Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36795 del 08/05/2018


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Penale Ord. Sez. 4 Num. 36795 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: BELLINI UGO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LAASEL MOHAMED nato il 01/10/1986

avverso la sentenza del 07/11/2017 della CORTE APPELLO di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
—— ____
——– – _ ______–‘lette/sentite le conclusionisieLPG-MARIELLA DE MASELL

r r—–

Data Udienza: 08/05/2018

#

N.

R. G.

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO

1. LAASEL Mohamed ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la
quale, previa rinuncia ai motivi di impugnazione diversi da quelli concernenti la
misura della pena, la pena era stata rideterminata nei suoi confronti in anni tre
mesi sei giorni venti di reclusione ed C 12.000 di multa in relazione a plurime
ipotesi di detenzione e cessione, anche in concorso di sostanza stupefacente,
previa esclusione della recidiva, ritenuta la continuazione e con le circostanze at-

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione
alle ragioni della mancata sussunzione dei fatti nella ipotesi di minore gravità di
cui all’art.73 V comma Dpr 309/90.
I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto assolutamente generici, privi di fondamento nonché preclusi a fronte di concordato dei
motivi di appello ai sensi dell’art.599 bis cod.proc.pen., che se da un lato ha determinato la ratifica dell’accordo in ordine ai punti concordati, dall’altra ha comportato la rinuncia a dedurre e fare valere anche nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza (sez.I, 15.1.2007 Grillo e altro Rv. 238688; sez.VI,
30.11.2005, PG Moliterno e altri, Rv. 233393; sez.II, 3.12.2000 Izzo,
Rv.249269), anche relativa a questioni rilevabili di ufficio, di carattere processuale o di merito, quale la qualificazione giuridica del fatto reato (Cfr. sez.III,
15.6.2016, Dantese e altri Rv. 268385; sez.II, 30.1.2014, Khribech, 259825),
la cui inammissibilità è rilevabile senza formalità di procedura ai sensi
dell’art.610 comma V bis cod.proc.pen.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen,
non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento
della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 8 Maggio 2018

Il Consigliere estensore
Ugo Bellini

Il Pre
Fau

tenuanti generiche.

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