Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36795 del 25/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36795 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GRAVIANO FILIPPO N. IL 27/06/1961
avverso l’ordinanza n. 6871/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 22/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

Data Udienza: 25/06/2013

1. Avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di Sorveglianza di
Roma, in data 22 giugno 2012, rigettava il reclamo per
l’annullamento del decreto ministeriale, in data 2.11.2011, di
proroga del regime speciale di detenzione di cui all’art. 41 bis 0.P.,
con l’assistenza del suo difensore di fiducia propone ricorso per
Cassazione Graviano Filippo, che ne chiede l’annullamento perché
viziata, secondo prospettazione di parte, da violazione di legge e
difetto assoluto di motivazione.
Rileva in particolare la difesa ricorrente; il decreto impugnato
valorizza circostanze a carico del detenuto inattuali, anzi non v’è
alcuna prova apprezzabile dell’attualità dei pericoli evidenziati nel
provvedimento impugnato; il detenuto si è da tempo dissociato dal
suo passato criminale ed immotivatamente non è stata considerata
siffatta dissociazione; l’organizzazione alla quale partecipava il
ricorrente non è più operativa ed i riferimenti dell’ordinanza
impugnata ad Ascione Giovanni come incaricato dai Graviano
ovvero all’arresto di Graviano Nunzia, nulla hanno di concreto in
relazione alla posizione processuale e detentiva del ricorrente; il
decreto impugnato si limita a valorizzare il passato criminale del
detenuto, ormai lontano, ignorando le più recenti evoluzioni
positive della personalità del detenuto e la revisione critica dei suoi
legami passati.
2. L’impugnazione, con gli avvisi di rito, è stata assegnata alla VII
sezione penale di questa Corte.
3. Giudica la Corte la doglianza in esame manifestamente
infondata.
Il ricorso in esame trova la sua disciplina nell’art. 41 bis co. 2 sexies
L. 26.07.1975 n. 354, il quale dispone, come è noto, che l’ordinanza
del Tribunale di Sorveglianza che abbia deciso sul reclamo
proposto avverso il Decreto Ministeriale di cui all’ari 41 bis co.2 bis
è ricorribile in cassazione “per violazione di legge”.
Nel caso di specie il ricorrente ha prospettato tale vizio di
legittimità sotto il profilo della violazione dell’art. 41-bis co. H O.P.
giacchè, secondo prospettazione difensiva, il giudice a quo avrebbe
motivato in termini apparenti in ordine alle questioni di diritto
poste con il reclamo rigettato.
Ciò posto osserva la Corte, diversamente opinando rispetto a quanto
sostenuto dalla difesa, che nel caso di specie, non può non rilevarsi

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto:

4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile ed alla declaratoria
di inammissibilità consegue sia la condanna al pagamento delle
spese del procedimento, sia quella al pagamento di una somma in
favore della Cassa delle ammende, somma che si stima equo
determinare in euro 1000,00.
P. Q. M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di
euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.
Roma, addì 25 giugno 2013

che la motivazione impugnata sia logica nella sua articolazione
argomentativa e coerente nel suo dipanarsi dialettico, oltre che
lodevolmente esaustiva laddove, ha considerato che è nel potere
dell’autorità amministrativa il doveroso adempimento imposto dalla
novella di cui alla L. 94 del 2009, immediatamente applicabile, e là
dove ha considerato la gravità dei reati in espiazione, la personalità
criminale del detenuto, l’inaffidabilità della rivendicata
dissociazione criminale, l’Ibmttualità delle valutazioni affidate al
procedimento impugnato.
A tanto oppone la difesa ricorrente valutazioni tipicamente
alternative di quelle poste dal Tribunale a fondamento della sua
decisione.

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