Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36795 del 12/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 36795 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: BEVERE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
APONTE RICARDO N. IL 20/08/1961
avverso il decreto n. 33/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del
06/02/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
ccifLAAA:

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 12/05/2015

Roma, 12.5.2015.

FATTO E DIRITTO
Nell’interesse di APONTE RICARDO è stato presentato ricorso avverso l’ordinanza 6.2.2014 della
corte di appello di Roma, con la quale è stato dichiarata inammissibile l’impugnazione del decreto
6.7.2013 del tribunale di Roma, applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale.
Con atto depositato in data 25.3.2015, il difensore ha comunicato che, a seguito della revoca della
misura di prevenzione, disposta con ordinanza 9.3.2015, è venuto meno l’interesse dell’Aponte alla
suindicata impugnazione.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Il ricorrente non va condannato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata dall’art. 616
cod. proc. pen.., che consegue unicamente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per una
delle cause previste dall’art. 606, comma terzo, cod. proc. pen.( sez. 6,sentenza n 31435 del
24/04/2012, Rv. 253229; sez.5,ordinanza n. 3101 de116/12/2005 Rv. 233747).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse

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