Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36796 del 08/05/2018
Penale Ord. Sez. 4 Num. 36796 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: BELLINI UGO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SCAGLIONE FILIPPO nato a CATANIA il 14/03/1974
avverso la sentenza del 15/12/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
I
le conclusioni
Data Udienza: 08/05/2018
N.
R. G.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
1. SCAGLIONE Filippo ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la
quale gli è stata applicata, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena
di anni quattro di reclusione ed C 14.000 di multa in relazione a ipotesi di detenzione con finalità di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, pari a
452,8 dosi medie.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione
comma Dpr 309/90.
I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto assolutamente generici, privi di fondamento nonché preclusi quali motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena a seguito della introduzione, con
decorrenza dal 3 Agosto 2017, dell’articolo 448 comma II bis cod.proc.pen. ove è
previsto che il pubblico ministero e l’imputato possano proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi
attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra
la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e
all’illegalità della pena o della misura di sicurezza;
Orbene nessuno di tali temi risulta investito nel ricorso, laddove se da un lato il ricorrente si limita a contestare la mancata sussunzione del fatto ai sensi
dell’art.73 V comma Dpr 309/90, nessun specifico errore, immediatamente rilevabile, emerge dalla sentenza la quale appare del tutto coerente alle risultanze
processuali nel riconoscere la ipotesi ordinaria di cui all’art.73 I comma Dpr
309/90 n ragione della qualità e della purezza dello stupefacente e del numero di
dosi ricavabili (oltre 450).
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen,
non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento
della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 8 Maggio 2018
alla mancata sussunzione del fatto nella fattispecie autonoma di cui all’art.73 V