Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36794 del 12/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 36794 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: BEVERE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PEPPE FRANCO N. IL 20/02/1950
PEPPE PASQUALE N. IL 18/05/1978
PEPPE FRANCESCA N. IL 23/12/1976
BRACCIALE FILOMENA N. IL 01/02/1954
PEPPE GEMMA N. IL 27/08/1971
avverso il decreto n. 52/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
17/10/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
(1-AAAAA:

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 12/05/2015

2.Nell’interesse di PEPPE FRANCO , sono stati presentati dai difensori ricorsi e memorie
difensive, nei quali sono state esposte le seguenti doglianze:
1. violazione del diritto di difesa : il decreto del tribunale risulta emesso il 24.3.2011 e nel
pomeriggio di quello stesso giorno il giudice di primo grado aveva notificato, via telefax al
difensore del ricorrente l’autorizzazione —richiesta il precedente 2 marzo- a presentare istanza agli
istituti bancari
per ottenere la documentazione necessaria alla consulente della difesa per
dimostrare la consistenza patrimoniale del proposto. Il difensore
ha quindi ottenuto
l’autorizzazione dopo che il tribunale si era già riservata la decisione . Né rileva che la consulente
Baraldi avesse già provveduto a depositare prima dell’udienza la propria relazione, posto che in
essa era stata rilevata la carenza di documentazione bancaria;
2. violazione di legge in relazione alla sussistenza dei presupposti di legge della confisca e della
misura personale : la corte non ha preso in considerazione gli elementi fattuali e concreti , ma si è
limitata a formulare una prognosi fondata su circostanze emerse da una sentenza non irrevocabile e
quindi in violazione dell’art. 27 co. 2 Cost .La corte fa discendere essenzialmente la pericolosità
generica da congetture desunte dalle selezionate dichiarazioni testimoniali rese dal teste Di Biaso
Paolo, nel procedimento svoltosi dinanzi al tribunale di Latina , (sfociato in primo grado nella
sentenza 19.12.2011 e in secondo grado nella sentenza 26.6.2013). La corte giunge così in maniera
scorretta alla conclusione che le risorse economiche del Peppe sono frutto di evasione fiscale ,
mentre dagli atti risulta che il padre del ricorrente aveva già raggiunto una posizione di alto reddito
nell’attività commerciale e che il proposto ha svolto in maniera lecita la compravendita di terreni
e l’attività nel campo del commercio ortofrutticolo . E’ errata la ricostruzione della pericolosità
qualificata del ricorrente, rapportata al decennio 1990-1999, desunta da errata valutazione della sua
partecipazione all’estorsione tentata in danno di Apicella , comunque l’affermazione di
responsabilità del Peppe è frutto di un palese errore giudiziario . La pericolosità generica e
qualificata rapportata erroneamente ad epoca anteriore al 1999 comporta la revoca della confisca
del patrimonio formatosi prima del 1999. Secondo un corretto orientamento interpretativo della
corte di appello di Roma(n.45/2010) non possono essere confiscati i beni acquisiti anteriormente
all’accertamento delle pericolosità a meno che non si accerti che le acquisizioni del periodo
antecedente siano frutto di attività illecite o ne abbiano costituito il reimpiego. La confisca del
patrimonio accumulato prima del 1999 è stata affermata in assenza dei fatti da cui risulti la condotta
abituale e il tenore di vita della persona al di fuori della legalità; e comunque la corte di merito non
ha dimostrato la correlazione temporale tra questi dati oggettivi e l’acquisto dei beni acquisiti
prima del 1999.
Ugualmente manca di dimostrazione l’attualità dell’asserita pericolosità del Peppe.

FATTO E DIRITTO
1.Con decreto 17.10.2013, la corte di appello di Roma ha rigettato gli appelli proposti da PEPPE
FRANCO , dalla moglie Bracciale Filomena, dai figli Peppe Pasquale, Peppe Francesca, Peppe
Gemma avverso il decreto 24.3.2011 del tribunale di Roma, con il quale , su proposta della
Direzione Investigativa Antimafia, era stato applicato al Peppe Franco la misura della prevenzione
personale della sorveglianza speciale per la durata di 5 anni , con obbligo di soggiorno nel comune
di residenza. Con il medesimo decreto era stata disposta la confisca di
beni immobili riferibili alla Gepaf srl e alla Finanziaria Costruzioni Generali Tirreno srl, il
cui capitale risultava detenuto dai predetti familiari e ritenuto riferibile al proposto ;
partecipazioni in società e imprese individuali, depositi bancari, conti correnti ,intestati al
proposto e ad alcuni dei familiari e comunque ritenuti nella disponibilità del Peppe Franco;
beni immobili, partecipazioni societarie, rapporti bancari intestati a Bracciale Filomena;
partecipazioni societarie intestate a Peppe Pasquale e Peppe Francesca.

3.Nella memoria presentata in data 29.4.2015, nell’interesse del Peppe Franco e dei suoi familiari si
dà atto del deposito della sentenza della sezione feriale di questa Corte, n.3144/15,emessa il
4.9.2014 e depositata il 22.1.2015,che ha annullato con rinvio la sentenza 26.6.2013 della corte di
appello di Roma non solo nei confronti di Peppe Franco “limitatamente alla confermata confisca
dei beni in sequestro”, ma anche in ordine ai reati di cui ai capi aa e bb(interposizione fittizia e
alterazione della concorrenza), contestati al Peppe Pasquale.
Tale annullamento , secondo i difensori rende opportuno il differimento del presente procedimento,
in attesa della conclusione del giudizio di rinvio in ordine alle posizioni di Peppe Franco e Peppe
Pasquale.
4. Nell’interesse di Bracciale Filomena nonché di Peppe Pasquale, Francesca e Gemma ,
rispettivamente moglie e figli di Peppe Franco,sono stati presentati ricorsi, integrati da memoria
datata 7.11.2014, per violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al d.lgs 6.9.2011 n.
159 e in riferimento alla ritenuta sproporzione tra reddito dichiarato e investimenti effettuati dai
ricorrenti: il tribunale ha disposto la confisca dei beni, applicando erroneamente la presunzione
prevista dall’art. 2 ter co. 3 L.575/65, così come modificato dall’art. 26 d.lgs 159/2011, trascurando
il limite temporale dell’operatività di tale presunzione , pari ai due anni antecedenti la data della
proposta della DIA. Tale proposta è del 30.6.2010 e i beni che sono stati sequestrati e confiscati
erano stati acquisiti in tempo molto antecedente al 30.6.2008. In conseguenza di questa erronea
impostazione della motivazione del provvedimento, il tribunale non ha indicato alcuna prova non
solo sull’illecita provenienza del beni , ma anche sulla interposizione fittizia. La corte di appello ha
riconosciuto la modesta dimensione della motivazione del primo decreto, ma ha aggiunto solo
circostanze indiziarie, ma non gravi precise e concordanti, nonché è giunta alla conclusione sulla
disponibilità dei beni da parte del capo famiglia, senza adeguata giustificazione. In tal modo la
decisione impugnata è in contrasto con la sentenza sez. 1 n. 39798 del 20.10.2010,depositata
1’11.11.2010, secondo cui il giudice, in caso di confisca di beni intestati a terzi, asseritamente nella
disponibilità del soggetto indiziato di appartenenza ad associazione mafiosa, ha l’obbligo di
addurre fatti gravi, precisi, concordanti, sì da costituire prova indiziaria dell’assunto che intende
dimostrare . Nella sentenza suindicata si afferma che la disponibilità del bene da parte del proposto
deve essere accertata con indagine rigorosa ,intensa ed approfondita, in quanto il giudice ha
l’obbligo di dimostrare anche l’interposizione fittizia in base ad elementi fattuali connotati dai
requisiti della gravità,precisione e concordanza.

Altro errore in cui è incorsa la corte di merito riguarda la considerazione come criteri di indagine
alternativi quelli indicati dall’art. 2 ter co. 2 L.575/65, oggi dall’art. 24 del decreto n. 159 del 2011.
Questo articolo prevede che il tribunale dispone la confisca dei beni di cui il proposto non possa
giustificare la legittima provenienza e che siano di valore sproporzionato al proprio reddito,
dichiarato ai fini delle imposte sul reddito o alla propria attività economica .Secondo il ricorrente, la
norma è formulata in maniera tale da generare un’erronea applicazione , in quanto sembra
considerare il reddito dichiarato dall’interessato e l’attività economica svolta dal medesimo come
criteri di indagine alternativi e perché sembra consentire la confisca nell’ipotesi di qualsiasi attività
illecita commessa dal proposto. La corte,movendo dal mero dato letterale,non ho considerato che il
reddito e l’attività economica non sono parametri che possono tenersi disgiunti. Invece i due criteri
devono essere considerati congiuntamente nel giudizio sulla legittima provenienza dei beni , perché
,laddove il ricorso ad uno solo dei criteri non soddisfi l’esigenza di acquisire certezze sulla
legittima provenienza, si deve ricorrere anche all’altro .
Altro errore di metodo riguarda l’avvenuta confisca dell’intero patrimonio senza una specifica
indagine per ciascun bene della sua illecita provenienza.
In conclusione, secondo il ricorrente, la corte, da un lato ha gravato il proposto dell’onere di
dimostrare la lecita provenienza del patrimonio, dall’altro, ha dato rilievo solo agli elementi
negativi dai quali trarre il presupposto del provvedimento ablatorio .

4.b. Quanto a Peppe Gemma, non esistono elementi dimostrativi del carattere fittizio
dell’intestazione del 16% delle quote della snc Ortofrutta F.11i Peppe & C., nell’ambito della quale
ha sempre svolto attività lavorativa . Non è casuale la mancata menzione della ricorrente nella
proposta DIA, nel sequestro e nella confisca, aventi ad oggetto l’intera società. La donna risulta poi
intestataria con il padre di fondi della modesta dimensione di € 306,09 . La corte non ha tenuto
conto che nel 1998 sono stati accertati redditi della ricorrente per € 46.831, quale esercente della
ditta individuale di pompe funebri Europea P.T., poi abbandonata.
4.c. Anche per Francesca e Pasquale non c’è prova del carattere fittizio dell’intestazione dei beni.
Dagli atti risulta che tutti i figli sono stati avviati al lavoro dal padre nel campo ortofrutticolo, tanto
è vero che l’amministratore giudiziario delle imprese confiscate ha chiesto e ottenuto ,nel
novembre del 2009,l’autorizzazione ad assumerli come dipendenti , in quanto, senza di loro,
l’improvvisa assenza del personale in posizione apicale avrebbe provocato pregiudizio alle
operatività aziendali. Lo stesso amministratore aggiunge che i predetti avevano come unica fonte di
reddito il compenso percepito per tale attività lavorativa.
4.d. Quanto alla posizione del Peppe Pasquale, i difensori fanno rilevare il clamoroso errore della
corte di appello, laddove gli ha attribuito il ruolo di prestanome nel possesso di circa un miliardo e
mezzo di lire, che sarebbe stato nella disponibilità del proposto. La corte non ha tenuto conto che i
soldi provenivano dal padre di quest’ultimo , il cui nome è Peppe Pasquale.
La corte ,a dimostrazione del carattere fittizio dei beni intestati al ricorrente, riconosce che
quest’ultimo ha percepito dal 2003 al 2008 un reddito da lavoro dipendente per una media annua di
poco inferiore a € 20.000; si tratta di un reddito, che per un giovane che può usufruire dell’ospitalità
e del mantenimento dei genitori, è compatibile con l’accumulazione di risparmi destinati agli
investimenti finanziari
5.1 ricorsi non meritano accoglimento.
5.a. In via preliminare, va rigettata la richiesta di differimento del procedimento di prevenzione,
contenuta nella memoria depositata il 29.4.2015, in quanto, al di là della intempestività della
presentazione, l’esito delle questioni relative alla confisca, disposta ex art. 240 c.p. nel processo
penale a carico dei predetti in ordine ai reati ex art. 416 bis c.p. ed altro , non incide assolutamente
sui presupposti della confisca, quale misura di prevenzione patrimoniale, oggetto delle doglianze
dei ricorrenti.
5.b.Anche la doglianza sulla violazione del diritto di difesa è priva di fondamento.

Invece la corte di merito ha dato rilievo prevalente al vincolo di stretta parentela tra il proposto e i
ricorrenti , riportando in primo piano la presunzione di cui all’art. 2 ter della L. 575/65
4.a.Nell’esaminare le singole posizioni, non ha tenuto conto della relazione integrativa ,redatta dalla
consulente Baraldi, che ha posto in evidenza che la Bracciale, già nel 1980 , aveva assunto impegni
nell’ Ortofrutta F.Lli Peppe & C. snc, in compartecipazione con il fratello Giuseppe, essendo ella
componente di una famiglia di lunga tradizione ed esperienza nel commercio. La ricorrente ha
posseduto una quota societaria del 20% trasferita poi ai figli ; ha acquistato quote della srl
Eurofrutta Peppe ; ha partecipato per 1’1% nella snc Ortoverde di Peppe Luigi & C; ha acquistato
quote sociali con il marito della srl Costruzioni Generali Tirreno e della srl Fri-Fra. I suoi redditi
sono stati calcolati dal giudice di appello in € 135.000, ma la corte non ha tenuto conto delle note
integrative, secondo cui la famiglia Peppe ha recentemente avuto rilevanti entrate finanziarie.
Tenuto conto di questi dati, nonché del risarcimento danni nella misura di L.118.000.000, ricevuto
nel 1992 per un sinistro stradale avvenuto nel 1989, trovano ampia giustificazione l’acquisto di
immobili, gli investimenti finanziari e gli attivi bancari, nell’ambito della sua partecipazione alla
produzione del reddito familiare. Pertanto non vi è alcuna prova di un’evidente sproporzione tra le
disponibilità economiche della Bracciale e gli acquisti in un arco di vari decenni.

5.c. Il ricorso del Peppe Franco è infondato , anche in relazione alle critiche aventi ad oggetto le
restanti argomentazioni dei giudici di merito . I motivi,infatti, da un lato, mancano di specificità
(per genericità e indeterminatezza, nonché per reiterazione di censure già formulate nei confronti
della decisione del giudice di primo grado, determinando un irrituale regredire dello svolgimento
del procedimento) ; dall’altro, contengono argomenti che propongono una serie di critiche a
valutazioni fattuali , sprovviste di specifici e persuasivi addentellati storici, idonei a infrangere la
lineare razionalità della decisione impugnata. Va anche rilevato che il sindacato di legittimità sui
provvedimenti in materia di prevenzione, coerentemente alla natura e funzione del procedimento, è
limitato al motivo di violazione di legge (come previsto,oltre che dalla giurisprudenza
maggioritaria, dall’art. 10 co. 3 d.lgs 159/2011).
La corte di merito , inoltre, facendo proprie le argomentazioni logico-giuridiche del provvedimento
del tribunale , ha determinato un razionale, organico e inscindibile accertamento giudiziale , alla
luce del quale è emersa la molteplice, crescente, continuativa configurazione del Peppe Franco
come persona socialmente pericolosa ,dall’evoluzione caratterizzata da una complessa scansione
temporale, diversa da quella proposta dai difensori.
.Dall’accertamento giudiziario è emerso che
a. dalla metà degli anni ’70 , il ricorrente ha assunto il ruolo di protagonista nel mercato
ortofrutticolo di Fondi, incrementando il profitto della lecita attività imprenditoriale con una
evasione fiscale e contributiva di enorme dimensione ; identico ruolo di protagonista, in
identico intreccio di lecito ed illecito, con prevalenza del secondo aspetto, è stato svolto
nella compravendita di terreni e nell’abusivismo edilizio;
b. a questa iniziale e generica pericolosità sociale, sviluppatasi fino all’inizio degli anni ’90
corrisponde naturalmente un ‘ampia disponibilità di denaro , sfociata nell’acquisto di titoli
finanziari e di beni mobili di altissimo valore ;
c. in relazione a tale periodo , Franco Peppe non ha prodotto alcuna documentazione fiscale,
omettendo così di smentire l’evidente fonte illecita di buona parte del suo arricchimento;

La corte di merito ha già esaustivamente rilevato la scansione temporale delle richieste della difesa
del Peppe e delle decisioni istruttorie, adottate, da un lato, dal tribunale di Latina, quale giudice di
merito del processo penale a carico del Peppe, sottoposto a misura cautelare, per i reati di
associazione mafiosa, tentata estorsione ed altro ; dall’altro , dal tribunale di Latina, quale giudice di
primo grado del procedimento di prevenzione. Nel provvedimento della corte di appello di Roma
si dà atto che
– nell’ultima delle quattro udienze svoltesi nel primo grado del procedimento di prevenzione, non è
stata presentata richiesta di differimento per esigenze istruttorie , richiesta che nelle precedenti
udienze era stata presentata ed era stata accolta;
– la consulenza di parte era stata depositata dieci giorni prima dell’udienza di discussione, svoltasi
il 24.3.2011;
– l’istanza per la documentazione bancaria era stata presentata il 2 marzo dinanzi al giudice penale
, nell’ambito dell’altro processo di merito ,in vista dell’udienza del giorno successivo;
– con atto depositato il 4 marzo successivo, il tribunale , rilevando che la misura cautelare del
Peppe non ostacolava l’acquisizione della documentazione, realizzabile tramite delegati,
trasmetteva l’istanza al giudice di prevenzione;
– il tribunale di prevenzione depositava l’autorizzazione il 16 marzo ;
– il silenzio della difesa protrattosi fino a tutta l’udienza di discussione del 24 marzo (assenza di
sollecitazioni a decidere sulla richiesta di autorizzazione ;assenza di doglianza per mancata
decisione; assenza di richiesta di rinvio per l’acquisizione della documentazione) ha indotto la corte
di merito a valutare , con argomentazione razionale e insindacabile, il motivo di impugnazione
come mero espediente difensivo, senza che nessuna concreta lesione sia stata causata alla possibilità
del Peppe di esporre le proprie ragioni.

d. dagli inizi degli anni ’90, risulta il consolidamento di un rapporto di affari criminali con i
gruppi mafiosi Tripodo e Trani , finalizzati al controllo delle attività economiche e
commerciali dell’importante mercato ortofrutticolo di Fondi. Specificamente si consolida la
relazione organica con Venanzio Tripodo —apparentemente suo dipendente ,quale operaio,
nella società Ortofrutta F.11i Peppe & C s.n.c.- di fatto protagonista con il fratello Carmelo
Giovanni nella gestione dell’impresa —; si forma inoltre un rapporto familiare con
l’esponente mafioso Trani Aldo, convivente della figlia Peppe Gemma. Il teste Di Biaso
Paolo, ha riferito di aver appresso dallo stesso ricorrente che l’assunzione dell’esponente
mafioso è di molto anteriore al 1990, essendo stata effettuata dal padre del proposto. Da
questi legami ,così descritti dai giudici di merito, sono derivati da un lato
e. un accrescimento dell’organizzazione mafiosa nel mercato ortofrutticolo del territorio di
Fondi , grazie anche alle società a lui facenti capo (Ortofrutta F.11i Pepe, Eurodis Giada,
Eurofrutta srl) , con connessi acquisti e vendite con aziende calabresi e con strumenti per il
recupero crediti;
f. dall’altro , la condanna , per partecipazione ad associazione mafiosa , per tentata estorsione
ed altro con sentenza 19.12 .2011 del tribunale di Latina, confermata dalla corte di appello
di Roma con sentenza 26.6.2013, definitiva a seguito di sentenza n. 3144/15 , emessa il
4.9.2014 della sezione feriale di questa Corte . Nella sentenza di primo grado è affermata la
posizione del Peppe Franco come componente, con Tripodo Carmelo, Tripodo Venanzio,
Trani Aldo, . del “nucleo storico dell’associazione mafiosa, stabilmente operante in Fondi a
partire dai primi anni ’90”. Nella medesima sentenza si aggiunge che Peppe Franco “ha sin
dall’inizio condiviso gli obiettivi ed il metodo intimidatorio messo in campo dagli associati
per il perseguimento dei propri fini e del gruppo. Peppe Franco in questo contesto
rappresenta l’esemplificazione più autentica dell’infiltrazione delle logiche mafiose nella
gestione di attività economico-imprenditoriali”
La complessa pericolosità comune del Peppe Franco, il suo progredire a pericolosità qualificata e la
conseguente legittimità delle misure di prevenzione personale e patrimoniale a lui applicate sono
ampiamente ricostruite e giustificate dalla corte di merito, laddove rileva di aver ricostruito un
quadro fattuale tipico di questi provvedimenti , finalizzati dal legislatore a colpire proprio le illecite
accumulazioni di natura economica e finanziaria, dalla provenienza più che dubbia, dalle
intestazioni celate e fittizie.
La illecita provenienza dei beni del Peppe Franco , affermata dal primo giudice, è stata
razionalmente e convincentemente confermata dalla corte territoriale, attraverso una puntuale
analisi critica delle argomentazioni contenute nella consulenza di parte, in cui il computo del
patrimonio e dei redditi è riferito oltre che al Peppe Franco, alla moglie Bracciale Filomena e ai figli
Gemma, Pasquale, Francesca. La ricostruzione della storia economica della famiglia si articola, a
partire dalla metà degli anni ’70, attraverso il calcolo effettuato dalla consulenza ,per ciascuna
società riferibile ai singoli componenti, degli investimenti nelle quote societarie, nei titoli finanziari
e negli immobili; tale ricostruzione si conclude con la quantificazione delle entrate finanziarie nella
misura di € 2.885.021, a cui corrispondono uscite nella misura di € 2.804.604.
Dall’analisi di tale ricostruzione e dei conseguenti calcoli , la corte ha tratto le seguenti
argomentazioni accusatorie:
1. anche la consulente riconosce la continuativa evasione fiscale e contributiva del capo
famiglia;
2. la comparazione entrate/uscite , va estesa, nella voce delle uscite, oltre che alle somme
impiegate nell’acquisto dei beni confiscati, alle somme impiegate nelle altre direzioni,
indicate dai testi Di Biaso e Luciano Sergio ( titoli finanziari, quadri di autore);
3. .1a differenza tra entrate e uscite — calcolata dalla consulente in circa € 80.000- se viene
divisa per i cinque componenti della famiglia Peppe per i venti anni in esame, conduce
all’inverosimile risultato che ciascun componente ha vissuto con un reddito annuo di mille

euro . L’alternativo calcolo effettuato dai ricorrenti non è idoneo a dimostrare una rilevante
erroneità della conclusione del giudice di appello.
4. la tesi difensiva, secondo cui la consulente non ha potuto utilizzare, nel corso del primo
grado del presente procedimento, la documentazione bancaria è confutata razionalmente e
convincentemente dalla corte : nel seguito della consulenza, redatto 1’11.5.2011 (Brevi note
critiche al decreto 24.3/28.4.2011) , non è stato aggiunto alcun elemento significativo ,
confermando la irrisorietà dei redditi dichiarati rispetto al tenore di vita vantato ,i redditi
residui risultano derivare dalle rendite finanziarie, dalla vendita di immobili, dalle rendite
di terreni agricoli , unitariamente sottratti a dichiarazioni al fisco . La consulenza non indica
le documentazioni attestanti l’origine del denaro investito in titoli e immobili, confermando
il vuoto sulla indicazione della fonte legittima dei beni confiscati . A questa carenza di
dimostrazione documentale , la difesa ha dato inefficace rimedio attraverso “informazioni”
provenienti da soggetti interessati . Le ulteriori note integrative, redatte dalla consulente il
23.11.2012, sono state valutate in maniera razionale e insindacabile come foriera di una
conclusione contabile non efficacemente distante da quella originaria . In tal modo è stata
confermata la notevole sproporzione fra reddito documentato e reddito imponibile. La storia
personale e familiare del Peppe Franco costituisce quindi indiscutibile presupposto di fatto
per l’applicazione della normativa della misura di prevenzione patrimoniale,la cui finalità è
quella di aggredire patrimoni illecitamente accumulati da tutte le persone contraddistinte
da qualificata pericolosità mafiosa e da comune pericolosità. Quest’ultima riguarda i
soggetti caratterizzati(a norma del d.lgs n.159/2011) da un’abitualità nella dedizione a
traffici delittuosi ovvero da uno stile di vita fondato, anche in parte, sui proventi di attività
delittuose.
E’ pienamente conforme ai dati acquisiti nel procedimento di prevenzione la identificazione del
proposto come soggetto che, nella costante attività imprenditoriale ,svolta in maniera crescente al
di fuori e contro la legalità ,ha reso, secondo la razionale valutazione dei giudici di merito ,
superflua l’indagine sulla distinzione fra pericolosità comune e pericolosità qualificata. Dai
molteplici e incontestati elementi di fatto emerge la biografia di un soggetto che dagli anni ’70
ha tenuto uno stile di vita fatto di espedienti contrastanti con la legge e si è comportato nel campo
economico in modo da sottrarsi al controllo dello Stato.
E’ emersa infatti un’indiscutibile continuità, nella biografia del proposto tra la sua pericolosità
comune, quale abituale evasore fiscale e quale persona abitualmente dedita a traffici delittuosi , e
la sua pericolosità qualificata quale appartenente ad un tipo di associazione criminosa , che fa della
trasgressione a tutte le norme statali il motore e la finalità della propria programmata attività
criminale.
Di qui la perfetta legittimità dell’applicazione delle misure di prevenzione, proprio perché sono
dirette a ricostruire l’intera condotta di vita del soggetto e consentono di raccogliere organicamente
almeno parte di queste condotte . L’esame di queste condotte ha fatto emergere la pericolosità di
una persona dedita a traffici delittuosi di tipo prevalentemente economico e che vive con il
provento di questi delitti , a partire dal periodo precedente agli anni ’90 risalente alla metà degli
anni ’70 ; tale pericolosità, dall’inizio degli anni ’90 al momento del suo arresto , in data 1.7.2009,
si è poi connotata di marcata mafiosità, formalmente riconosciuta e sanzionata dal processo penale
concluso con la citata sentenza 3144/15..
Quanto al requisito dell’attualità della pericolosità sociale del Peppe , va rilevato che rimane del
tutto inalterato il suo inserimento nell’importante mercato ortofrutticolo di Fondi , quale
protagonista dell’ intreccio tra condotte lecite e condotte illecite, intreccio sicuramente rafforzato
grazie al ruolo ,riconosciuto dalla sentenza del tribunale di Latina, di responsabile dell’infiltrazione
delle logiche mafiose nella gestione di attività economico-imprenditoriali nella zona di Fondi.
Va inoltre condiviso il consolidato orientamento interpretativo (sez. 2 n. 3809 del 15.1.13 rv
254512) secondo cui ai fini dell’applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti
ad associazione di tipo mafioso, non è necessaria alcuna particolare motivazione in punto di attu e

6. I ricorsi dei terzi interessati ugualmente non sono meritevoli di accoglimento , in quanto le
argomentazioni in essi contenute pur formalmente presentate come dirette a censurare violazioni di
legge , sostanzialmente costituiscono censure sulla logicità della motivazione del provvedimento
impugnato , superando così il limite fissato dall’art. 10 co. 3 d.lgs 159/2011 al sindacato di
legittimità in materia di misure di prevenzione.
Va a questo punto confermato che in sede di legittimità, non è deducibile il vizio di motivazione, a
meno che questa non sia del tutto carente, o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e
in realtà inesistente ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero
quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo
logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, allorché le linee argomentative del
provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare
oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione della misura..Questo orientamento è anche
seguito dalla sentenza , citata dai ricorrenti (Sez. 1,n. 39798 del 20/10/2010 ,dep. 11/11/2010,
Rv. 249012), secondo cui nel procedimento di prevenzione è ammesso ricorso per cassazione
soltanto per violazione di legge – limitazione che ha superato il vaglio della Corte costituzionale con
la sentenza 28/10-5/11/04 n. 321 – con conseguente non deducibilità del vizio di motivazione a
meno che questa non sia del tutto carente, o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e
in realtà inesistente sì da tradursi in violazione di legge.
Esula quindi dai poteri della Corte di Cassazione la minuziosa rilettura degli elementi di fatto posti
a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito,
senza che possa integrare il vizio di legittimità, la generica prospettazione di una diversa, e per il
ricorrente più favorevole valutazione delle risultanze processuali e una più benevola
interpretazione delle norme applicate.
Nel caso in esame la motivazione del decreto della corte di appello ha una sua chiara e puntuale
coerenza argomentativa, che è saldamente ancorata agli inequivoci risultati dell’istruttoria ,alla luce
dei quali è emerso che
1.1’elevato potere economico del Peppe Franco-nato nel mercato ortofrutticolo,nella speculazione
edilizia,nell’ evasione fiscale- si è ulteriormente innalzato grazie alla sua funzione di canale di
ingresso del metodo mafioso nel campo della produzione e distribuzione di generi alimentari nel
Lazio meridionale;
2.questo protagonismo si è proiettato naturalmente sulle posizioni economiche della moglie e dei
figli. Costoro , a fronte dell’accertato ruolo gregario e subalterno nella formazione e gestione del
patrimonio familiare, presentano però titolarità di beni mobili e immobili che sono rimasti senza
adeguata giustificazione e con evidente sproporzione rispetto al loro reddito, dichiarato ai fini delle
relative imposte e alla loro attività economica. Di qui la naturale e logica qualificazione di questo
diffuso protagonismo della moglie Bracciale e dei figli Gemma,Pasquale e Francesca nel mondo
immobiliare, nelle partecipazioni societarie, nei depositi bancari, come apparente e come strumento
elusivo e difensivo rispetto all’intervento espropriativo dello Stato . Secondo una razionale e
insindacabile valutazione dei giudici di merito , gli atti della procedura di prevenzione patrimoniale
hanno dimostrato che sui beni riferibili ai familiari il proposto ha mantenuto la propria
disponibilità, costituendo l’unica reale e consistente fonte di reddito per tutta la famiglia, l’unico
nocchiere del meccanismo di potere economico da lui creato.
Va quindi ribadito che il decreto impugnato, mediante la descrizione della vasta dimensione del
potere lecito ed illecito acquisito nell’economia del Lazio meridionale dal Peppe Franco, ha
naturalmente predisposto il ridimensionamento, al di là delle apparenze, dell’autonomia delle

pericolosità, una volta che l’appartenenza risulti adeguatamente dimostrata ( sentenze del processo
penale) e non sussistano elementi dai quali ragionevolmente desumere che essa sia venuta meno per
effetto del recesso personale (il suo attivismo nell’associazione mafiosa risulta , alla luce del
processo penale, del tutto immutato) .
Il ricorso di Peppe Franco va quindi rigettato.

Anche i ricorsi dei familiari del Peppe Franco , quali terzi interessati vanno quindi rigettati.
Ne consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 12.5.2015.

“rATIt

CELLE1A

ricchezze e del ruolo imprenditoriale della moglie e dei figli, rimasti in posizione comunque
marginale e subalterna al capo famiglia.
Tale posizione non è certamente smentita dalla presenza lavorativa dei figli in alcuni dei motori del
meccanismo economico facente capo al proposto (Ortofrutta F.11i Peppe, Eurodis Giada srl,
Eurofrutta srl), presenza che è apparsa necessaria all’amministratore giudiziario. Questo
inserimento dei figli, in assenza del “personale in posizione apicale” delle imprese, è naturalmente
dovuto all’esperienza lavorativa conseguita grazie alla strategia imprenditoriale del capo famiglia.
Questo lavoro dipendente comunque non è presentato dai ricorrenti come fonte di ricchezza e di
redditi da investire in beni mobili e immobili, in quanto il compenso percepito per tale lavoro è
indicato “quale unica fonte di reddito”.
Ugualmente ” la lunga tradizione ed esperienza nel commercio ortofrutticolo della famiglia
Bracciale , non è documentalmente presentato come fonte di risorse finanziare da investire in
immobili e in titoli.
Appaiono del tutto inidonee a inficiare la legittimità della motivazione del decreto impugnato, due
omissioni relative alla posizione di Peppe Gemma :
il mancato rilievo dato dai giudici alla gestione da parte della medesima di attività
imprenditoriale, gestita nel 1998 in un settore diverso (impresa di pompe funebri), peraltro
abbandonata, in quanto il reddito derivatone non risulta di tale dimensione da consentire
risparmi da investire nei beni confiscati; in ogni caso risulta che le dichiarazioni dei redditi
per gli anni 1999 e 2001 hanno presentato un saldo zero;
la mancata menzione della Peppe nel decreto emesso dal tribunale, nonostante l’avvenuta
confisca dell’intero capitale sociale , comprensivo del 16% a lei intestato , della snc
Ortofrutta F.11i Peppe & C. e l’avvenuta confisca di una quota di fondi comuni intestati a lei
e al padre.
Sotto quest’ultimo profilo , va rilevato che ,secondo un condivisibile orientamento ,in tema
di misure di prevenzione patrimoniale, il terzo interessato, al quale siano intestati i beni ritenuti
nella disponibilità del proposto e che non abbia potuto esplicare le sue difese , ha facoltà di
promuovere incidente di esecuzione chiedendo la revoca della confisca(sez.
1,n. 16806 del 21/04/2010, Rv.247072) . Nel caso di specie , l’interessata ha comunque avuto modo
anche di fare valere le proprie ragioni nel giudizio di appello.
Quanto alla posizione del Peppe Pasquale, la corte di merito ha posto in evidenza la modesta
dimensione della sua presenza nel mondo del lavoro( retribuzione media annua di poco inferiore a
E 20.000) per un limitato arco di tempo ( 2003-2008) e questa documentata marginalità economica
rimane incompatibile con gli acquisti e gli investimenti a lui riferiti , rimanendo del tutto irrilevante
l’asserita erroneità dell’intestazione a lui della somma di un miliardo e mezzo di lire anziché al
nonno omonimo. In ogni caso resta la disponibilità, da parte del Peppe Franco, di un’ingente somma
,la cui liceità non risulta dimostrata dalla provenienza dal padre Peppe Pasquale ( che risulta essere
stato il primo datore di lavoro del capo mafioso Venanzio Tripodo ,in epoca anteriore al 1990).
In conclusione , è del tutto incensurabile la motivazione del provvedimento impugnato, laddove
afferma che gli acquisti e gli investimenti apparentemente riferibili ai familiari hanno la loro fonte
nell’intervento del capo famiglia, che non poteva non averne l’effettiva disponibilità.

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