Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36794 del 25/06/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 36794 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LABIB AMINE N. IL 17/06/1983
avverso l’ordinanza n. 7007/2012 GIUD. SORVEGLIANZA di
BRESCIA, del 12/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;

Data Udienza: 25/06/2013

4

RITENUTO IN FATTO
Con provvedimento del 12.7.2012 il Magistrato di sorveglianza di Brescia
disponeva, ai sensi dell’art.51 ter legge n.354 del 1975, la sospensione
cautelativa della misura alternativa degli arresti domiciliari esecutivi in corso nei
confronti di Labib Amine.
Avverso il provvedimento il detenuto Labib Amine propone ricorso per
cassazione allegando , quali motivi dell’impugnazione, l’istanza di revoca della
sospensione provvisoria presentata dal proprio legale al Tribunale di sorveglianza

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art.591 comma 1 lett.b)cod.proc.pen..
Il decreto di sospensione provvisoria dell’esecuzione della misura alternativa,
previsto dall’art.51 ter legge n.354 del 1975, non costituisce provvedimento
impugnabile, in difetto di una espressa previsione di legge che tale lo qualifichi,
ed attesa la natura interinale di esso, destinato ad essere sostituito dalla
decisione definitiva, di revoca o di mantenimento della misura alternativa, di
competenza del Tribunale di sorveglianza.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al
versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro mille.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento in favore della Cassa delle ammende della
somma di euro mille.
Così deciso in Roma il 25.6.2013.

di Brescia.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA