Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36796 del 12/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 36796 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: BEVERE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CANZI MASSIMO N. IL 01/07/1962
avverso la sentenza n. 481/2014 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE
di LECCO, del 05/03/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 12/05/2015

Il ricorso è inammissibile.
Secondo un consolidato e condivisibile orientamento interpretativo, in tema di patteggiamento, una
volta esclusa, con adeguato apparato argomentativo, la sussistenza di cause di proscioglimento ex
art 129 cpp, tutte le statuizioni non illegittime, concordate tra le parti e recepite dal
giudice,precludono alle parti stesse la proposizione, nella successiva sede dell’impugnazione in
sede di legittimità, di censure o eccezioni attinenti alla regolarità della procedura e al merito delle
valutazioni sottese al prestato consenso, da considerare superate dall’accordo intervenuto tra le parti
(sez. 2,n. 7683 del 27/01/2015 Rv. 263431, sez 1 ,n.6898 del 18/12/1996 Rv. 206642).
In tema di patteggiamento, la parte pubblica e la parte privata, una volta intervenuti l’accordo e la
ratifica motivata, non possono più recedere dall’irretrattabile patteggiamento e non possono
proporre questioni che trovano una preliminare soluzione e la necessaria sintesi nella transazione
Nel caso in esame, sussiste adeguata motivazione formulata dal Gup in riferimento all’esclusione
dei presupposti ex art. 129 cpp e in riferimento alle distinte negoziazioni in favore di persone
giuridiche , prive di sede, di struttura e di organizzazione di impresa e comunque riconducibili al
Canzi, marito dell’amministratrice di diritto dell’impresa fallita, Angelina Piera Angela . Non è
quindi ravvisabile alcuna statuizione illegittima; tenuto conto che l’accordo si è perfezionato a
seguito di piena legittimità dell’udienza preliminare e comunque a sua conclusione nessuna
irritualità o censura di merito sono state rilevate.L’ impugnazione è da considerare inammissibile.
Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500 alla cassa
delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 12.5.2015.

FATTO E DIRITTO
Con sentenza 5.3.2014, emessa dal Gup del tribunale di Lecco ex art. 444 c.p.p. , è stata applicata la
pena concordata a CANZI MASSIMO, per i reati , tra l’altro , di bancarotta fraudolenta
patrimoniale , uniti dal vincolo della continuazione ,commessi in qualità di amministratore di fatto
della impresa individuale Angelini Piera Trasporti e Spedizioni dichiarata fallita il 29.11.2010,
consistiti nella fittizia cessione del ramo aziendale, avvenuto il 29.6.2010, in favore della GML
Transport e Logistic srl. ,riconducibile allo stesso Canzi(capo A della rubrica) , nonché
nell’alienazione di automezzi facenti parte del patrimonio dell’impresa fallita, in favore di imprese
riconducibili allo stesso Canzi, in un arco di tempo compreso tra il luglio/agosto 2010 e il gennaio
2011(capo B).
Nell’interesse del Canzi è stato presentato ricorso per violazione di legge in riferimento all’art. 649
c.p.p. , in quanto il giudice ha emesso una duplice declaratoria di condanna per l’identico fatto, in
quanto la cessione del ramo aziendale di cui al capo A è consistita nell’alienazione dei veicoli di cui
al capo B.

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