato, ritenendola
autentica, sebbene lo stesso l’abbia disconosciuta.

4. Per queste ragioni la sentenza impugnata deve essere annullata e
rinviata per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Napoli. L’accoglimento del
motivo esaminato sub 3) assorbe gli altri.

4

preliminare da parte dell’imputato.

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di
appello di Napoli.

Così deciso il 06/10/2017

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