Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36796 del 25/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36796 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
EMMANUELLO ALESSANDRO N. IL 20/08/1967
avverso l’ordinanza n. 7237/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 18/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

Data Udienza: 25/06/2013

1. Avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di sorveglianza di
Roma, in data 18 maggio 2012, rigettava il reclamo proposto per
impugnare il decreto con il quale il Ministro della Giustizia ha
prorogato il regime differenziato di detenzione adottato, ai sensi
dell’art. 41-bis 0.P., propone ricorso per cassazione Emmanuello
Alessandro, deducendo violazione di legge circa la sussistenza dei
presupposti per l’invocato provvedimento, anche sotto il profilo
della motivazione soltanto apparente.
Deduce, in particolare la difesa ricorrente; l’ordinanza impugnata
valorizza esclusivamente la biografia criminale del detenuto; non
ricorrono circostanze positive dalle quali dedurre la permanenza
della capacità di collegamento del detenuto stesso; il P.M. di
Caltanissetta, nella requisitoria svolta davanti a quel Tribunale neQ
procedimento “Mucca Drogata”, ha riconosciuto che l’attività
criminosa dell’Emmanuello risaliva ad anni lontani e che lo stesso
aveva ormai scisso legami e relazioni malavitose; tali conclusioni
sono apoditticamente negate dall’ordinanza impugnata.
2. La doglianza è manifestamente infondata.
Giova rilevare, preliminarmente, che il provvedimento in esame, ai
sensi dell’art. 41 bis comma 2 sexies, è ricorribile per cassazione
esclusivamente per violazione di legge, nel caso di specie invocato
dal ricorrente anche nelle forme della motivazione apparente.
Ad avviso del Collegio, viceversa, non possono rilevarsi nel
provvedimento impugnato omissioni e carenze tali del complesso
argomentativo da rendere la motivazione in tali termini incongrua,
da giustificare la doglianza in esame.
Più dappresso valutando le ragioni della censura in esame, giova
osservare che il Tribunale ha posto a fondamento della sua
decisione la personalità criminale del detenuto, ampiamente
comprovata dai reati, gravissimi, in espiazione, le posizioni di
vertice sempre riconosciutegli nell’organizzazione mafiosa di
provenienza, la possibilità, per questo che il detenuto possa
mantenere contatti con detta organizzazione, il negativo
comportamento penitenziario registrato ancora di recente, nel 2012,
la vitalità dell’organizzazione di appartenenza.
A tanto oppone la difesa ricorrente valutazioni tipicamente
alternative di quelle poste dal Tribunale a fondamento della sua
decisione.

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile ed alla declaratoria
di inammissibilità consegue sia la condanna al pagamento delle
spese del procedimento, sia quella al pagamento di una somma in
favore della Cassa delle ammende, somma che si stima equo
determinare in euro 1000,00.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di
euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.
Roma, addì 25 giugno 2013

P. Q. M.

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