Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36793 del 23/06/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 36793 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

Data Udienza: 23/06/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
D’AGOSTINO GIOVAN BATTISTA N. IL 02/01/1952
D’AGOSTINO BENEDETTO N. IL 20/02/1949
FERRUGGIA LUIGI SALVATORE N. IL 01/09/1949
RUISI MARIA GABRIELLA N. IL 03/10/1957
avverso la sentenza n. 4397/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 28/03/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. t. )1 t•Mk
che ha concluso per71.
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Udito, p(e,r-la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

es, Se.° a2-o

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RITENUTO IN FATTO

1. Giovan Battista D’AGOSTINO, Benedetto D’AGOSTINO, Maria Gabriella RUISI, moglie del
secondo, e Luigi Salvatore FERRUGGIA, sono stati ritenuti responsabili in primo e in
secondo grado, salvo rideterminazione in appello del trattamento sanzionatorio:
2. i primi due, rispettivamente amministratore e socio gestore della SAILEM spa, società
operante nel settore delle costruzioni marittime e navali, dichiarata fallita nel gennaio
1999, di bancarotta fraudolenta per distrazione (capo a punti da 1 a 6), di bancarotta

legge fall. in relazione all’art. 2622 cod. civ. (capo d). I sei punti del capo a) delineano
altrettanti tipi di condotte distrattive aventi rispettivamente ad oggetto partecipazioni
della SAILEM in società terze (Marina di Villa Igea spa e CTS srl), cedute
sostanzialmente senza corrispettivo; autovetture della società; mezzi navali e
imbarcazioni; oggetti d’arte di vario tipo; ingenti somme destinate al pagamento dei
dipendenti di società terze delle quali gli imputati o loro familiari erano amministratori o
soci;
3. i primi due ed il quarto, quest’ultimo quale legale rappresentante, alla data del 19-51997, della Uva Vito spa (poi SIOM spa, rappresentata da G.B. D’Agostino), di
bancarotta fraudolenta per distrazione della moto draga Lia e del pontone Nico del
valore complessivo di 880 milioni di lire, ceduti alla SIOM senza corrispettivo (capo e);
4. tutti, in particolare il Ferruggia già legale rappresentante di SIOM e poi procuratore di
fatto di GSA srl, la Ruisi quale legale rappresentante di GSA, di bancarotta fraudolenta
postfallimentare per la distrazione dei predetti mezzi Lia e Nico ceduti da SIOM a GSA
(capo f);
5. tutti, Ferruggia e Ruisi quali amministratori rispettivamente di diritto e di fatto della
So.GE.IMM. srl, di bancarotta fraudolenta per la distrazione della partecipazione della
SAILEM nella CONDAG spa e dei crediti vantati dalla SAILEM nei confronti di
quest’ultima, ceduti senza corrispettivo alla So.GE.IMM. srl (capo g);
6. tutti altresì, nelle qualità da ultimo precisate, dello stesso reato per la distrazione della
partecipazione della SAILEM nella APIS srl ceduta alla So.GE.IMM. srl per l’apparente
corrispettivo di 98 milioni di lire (h);
7. con le aggravanti dei più fatti e del danno di rilevante gravità e con recidiva generica
infraquinquennale per i D’Agostino.
8. Questi ultimi e la Ruisi hanno proposto ricorso con unico atto.
9. Con il primo motivo (Al, A2 e A3) sono dedotti i vizi di cui alle lettere b), c), d) ed e)
art. 606 codice penale di rito in relazione agli elementi costitutivi del reato e alle
circostanze aggravanti.
10. Preliminarmente i ricorrenti chiedono l’acquisizione di documenti allegati all’atto di
impugnazione che in sostanza attestano come, successivamente alla sentenza di

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fraudolenta documentale (capo b), di bancarotta impropria ex art. 223, comma 2 n. 2

secondo grado -con conseguente ammissibilità della produzione in cassazione
trattandosi di documenti sopravvenuti-, la curatela fallimentare abbia ottenuto dal
giudice civile decreto di sequestro conservativo sui beni della ICLA spa sino alla
concorrenza di circa 16 milioni e mezzo di euro, per la quota di credito della fallita
nascente dal riconoscimento alla ICLA da parte del giudice civile di un maggior credito
nei confronti del Ministero dei Lavori Pubblici per l’appalto di lavori -oggetto di riservaeffettuati dal raggruppamento temporaneo di imprese di cui faceva parte la fallita.
11.11 che, se accertato a suo tempo, avrebbe evitato l’insolvenza dovuta ad esclusiva

dei reati. Al ricorso è pure allegato un ulteriore documento, a firma del curatore, relativo
allo stato passivo attuale del fallimento.
12. La censura di mancata assunzione di prova decisiva e quella di omessa motivazione su
alcuni profili della pronuncia investono il diniego della perizia chiesta onde accertare una
serie di elementi tra i quali il valore di partecipazioni e di beni ceduti, ritenuti distratti, la
valutazione dei vantaggi compensativi -espressamente dedotti a differenza da quanto
sostenuto in sentenza- che le operazioni contestate come distrattive avrebbero portato
alla SAILEM, il danno patito dai creditori ad esito delle azioni recuperatorie poste in
essere dal curatore, nonché se la disponibilità delle somme non percepite dalla fallita per
colpa del Ministero LL.PP. avrebbe evitato lo stato d’insolvenza, posto che l’importo di
tali somme supera l’ammontare attuale del passivo -indicato nella nota del curatore
allegata al ricorso- con conseguente assenza di danno per i creditori.
13. Secondo motivo contrassegnato come B. Vizi di cui alle lett. b), c) ed e) art. 606 citato
in ordine alla bancarotta fraudolenta documentale, della quale, mentre è contestata
l’ipotesi a dolo specifico, la condanna è intervenuta per quella a dolo generico con
conseguente violazione dell’art. 521 cod. proc. pen..
14.n terzo motivo (sub Cl, C2, C3) denuncia gli stessi vizi in relazione alla bancarotta
documentale. In sostanza si afferma che, a differenza dall’assunto condiviso in sentenza,
le difficoltà incontrate nella ricostruzione del patrimonio e movimento degli affari non
sarebbero ascrivibili a volontà dei D’Agostino, i quali al contrario hanno offerto piena
collaborazione al curatore, ma sarebbero frutto delle dimensioni e del tipo di attività
esercitata dalla SAILEM e quindi della complessità dei rapporti negoziali in essere, oltre
che di fattori esogeni (scioperi dei dipendenti e furti e danneggiamenti nei locali della
società) verificatisi dopo la presentazione della domanda di ammissione
all’amministrazione controllata.
15. Relativamente alla perizia espletata in primo grado, che ha evidenziato la differenza del
valore contabile rispetto a quello di stima dei beni strumentali, la mancata svalutazione
dei crediti verso le società del gruppo e la mancata svalutazione delle partecipazioni,
ritenute irregolarità sostanziali in quanto determinanti la riduzione del capitale sociale al
di sotto del minimo, i ricorrenti osservano in primo luogo che l’omessa capitalizzazione

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responsabilità di terzi, escludendo la sussistenza quanto meno dell’elemento soggettivo

della società comporta la responsabilità degli amministratori solo per i debiti sorti
successivamente all’erosione del capitale sociale, in secondo luogo che i crediti non
erano stati svalutati in quanto solo nel 1997 era iniziata la crisi del gruppo ed essi erano
stati eliminati con la domanda di amministrazione controllata.
16. Quanto alle partecipazioni, la sentenza era contraddittoria avendo da un lato ritenuto
che esse fossero state cedute a valori inferiori a quelli nominali, dall’altro contestato la
loro mancata svalutazione. Quanto poi ai beni strumentali, non si era tenuto conto della
loro obsolescenza e del valore fallimentare attribuito agli stessi dallo stimatore.

apportare in contabilità attività che non sono state ritenute sopravvalutate, un concetto
esattamente all’opposto all’interesse che s’intende tutelare con il concetto di irregolarità
sostanziali’ laddove si intende colpire la mancata ostensibilità del patrimonio sociale ai
creditori, per contro nella specie completamente indicato. Peraltro, secondo i ricorrenti,
la situazione di dissesto non era stata da loro prevista neppure come rischio concreto
della loro azione e il dissesto si era verificato per altre cause così non rilevando neppure
eventuali condotte di impoverimento della società (si cita Trib. di Perugia 7-5-2001).
17. Sull’assunto della corte territoriale che il c.d. conto ‘cassa ingegneri’ avrebbe
determinato l’esposizione di passività inesistenti così concorrendo a cagionare il dissesto,
i ricorrenti osservano che la corte territoriale non ha compreso la natura di tale conto
quale individuata dal perito nominato in primo grado. Esso era stato istituito nel 1997 quando le banche, a causa delle vicissitudini personali di Benedetto D’Agostino, indagato
per partecipazione ad associazione mafiosa, avevano chiesto il rientro della società dalle
esposizioni-,

con

la

finalità

di

finanziare

la

società

mediante

l’apporto

dell’amministratore, in forma di prestiti a breve termine, con la funzione di documentare
le anticipazioni effettuate dai soci per la vita quotidiana dell’azienda: una sorta di conto
corrente con fido per scopertura. Dette anticipazioni sono state confuse dai giudici di
merito con i finanziamenti soci in conto futuro aumento di capitale nonostante la
mancanza di una delibera assembleare in tal senso.
18. Così non si è tenuto conto che il parziale rimborso del credito di GB D’Agostino mediante
compensazione con il suo debito per il pagamento del corrispettivo del pacchetto
azionario di Marina di Villa Igea spa da lui acquisito (capo a punto 1), era non solo
consentito ma addirittura vantaggioso per la società poi fallita in quanto la
compensazione era avvenuta al valore nominale di circa 880 milioni di lire del pacchetto
nonostante che il perito avesse accertato che le perdite di quella società avevano
determinato una considerevole svalutazione del valore delle azioni, tra l’altro gravate da
pegno in favore di terzi (del che il perito non aveva tenuto conto), fin quasi ad azzerarlo,
senza contare che la situazione della Igea era in seguito ulteriormente peggiorata così
da imporre aumenti di capitale che la Sailem aveva evitato grazie alla cessione della sua
partecipazione. Non si era quindi verificato alcun danno per i creditori, come confermato

Comunque tutte le irregolarità riscontrate avevano avuto quale effetto ‘quello di

dal fatto che il curatore non aveva ritenuto di intraprendere un’azione revocatoria né
aveva accettato l’offerta di GB D’Agostino di retrocessione delle azioni.
19. Quanto alle altre cessioni ritenute distrattive di pacchetti azionari nella titolarità della
fallita, i ricorrenti osservano quanto segue.
20. Quote della CTS srl (capo a n.3): valore nominale 267 milioni di lire, debito della SAILEM
verso CTS 254 milioni di lire, cessione al valore effettivo di £ 17.800.000 con accollo da
parte dell’acquirente del debito, erroneamente ritenuto non eseguito, posto che CTS non
si era insinuata al passivo di SAILEM. Inoltre l’incongruità del prezzo di cessione, sì da

del debito. INFOND
21. Azioni CONDAG spa e crediti della SAILEM verso Condag (capo g) ceduti alla SO.GE .IMM
senza corrispettivo: il mancato pagamento del corrispettivo era stato desunto soltanto
dal fatto che, avendone il curatore chiesto il versamento, pena l’esercizio di azione
revocatoria (azione che presuppone l’adempimento), la SO.GE .IMM aveva preferito, per
sua scelta, transigere la vertenza, anche se tutti i consulenti avevano accertato
l’avvenuto pagamento delle azioni mediante accredito sul cc Banca del Sud. Mentre
l’effettività dei crediti della SAILEM, derivante da riserve apposte per l’appalto di lavori,
non era stata verificata.
22. Quote APIS srl cedute a SO.GE .IMM (capo h) per il corrispettivo apparente di 98 milioni
di lire (operazione non autorizzata dall’assemblea e non iscritta nei libri sociali), ritenuto
incongruo sulla sola base della testimonianza di Giusto Bonanno che aveva dichiarato di
aver poi acquistato quelle quote per due miliardi e mezzo di lire e di aver già corrisposto
800 milioni di lire (versamento non documentato), testimonianza inattendibile per il
risentimento del Bonanno verso i D’Agostino causa l’esercizio di azione revocatoria da
parte del curatore.
23. Mancato rinvenimento di 35 mezzi navali e di altre imbarcazioni (capo a n. 4). I primi
erano datati e quindi presumibilmente inutilizzabili e rottamati, con un valore contabile
al 1997 pari a zero. Quanto ai natanti in costruzione -pontone Nico e draga Lia- del
valore di oltre sei miliardi e mezzo di lire, il perito avrebbe dovuto estendere il proprio
accertamento anche ai valori di bilancio e del libro cespiti e sulle voci di quest’ultimo
sarebbe stata necessaria una ulteriore perizia da parte di un ingegnere specializzato in
costruzioni navali.
24.0perazioni infragruppo, ivi compreso il pagamento degli stipendi dei dipendenti di
società collegate, SEDA (manutenzioni), CASPEL (servizio rimorchio e salvataggio) e
SIOM (lavori marittimi e dragaggi), tutte con sede in piazza Castello e con cliente
principale la SAILEM (capo a punto 6): quanto alla prima, la SAILEM, GB D’Agostino e la
SIOM erano intervenute per il pagamento degli stipendi dei dipendenti quando i conti
SEDA erano stati chiusi; quanto alla seconda il pagamento degli stipendi dei dipendenti
aveva ridotto il debito della SAILEM per le prestazioni ricevute; quanto alla SIOM, questa

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dimostrare la distrazione, era stata desunta soltanto dalla ritenuta fittizietà dell’accollo

aveva finanziato la SAILEM quando si era trovata in difficoltà finanziarie (come da
scheda ‘debiti verso controllata SIOM’), con un saldo debitorio di SAILEM al 31-12-1997
di circa 72 milioni di lire, mentre al 31-12-1998 era presente un saldo creditorio di
SAILEM verso SIOM di 830 milioni, importo esattamente corrispondente al corrispettivo
della vendita di Nico e Lia.
25. Bancarotta relativa alla cessione di Nico e Lia da SAILEM a SIOM e postfallimentare da
questa a GSA (capi e ed f): la cessione era stata determinata dall’esigenza di mantenere
l’operatività, particolarmente remunerativa per la fallita, dei due mezzi a rischio di

SIOM fu accompagnata da un contratto di noleggio che permise alla SAILEM di
continuare ad utilizzarli. Il giudice di merito ha trascurato l’affermazione del perito
secondo la quale ‘le operazioni di vendita dei due natanti in difformità a quanto riportato
nei due atti di vendita sono state effettuate solo formalmente nell’anno 1997, in quanto
la SAILEM non ha contabilizzato i crediti, non ha incassato i corrispettivi indicati negli atti
e ha continuato ad utilizzare i due mezzi’.
26. Mancato rinvenimento di 39 oggetti d’arte (capo a punto 5): intanto il valore non era di
354 milioni di lire ma di 312 milioni di lire circa, inoltre era non corretta l’imputazione a
immobilizzazioni, trattandosi di beni destinati ad omaggi e regalie che per mero errore
erano stati contabilizzati ed ammortizzati di anno in anno. Inoltre GB D’Agostino aveva
dichiarato che in parte erano stati oggetto di furto e di atti vandalici.
27. Distrazione delle autovetture cedute a familiari (capo a punto 2): il pagamento era
ritenuto fittizio perché effettuato mediante giroconto nella cassa ingegneri, l’operazione
era stata comunque registrata e il curatore aveva poi potuto incassare il prezzo.
28. Con la conseguenza dell’assenza dell’elemento psicologico in ogni fatto distrattivo per
quanto riguarda la bancarotta documentale e della mancanza dell’elemento di aver
cagionato o concorso a cagionare il dissesto con le condotte di bancarotta impropria.
29. Quarto motivo sub D): vizi sub b) c) ed e) art. 606 in ordine al riconoscimento delle
aggravanti, quella dei più fatti contestata più volte invece di un’unica volta e
incompatibile con la continuazione applicata (in contrasto con le sezioni unite Loy,
21039/2011).
30. Quinto motivo sub E): gli stessi vizi dedotti in relazione alla recidiva infraquinquennale,
riconosciuta ai due D’Agostino e alla pena inflitta ai medesimi. La recidiva, facoltativa,
avrebbe dovuto essere esclusa in mancanza di motivazione della maggior pericolosità
per effetto di essa e in quanto, per G.B. D’Agostino, determinata da precedenti
contravvenzionali, mentre Benedetto, che ha precedenti per mafia, aveva ottenuto
l’attenuante della collaborazione.
31. Motivi nuovi e note difensive D’Agostino/Ruisi.

1) Sul chiesto supplemento di

perizia sulle cause del dissesto e sulle vicende societarie del gruppo, si osserva che la
proposta transattiva di recente formulata da ICLA spa di 5 milioni di euro e la
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sottoposizione a sequestro conservativo da parte del Consorzio ASI. La cessione alla

transazione con il fallimento da parte di ricorrenti confermano la buona fede dell’operato
dei ricorrenti e che lo stato di decozione non si sarebbe verificato se lo Stato avesse a
suo tempo adempiuto. 2) Sulla bancarotta fraudolenta documentale, la perizia ha
dimostrato la possibilità di ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.
Invoca sezioni unite civili. 3) Sull’elemento psicologico, si torna sulla volontà dei
ricorrenti di alleggerire il carico debitorio della fallita essendo state tutte le iniziative

1. Ferruggia ha proposto ricorso, seguito da due atti contenenti motivi aggiunti (il
primo dei quali denominato anch’esso ‘motivi di ricorso’ e depositato il 2-12-2014).
2. Primo: nullità del processo di primo grado a partire dall’udienza 24-10-2006 e degli atti
successivi per notifica all’imputato dell’udienza di rinvio per suo impedimento presso il
difensore, nonostante avesse dichiarato domicilio presso la propria residenza. La
relativa questione era stata rigettata dal giudice di appello sul rilievo che si trattava di
nullità a regime intermedio -in quanto attinente ad una modalità irregolare della
notifica che non l’aveva resa inidonea a determinare la conoscenza dell’imputato- non
dedotta dal difensore all’udienza di rinvio.
3. Secondo: vizi sub b), d) ed e) per mancato accertamento del beneficio apportato dagli
atti ritenuti distrattivi al fallimento, trattandosi di atti infragruppo determinati, quanto
alla cessione senza corrispettivo dei natanti Nico e Lia, dall’esigenza di sottrarli alla
richiesta di sequestro conservativo, poi non accolta dal giudice civile, da parte del
Consorzio ASI che avrebbe precluso il compimento dei lavori al porto di Bari con
conseguente danno per la società e per i suoi creditori. L’operazione era stata quindi
vantaggiosa per la fallita mentre l’unico ‘errore’ era ravvisabile nel non aver retrocesso i
mezzi dalla SIOM alla SAILEM (mentre ben si sarebbe potuto annotare nei libri contabili
che il pagamento era stato effettuato dato che in quel momento i soci erano convinti di
evitare il fallimento).
4. La perizia sollecitata avrebbe dovuto accertare se, ai sensi dell’art. 2634, comma 3,
cod. civ., l’operazione, come pure le cessioni di quote societarie nelle quali il Ferruggia
è coinvolto, potevano considerarsi vantaggiose per la società, profilo non affrontato
dalla perizia disposta in primo grado, senza contare il fatto nuovo, idoneo ad integrare
bancarotta c.d. riparata, rappresentato dal riconoscimento giudiziale alla ICLA,
componente della disciolta ATI per i lavori al porto di Bari, di una ingente somma, di cui
una quota spettante alla SAILEM.
5. Terzo motivo: vizio sub c) art. 606.
6. Sul capo E (cessione di Nico e Lia alla SIOM di cui Ferruggia era legale rappresentante)
si deduce mancanza di dolo della distrazione in quanto la finalità era il salvataggio della
SAILEM evitando la dispersione di quei mezzi, rimasti nella disponibilità della fallita,

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intraprese in buona fede per scongiurare il fallimento.

necessari per la prosecuzione dei lavori nel porto di Bari che hanno portato notevoli utili
alla fallita (il recente sequestro conservativo ottenuto dal curatore sulla quota spettante
a SAILEM delle somme dovute dal Ministero LLPP alla ATI per i lavori nel porto di Bari).
7. Sul capo F (il passaggio postfallimento dei natanti a GSA di cui Ruisi e Ferruggia erano
rispettivamente procuratore di fatto e amministratrice), il ricorrente assume non
provato il suo contributo a quel trasferimento e non provato che all’epoca egli fosse
procuratore della GSA.
8. Sul capo G) (cessione del pacchetto azionario CONDAG e dei relativi crediti verso la

territoriale non ha motivato sui crediti (che erano comunque incerti a detta dello stesso
perito) mentre ha ritenuto non versato il corrispettivo trascurando che dalla sentenza di
primo grado esso risultava corrisposto, poco contando, per la posizione del ricorrente,
che esso fosse o meno entrato nella cassa della SAILEM.
9. Capo H (cessione delle quote APIS srl alla SO.GE .IMM di cui Ferruggia era
l’amministratore): la successiva vendita di quelle quote ad un terzo (Bonanno) per una
somma superiore a quella indicata nell’atto pubblico sarebbe circostanza indifferente
all’odierno ricorrente del quale non è provata la relativa consapevolezza.
10. Motivo quarto: con il quarto motivo Ferruggia deduce vizio di motivazione sul giudizio di
sola equivalenza delle generiche alle aggravanti, mentre la prevalenza delle prime
sarebbe giustificata dal fatto che il fallimento è stato determinato dall’inadempimento
dello stato, che il fallimento si chiuderà in attivo, che i ricorrenti hanno fatto una
transazione con il curatore, che la vendita dei due mezzi navali era simulata ed essi
sono stati pagati nel corso della procedura fallimentare, prima ancora dell’apertura del
dibattimento.

11.Primi motivi aggiunti del Ferruggia: mancanza del dolo (la corte territoriale ha
ritenuto insussistente il collegamento tra società in assenza di collegamento
giuridicamente rilevante tra esse, e in presenza soltanto di soggetti appartenenti alla
medesima famiglia, così introducendo un concetto non condiviso da questa corte;
sussistono i vantaggi compensativi quanto alla cessione dei due mezzi Nico e Lia,
operazione che rendeva non prevedibile la lesione dei diritti del creditori in quanto
intesa a mantenere operativa la SAILEM e quindi proprio alla salvaguardia dell’interesse
del ceto creditorio); mancanza dal danno di rilevante gravità sia quanto alla distrazione
dei mezzi navali (danno compensato dagli effetti favorevoli), che quanto alla distrazione
delle partecipazioni, con previsione della chiusura del fallimento in attivo; ancora sul
bilanciamento delle circostanze soprattutto in considerazione del fatto che la società
non sarebbe fallita se lo Stato non fosse stato inadempiente.

12.Secondi motivi aggiunti Ferruggia. Per sostenere ulteriormente l’insussistenza del
dolo, cita la sentenza 41665/2013 secondo la quale non vi è il dolo della distrazione se
la condotta è finalizzata all’estinzione di posizioni debitorie della società. La chiesta

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fallita alla SO.GE .IMM di cui Ferruggia era l’amministratore), si osserva che la corte

perizia era finalizzata ad accertare se i fatti contestati come distrattivi avevano avuto in
seguito effetti favorevoli alla massa dei creditori e comunque se al momento dell’atto la
condotta fosse o meno finalizzata ad un depauperamento della società e quindi se fosse
ipotizzabile la dichiarazione di fallimento, che i ricorrenti avevano tentato in tutti i modi
di evitare anche immettendo beni e garanzie personali nella società e compiendo
l’operazione di cessione dei mezzi Nico e Lia per consentire l’operatività della società
con conseguenze favorevoli per i creditori.
13. Quanto ai capi g) ed h) (partecipazioni CONDAG e APIS), la corte non avrebbe verificato i

richieste di somme da parte di terzi. Anche in questo caso una perizia avrebbe consentito di
individuare la presenza o meno del dolo distrattivo. Si ribadisce anche la doglianza relativa
al riconoscimento del danno di rilevante gravità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso comune ai D’Agostino ed alla Ruisi merita nel complesso rigetto.
2. I documenti allegati all’atto di impugnazione, che in sostanza attestano il
riconoscimento postumo, in sede cautelare, di un ingente credito della fallita verso il
Ministero LL.PP. derivante dall’esecuzione di lavori eseguiti dal raggruppamento
temporaneo di imprese di cui faceva parte la SAILEM, per quanto astrattamente
acquisibili giacché sopravvenuti alle sentenze di merito, sono però del tutto irrilevanti ai
fini della decisione.
3. Da un lato, infatti, l’assunto che l’esistenza del credito, se accertata a suo tempo,
avrebbe evitato l’insolvenza e quindi la dichiarazione di fallimento, non vale, ove pure
esatto, ad influire sulla legittimità di tale declaratoria, che si fonda sull’accertamento
dello stato di insolvenza alla data della dichiarazione di fallimento ed è comunque
insindacabile in questa sede, dall’altro non riverbera effetti sulla sussistenza
dell’elemento soggettivo dei reati, trattandosi di un

post factum in sé inidoneo ad

escludere la consapevolezza di depauperare in danno dei creditori la società, con le
variegate condotte contestate, sottraendole risorse economiche e finanziarie.
4. Infatti la bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo attraverso il quale
sono sanzionate condotte anche solo potenzialmente idonee a mettere a rischio le
ragioni creditorie, connotato da dolo generico per la cui sussistenza è sufficiente la
consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di
garanzia delle obbligazioni contratte, non necessitando né la consapevolezza dello stato
di insolvenza dell’impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, né la volontà di
determinare il fallimento (Cass. 3229/2012, 11899/2010).
5. Con la conseguenza che la prospettiva, per quanto ragionevole, di non incorrere
nell’insolvenza e quindi nel fallimento, non giustifica, sotto il profilo dell’elemento
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motivi di quelle operazioni dovute al fatto che le partecipazioni erano in passivo e foriere di

psicologico, il compimento di atti di depauperamento del patrimonio sociale, nonostante
il diverso isolato indirizzo di merito, citato dai ricorrenti (Trib. Perugia 7-5-2001).
6. Né rileva, essendo sufficiente l’accertamento della volontà dei singoli atti di sottrazione
ai fini della sussistenza del dolo previsto dagli artt. 216 e 223 legge fallimentare,
l’eventuale intento di evitare il fallimento.
Non ha maggior fondamento la censura che investe il diniego della perizia, in massima
parte finalizzata all’accertamento, già sopra ritenuto irrilevante, che la disponibilità delle
somme a suo tempo non erogate alla fallita dal Ministero LL.PP. avrebbe evitato lo stato

del passivo, e ove pure, in mera ipotesi, fosse sostenibile, ex post, l’assenza di danno
per i creditori per effetto della ipotetica chiusura in attivo del fallimento (grazie
comunque anche ad una serie di transazioni e di azioni recuperatorie ad opera della
curatela), ciò non toglierebbe agli atti contestati, a differenza dalla prospettazione dei
ricorrenti, il carattere distrattivo essendo la bancarotta fraudolenta, come già ricordato,
reato di pericolo e non di danno, la cui sussistenza può essere esclusa solo quando
esuli dall’atto compiuto anche il solo pericolo per la tutela degli interessi dei creditori,
oppure quando l’importo della distrazione rientri, per effetto di un atto di segno opposto
compiuto prima della dichiarazione di fallimento, nel patrimonio dell’impresa o della
società (c.d. bancarotta riparata), così annullando anche il solo pericolo di danno per il
ceto creditorio. Il che nella specie non è avvenuto.
7. Invano poi i ricorrenti si dolgono del mancato accertamento, sempre per il tramite di
perizia, di asseriti vantaggi compensativi, obliterando che è onere di chi l’allega
dimostrare l’esistenza di una realtà di gruppo, alla luce della quale l’atto distrattivo
assuma un significato diverso, e penalmente irrilevante, sì che i benefici indiretti della
società fallita risultino non solo effettivamente connessi ad un vantaggio complessivo
del gruppo, ma altresì idonei a compensare efficacemente gli effetti immediati negativi
dell’operazione compiuta, di guisa che, nella ragionevole previsione dell’agente, l’atto in
questione non sia capace di incidere sulle ragioni dei creditori della società. (Sez. 5, n.
49787 del 05/06/2013 – dep. 10/12/2013, Bellemans, Rv. 257562).
8. Nella specie la ricorrenza del fenomeno del gruppo societario è stata in fatto
motivatamente esclusa, senza specifica contestazione nel ricorso, dalla corte
territoriale, la quale ha ineccepibilmente evidenziato che la presenza contemporanea di
soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare in più compagini sociali, non comporta
un collegamento giuridicamente rilevante tra le stesse, che necessita -situazione nella
specie ritenuta non provata- di un’attività di direzione esercitata da una società nei
confronti delle altre (laddove la prima abbia la maggioranza nell’assemblea delle altre)
o di controllo (laddove la prima sia comunque in grado di esercitare nell’assemblea della
seconda un’influenza dominante), rapporti che devono risultare dal bilancio della
controllata.

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d’insolvenza. Ove pure l’importo di tali somme fosse superiore all’ammontare attuale

9. Senza contare che anche i vantaggi compensativi invocati sono comunque oggetto di
prospettazione generica e fumosa laddove vengono indicati, ad esempio, nella
sottrazione ad esecuzioni individuali, allo scopo di poter continuare ad utilizzarli in lavori
appaltati alla SAILEM (imprecisati quanto a luoghi, tempi, corrispettivi ed impossibilità
di far ricorso ad altre attrezzature), del pontone Nico e della draga Lia ceduti in
successione, simulatamente, senza corrispettivo, a società riferibili

all’éntourage dei

D’Agostino, oppure nella prestazione di servizi da parte di società gli stipendi dei cui
dipendenti erano stati corrisposti dalla stessa SAILEM.

effetti positivi sul gruppo -peraltro, come già sopra evidenziato, giuridicamente
inesistente-, ma frutto di iniziative occasionali per ovviare a situazioni contingenti della
società.
11. Ma c’è di più. Infatti la cessione della draga Lia e del pontone Nico non solo costituisce
un caso addirittura scolastico di sottrazione di beni alla garanzia dei creditori, essendo
conclamato, in fatto, che la finalità dell’operazione era per l’appunto di metterli al riparo
da azioni esecutive individuali, ma sarebbe davvero arduo, in diritto, pretendere di
sostenere la ricorrenza di vantaggi compensativi in conseguenza di un atto
pacificamente simulato, inidoneo quindi alla produzione di effetti sostanziali, quindi
anche favorevoli per il gruppo o indirettamente per la fallita, l’unico effetto per la quale
è stato, a ben vedere, quello proprio della simulazione, cioè il mantenimento della
disponibilità di quei beni, dunque senza effetti per il gruppo e in particolari per le fittizie
acquirenti. Il che esula totalmente dal concetto di vantaggio compensativo.
12 Quanto poi all’accertamento del valore di partecipazioni e di beni ceduti, ritenuti
distratti, la sentenza impugnata ha già esaustivamente rilevato che la perizia disposta
dal tribunale aveva concluso per il notevole divario tra i valori contabili dei beni
materiali della SAILEM e il valore reale di quelli rivenuti, quasi tutti in cattivo stato d’uso
e non funzionanti, e per la sopravvalutazione in bilancio delle partecipazioni della fallita
in altre società.
13.11 secondo motivo (contrassegnato come B) reitera, senza sostanziali elementi di novità,
la questione della violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. sull’assunto che, a fronte della
contestazione dell’ipotesi a dolo specifico della bancarotta fraudolenta documentale, la
condanna era intervenuta per quella a dolo generico.
14.Tale profilo di doglianza risulta affrontato e correttamente disatteso dalla corte
territoriale osservando che, per quanto il capo B rechi l’indicazione finalistica
dell’ingiusto profitto e del pregiudizio dei creditori, l’editto accusatorio addebita
chiaramente la tenuta delle scritture con la modalità di non rendere possibile la
ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, con indiscutibile riferimento
all’ipotesi di reato a dolo generico per la quale è intervenuta, senza alcuna mossa a
sorpresa o violazione del diritto di difesa, la condanna.
11

10.Vantaggi tra l’altro non rispondenti ad una strategia economica intesa a riverberare

15.11 terzo motivo (sub C1, C2, C3) ripropone l’assunto che le difficoltà incontrate nella
ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari non sarebbero ascrivibili a
volontà dei D’Agostino, ma frutto della complessità dei rapporti negoziali in essere,
dovuta alle dimensioni e al tipo di attività esercitata dalla SAILEM, oltre che degli
scioperi dei dipendenti e degli atti vandalici verificatisi nei locali della società dopo la
presentazione della domanda di ammissione all’amministrazione controllata.
16.La prospettazione, oltre che generica, risulta meramente assertiva ed alternativa a
quella motivatamente condivisa dal giudici di merito secondo la quale la contabilità

aggiornati in relazione a tutti gli esercizi sociali, mentre le notevoli difficoltà ricostruttive
erano state superate mediante documentazione fornita da terzi e perizia contabile,
precludendo comunque al curatore l’insinuazione al passivo nei fallimenti delle società
Seda e Caspel.
17.Quanto poi alle accertate differenze del valore contabile rispetto a quello di stima dei
beni strumentali e mancata svalutazione dei crediti e delle partecipazioni, i ricorrenti
osservano superfluamente che l’omessa capitalizzazione della società comporta la
responsabilità degli amministratori solo per i debiti sorti successivamente all’erosione
del capitale sociale, assunto che non inficia l’affermazione di responsabilità, sulla quale
neppure incide l’asserita scelta di non svalutare prima i crediti giacché la crisi finanziaria
del gruppo era insorta solo nel 1997.
18.Non è ravvisabile contraddittorietà tra l’assunto della cessione delle partecipazioni a
valori inferiori a quelli nominali, e quello della loro mancata svalutazione, posto che
quest’ultima affermazione, come evidenziato in sentenza, non significa che il loro valore
fosse pari a zero e che quindi non fossero state cedute agli stessi imputati, o comunque
nell’ambito della loro cerchia, a corrispettivi pregiudizievoli per il ceto creditorio.
19. Mentre la considerazione che i beni strumentali sarebbero obsoleti e comunque valutati
in moneta fallimentare, non è comunque idonea a scalfire la già sopra ricordata
notevole differenza, accertata attraverso la perizia disposta in primo grado, tra i valori
contabili degli stessi e il valore reale di quelli rivenuti.
20.Ne consegue l’inesattezza dell’assunto dei ricorrenti secondo cui tutte le irregolarità
riscontrate avevano avuto quale effetto ‘quello di apportare in contabilità attività che
non sono state ritenute sopravvalutate, ovvero un concetto esattamente opposto
all’interesse che s’intende tutelare con il concetto di irregolarità sostanziali laddove si
intende colpire la mancata ostensibilità del patrimonio sociale ai creditori, per contro
nella specie completamente indicato’, posto che l’ostensibilità realizzata riguardava un
patrimonio ritenuto con ragione sopravvalutato e gonfiato.
21.Anche in ordine al c.d. conto ‘cassa ingegneri’, relativo, in ottica accusatoria, ad
esposizione di passività inesistenti che avevano concorso alla causazione del dissesto
della SAILEM (capo d), i ricorrenti si limitano a proporre una propria alternativa
12

rinvenuta era disordinata ed in stato di abbandono e i libri erano incompleti e non

ricostruzione della natura di tale conto, che, istituito quando le banche, a causa delle
vicissitudini personali di Benedetto D’Agostino, indagato per partecipazione ad
associazione mafiosa, avevano chiesto il rientro della società dalle esposizioni, avrebbe
avuto finalità di finanziamento della società in forma di prestiti a breve termine
dell’amministratore, costituendo una sorta di conto corrente con fido per scopertura.
22. Ricostruzione meramente assertiva se si considera che, secondo la corte territoriale,
l’esame della contabilità da parte di curatore, del perito e del consulente del fallimento
non aveva consentito di accertare, in fatto, la veridicità dei conferimenti e delle

società verso i soci doveva ritenersi fittizio in quanto non supportato, a fronte di
numerose movimentazioni contabili, da idonea documentazione giustificativa, ma solo
contabilmente indicato.
23. Ne discende anche l’infondatezza dell’assunto secondo il quale il parziale rimborso del
credito di G.B. D’Agostino mediante compensazione con il suo debito per il pagamento
del corrispettivo del pacchetto azionario di Marina di Villa Igea spa da lui acquisito (capo
a punto 1), sarebbe stato non solo non distrattivo, ma addirittura vantaggioso per la
società poi fallita, non solo perché la compensazione era avvenuta al valore nominale di
circa 880 milioni di lire del pacchetto, nonostante la svalutazione delle azioni per perdite
subite dalla società, ma altresì per le successive vicissitudini negative subite dalla
stessa, causa di aumenti di capitale, evitati dalla Sailem grazie alla cessione della sua
partecipazione, con conseguente assenza di danno per i creditori.
24. Basterà infatti richiamare, sotto il primo profilo, la congrua motivazione della corte
palermitana secondo la quale, data la fittizietà del ‘conto ingegneri’, l’acquisto da parte
dell’imputato delle azioni -il cui valore era, secondo la perizia, inferiore a quello
nominale ma non certo nullo- era sostanzialmente avvenuto a costo zero, rimarcare,
sotto il secondo, l’inconferenza del riferimento tanto ad asserite vicende della Igea
comunque successive alla cessione della partecipazione della SAILEM, quanto alle scelte
della curatela, del pari postume rispetto alla cessione.
25.Quanto alle altre cessioni ritenute distrattive di pacchetti di quote o di azioni già nella
titolarità della fallita, le censure dei ricorrenti risultano infondate alla stregua delle
argomentazioni della corte territoriale.
26. L’assenta congruità del prezzo della cessione, effettuata nell’imminenza del fallimento,
delle quote della CTS srl (capo a n.3), di valore nominale pari a 267 milioni di lire, al
valore effettivo di £ 17.800.000 con accollo da parte dell’acquirente del debito della
SAILEM verso CTS di 254 milioni di lire, si basa sull’effettività di tale accollo
erroneamente ritenuto non eseguito in sentenza. Ma l’assunto trascura che, secondo
quanto affermato in fatto dalla corte e non specificamente contestato nel ricorso, alla
data del fallimento quel debito era ancora imputato a bilancio della fallita, così venendo

13

anticipazioni rappresentate in quel conto, con la conseguenza che il relativo debito della

meno la ragione della bassa quotazione della cessione, significativa di distrazione di
gran parte del valore della partecipazione.
27.Circa la cessione senza corrispettivo alla SO.GE .IMM, riferibile alla Ruisi e al Ferruggia,
delle azioni CONDAG spa e dei crediti della SAILEM verso Condag (capo g), la lettura
integrata delle sentenze di primo e secondo grado consente di concludere che, secondo
i giudici di merito, mentre il corrispettivo del valore nominale delle azioni era stato
corrisposto, l’acquirente non aveva invece pagato l’importo dei crediti di SAILEM verso
Condag, che aveva poi utilizzato, rinunciandovi, per coprire le perdite e ricapitalizzare la

28. Ricostruzione che rende irrilevanti tutte le altre considerazioni dei ricorrenti,
confermando il carattere distrattivo dell’operazione.
29. Del pari infondate le censure in ordine alla portata distrattiva della cessione delle quote
dell’APIS srl a SO.GE .IMM (capo h) per il corrispettivo apparente di 98 milioni di lire
(seguita dalla successiva cessione per il prezzo di due miliardi e mezzo di lire a Giusto
Bonanno), fondate sull’inattendibilità delle dichiarazioni del Bonanno, animato da
risentimento verso i D’Agostino causa l’esercizio di azione revocatoria da parte del
curatore, sul corrispettivo.
30. La corte palermitana ha infatti dato ragionata contezza della sostanziale unitarietà
dell’operazione triangolata, iniziata nell’imminenza del fallimento senza essere riportata
nei libri sociali (cessione alla SO.GE .IMM), e portata a termine subito dopo la relativa
dichiarazione (cessione al Bonanno), con la SO.GE .IMM in veste di terzo interposto e il
Bonanno di effettivo acquirente, la cui tempistica e le cui modalità militavano a favore
dell’attendibilità del Bonanno non essendovi ragioni a sostegno di un suo intento
calunniatorio.
31.Inconferente, oltre che espresso in termini di probabilità e non di certezza -in contrasto
con l’onere dell’imprenditore di dimostrare la destinazione dei beni preesistenti al
fallimento, pena, in caso di mancato ritrovamento, la responsabilità per bancarotta-,
l’assunto che i mezzi navali e le imbarcazioni di cui al capo a n. 4, essendo datati,
sarebbero stati rottamati in quanto presumibilmente inutilizzabili, data l’assoluta
mancanza di prova, affermata in sentenza, tanto dell’assenza di valore che della loro
rottamazione (come pure dell’asserito affondamento di parte di essi).
32.Invano, poi, a giustificazione del pagamento degli stipendi dei dipendenti di società
collegate, SEDA (manutenzioni), CASPEL (servizio rimorchio e salvataggio) e SIOM
(lavori marittimi e dragaggi), tutte con sede in piazza Castello e con cliente principale la
SAILEM (capo a punto 6), i ricorrenti invocano rapporti della SAILEM con tali società,
prestatrici di servizi o di finanziamenti alla stessa, a fronte del rilievo della corte
territoriale che non si trattava di operazioni infragruppo posto che non esisteva un
collegamento giuridicamente rilevante tra la prima società e le altre, con conseguente

14

stessa Condag.

carattere distrattivo dei pagamenti in quanto lesivi della garanzia dei creditori della
fallita.
33.Quanto poi alla bancarotta fallimentare relativa alla cessione del pontone Nico e della
moto draga Lia da SAILEM a UVA Vito spa amministrata dal Ferruggia, ex dipendente
dei D’Agostino (poi divenuta SIOM spa amministrata da G.B. D’Agostino), e
postfallirnentare relativa alla successiva cessione dei mezzi da SIOM a GSA srl
rappresentata dalla Ruisi (capi e ed f) -cessioni entrambe senza corrispettivo-,
l’esigenza pratica di sottrarli ad esecuzioni individuali onde assicurarne l’operatività con

dell’intera operazione, i cui vantaggi compensativi sono stati ritenuti in sentenza del
tutto generici ed ipotetici in assenza, comunque, di un collegamento giuridicamente
rilevante tra le società interessate.
34.11 mancato rientro di quei beni nel patrimonio SAILEM prima del fallimento ed anzi la
successiva ulteriore cessione di essi, a fallimento già dichiarato, dalla SIOM gestita dal
D’Agostino a società gestita dalla Ruisi, moglie di Benedetto D’Agostino, di cui era socia
la figlia Anna Alessandra D’Agostino (profilo, questo della cessione postfallimentare, del
tutto ignorato nel ricorso in esame), confermano poi la finalità di sottrazione alla
garanzia dei creditori.
35. Per il mancato rinvenimento di 39 oggetti d’arte (capo a punto 5), che i ricorrenti
assumono non correttamente imputati a immobilizzazioni, trattandosi di beni destinati
ad omaggi e regalie che per mero errore sarebbero stati contabilizzati ed ammortizzati
di anno in anno e che comunque, secondo G.B. D’Agostino, erano stati in parte oggetto
di furto e di atti vandalici (peraltro non denunciati), è corretta, in presenza di mere
prospettazioni poco verosimili e comunque indimostrate, l’affermazione della corte
territoriale che la mancata prova della destinazione di detti beni, preesistenti al
fallimento, implica distrazione degli stessi.
36.Circa la distrazione delle autovetture cedute a familiari (capo a punto 2), sono gli stessi
ricorrenti ad ammettere la fittizietà delle cessioni (pagamenti effettuati mediante
giroconto nella ‘cassa ingegneri’) laddove ricordano che il curatore -dunque dopo il
fallimento- aveva potuto incassare i relativi prezzi, evidentemente non versati a suo
tempo.
37. Manifestamente infondate sono pure le censure relative al trattamento sanzionatorio dei
D’Agostino.
38.La questione della continuazione applicata, in contrasto con le sezioni unite Loy
(21039/2011), in luogo dell’aggravante dei più fatti di bancarotta, è addirittura
inammissibile avendovi la sentenza impugnata già posto riparo effettuando il giudizio di
comparazione di tale aggravante – e delle altre- con le attenuanti.
39. Quella che investe il riconoscimento della recidiva infraquinquennale ai due D’Agostino
in mancanza di motivazione della maggior pericolosità per effetto di essa, non era stata
15

conseguente produzione di reddito, non esclude comunque la portata distrattiva

prospettata in tali termini nell’atto di appello, nel quale si sollecitava piuttosto il giudizio
di prevalenza delle attenuanti, essendo quindi inammissibile.
40. Non è poi esatto che il certificato penale di G.B. D’Agostino annoveri solo precedenti
contravvenzionali, figurandovi una serie di omessi versamenti di ritenute previdenziali e
assistenziali, mentre il fatto che Benedetto D’Agostino, che ha precedenti per mafia,
abbia ottenuto l’attenuante della collaborazione, non giustifica un più mite trattamento
sanzionatorio.
41.Poiché il difensore ha genericamente affermato, nella discussione orale, che alcuni reati

verificata per nessuno dei reati dal momento che per tutti è contestato il danno di
rilevante gravità (né i ricorrenti lo hanno messo in dubbio), nonostante le aggravanti
siano citate dopo i capi a, b, dopo il capo d, dopo i capi e, f, g, h (tuttavia con una
modalità tipografica che anche visivamente -come da intestazione della sentenza di
primo grado- conferma che esse si riferiscono a ciascun reato del gruppo), come
confermato anche dal fatto che la sentenza di primo grado ha ritenuto più grave il reato
sub a al termine della cui formulazione non è immediatamente richiamata l’aggravante.
42.1 motivi nuovi e le note difensive D’Agostino/Ruisi sono inammissibili in quanto si
limitano a ripercorrere i temi, già esaminati, da un lato, della buona fede dei ricorrenti
emergente dalla finalità del loro operato di scongiurare il fallimento che non si sarebbe
verificato se lo Stato avesse a suo tempo adempiuto, dall’altro, della possibilità di
ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.

1. Il ricorso del Ferruggia è fondato quanto al terzo motivo limitatamente al capo F,
essendo per il resto nel complesso da disattendere.
2. Il primo motivo, di carattere procedurale, è infondato laddove prospetta nullità del
processo di primo grado, a partire dall’udienza del 24-10-2006, per effetto della notifica
all’imputato presso il difensore -anziché presso il domicilio dichiarato presso la
residenza- dell’udienza di rinvio a seguito di impedimento del Ferruggia.
3. La relativa questione è stata ineccepibilmente rigettata dal giudice di appello sul rilievo
che si trattava di nullità a regime intermedio non dedotta all’udienza di rinvio.
4. La soluzione adottata dalla corte palermitana è in linea con la giurisprudenza di questa
corte che, in relazione alla notifica del decreto di citazione, e quindi ad un momento
ancora più rilevante per la conoscenza del processo da parte dell’imputato, con
conseguente applicabilità di essa anche al caso di specie -a differenza da quanto
sostenuto dal ricorrente-, ha affermato che il vizio di notifica integra una nullità assoluta
a regime intermedio a norma dell’art. 178 lett. c) cod. proc. pen., soggetta alla
sanatoria speciale di cui all’art. 184 comma primo, alle sanatorie generali di cui all’art.
183 e alle regole di deducibilità di cui all’art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di
cui all’art. 180 stesso codice, laddove la notifica non sia inesistente e quindi

16

potrebbero essere prescritti, vale la pena rilevare cha la causa estintiva non si è

equiparabile ad una notificazione omessa, ma sia idonea, in concreto, a determinare la
conoscenza dell’atto da parte dell’interessato.
5. Tale è quella presso il difensore che, salvo elementi di fatto contrari, nella specie non
indicati né ravvisabili, è idonea a determinare, in ragione del rapporto fiduciario, la
conoscenza effettiva del procedimento da parte dell’imputato. Nel qual caso il difensore
di fiducia, presente all’udienza successiva, deve sollevare la relativa eccezione (Cass.
Sez. U, 119/2004, Cass. 1742/2013, 45990/2007, 23658/2008), il che nella specie non
è avvenuto in quanto la questione è stata posta solo con l’atto di appello.

vizi di violazione di legge, mancata assunzione di prova decisiva e difetto di motivazione
in ordine al mancato accertamento del beneficio apportato al fallimento dagli atti
ritenuti distrattivi, trattandosi di atti infragruppo determinati, quanto alla cessione
senza corrispettivo delle attrezzature navali Nico e Lia, dall’esigenza di sottrarli alla
richiesta di sequestro conservativo.
7. Sul punto si rimanda a quanto già osservato sull’analoga questione posta nel ricorso
D’Agostino/Ruisi, rigettata nella sentenza impugnata facendo leva sulla mancanza di un
collegamento giuridicamente rilevante tra le società solo soggettivamente riconducibili
alla famiglia D’Agostino e comunque sull’assenza di prova rigorosa dell’esistenza degli
asseriti vantaggi compensativi, sostanzialmente solo affermata dagli stessi imputati
senza dimostrare che i due mezzi fossero indispensabili per i lavori appaltati alla
SAILEM, fossero stati di fatto usati in quei lavori e che proprio dal loro impiego fossero
derivati guadagni per la fallita.
8. Del resto lo stesso ricorrente ammette 1″errore’ della mancata retrocessione dei mezzi
dalla SIOM alla SAILEM, eufemistica espressione che dà conto, invece, del carattere
distrattivo dell’operazione.
9. Né il concorrente estraneo Ferruggia, che in tal modo oltre tutto dimostra la propria
intraneità alla cerchia dei D’Agostino, può invocare la circostanza che, nel momento in
cui si prestava, quale legale rappresentante di UVA Vito, all’acquisto fittizio dei due
beni, i soci della SAILEM fossero convinti di evitare il fallimento, giacché, a tutto
concedere, la bancarotta fraudolenta per distrazione, come pure già osservato trattando
il precedente ricorso, è reato di pericolo attraverso il quale sono sanzionate condotte
anche solo potenzialmente idonee a mettere a rischio le ragioni creditorie, connotato da
dolo generico per la cui sussistenza è sufficiente la consapevole volontà, nella specie
conclamata, di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia
delle obbligazioni contratte, non necessitando né la consapevolezza dello stato di
insolvenza dell’impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, né la volontà di
determinare il fallimento (Cass. 3229/2012, 11899/2010).
10.

Ne discende, anche nel caso del Ferruggia e come già osservato trattando il

ricorso D’Agostino/Ruisi, l’esattezza del diniego di perizia intesa ad accertare se

17

6. Il secondo motivo del ricorso in esame reitera, senza l’aggiunta di elementi di novità, i

l’operazione, come pure le cessioni di quote societarie nelle quali il Ferruggia è
coinvolto, potevano considerarsi vantaggiose per la società, non influendo su di esso la
circostanza, sopravvenuta alle sentenze di merito, dell’esistenza di un ingente credito
della SAILEM verso il Ministero LL.PP. che, oltre a non spiegare effetti sulla legittimità
della declaratoria di fallimento, comunque non sindacabile in questa sede, neppure
riverbera effetti sulla sussistenza dell’elemento soggettivo dei reati, trattandosi di un
post factum in sé inidoneo ad escludere la consapevolezza di depauperare la società
con le condotte contestate.
Né tanto meno, come pure già evidenziato, il riconoscimento postumo del credito

vale ad integrare un’ipotesi di bancarotta c.d. riparata che, come ricordato in Cass. Sez.
5, n. 28514 del 23/4/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 255576 (che richiama Sez. 5, n.
3622 del 19/12/2006, Morra, Rv. 236051; Sez. 5, n. 8402 del 03/02/2011, Cannavale,
Rv. 249721), si configura, determinando l’insussistenza dell’elemento materiale del
reato, quando la sottrazione dei beni venga annullata da un’attività di segno contrario,
che reintegri il patrimonio dell’impresa prima della soglia cronologica costituita dalla
dichiarazione di fallimento, così annullando il pregiudizio per i creditori (Sez. 5, n.
39043 del 21/09/2007, Spitoni, Rv. 238212), o anche la sola potenzialità di un danno
per le ragioni creditorie, i quali integrano l’offesa tipica della bancarotta fraudolenta
patrimoniale che è reato di pericolo (Sez. 5, n. 12897 del 06/10/1999, Tassan Din, Rv.
214860; sez. 5, n. 11633 dell’08/02/2012, Lombardi Stronati, Rv, 252307; Sez. 5, n.
3229 del 14/12/2012, Rossetto, Rv. 253932).
12.

Il terzo motivo, come preannunciato, è fondato sul capo F.

13.

Quanto al capo E, in ordine alla questione della mancanza del dolo della

distrazione nell’acquisto di Nico e Lia perché la finalità sarebbe stata il salvataggio della
SAILEM mantenendo nella sua disponibilità quei mezzi, necessari per la prosecuzione
dei lavori nel porto di Bari che avrebbero portato notevoli utili alla fallita, si è già detto
della mancanza di prova specifica di tali ultimi profili e comunque della sufficienza della
volontà di dare ai beni un destinazione diversa da quella della salvaguardia delle ragioni
creditorie, non rilevando i motivi della distrazione, che tra l’altro difficilmente potevano
essere comuni al concorrente estraneo, acquirente dei beni.
14.

Il ordine al capo F (il passaggio postfallimento dei due mezzi a GSA di cui Ruisi e

Ferruggia erano rispettivamente amministratrice e procuratore di fatto), va invero
registrato un deficit motivazionale delle sentenze di merito quanto al contributo del
Ferruggia a quel trasferimento.
15.

Infatti a pag. 74 della sentenza di primo grado si legge che Ferruggia aveva

riferito che, dopo essere stato amministratore di SIOM, era stato un ‘po’ allontanato’
ma, dopo la scarcerazione di Benedetto D’Agostino, la situazione era migliorata ed egli
aveva avuto in azienda una posizione marginale per essere poi nominato procuratore di
GSA, senza essere a conoscenza della vendita di Nico e Lia nell’aprile 1999. La sentenza

18

11.

non spiega perché Ferruggia, il quale nel ricorso assume non provato che a tale ultima
epoca egli fosse già procuratore di GSA, avesse contribuito alla cessione dei due mezzi
a quest’ultima società, né sul punto motiva quella di secondo grado che valorizza il
ruolo dell’imputato nella prima cessione (pag. 39), ma non nella seconda.
16.

Ciò giustifica l’annullamento della sentenza nei confronti del Ferruggia

limitatamente a tale capo d’imputazione, con rinvio per nuovo esame sul punto al
giudice di secondo grado.
17.

Circa la cessione senza corrispettivo alla SO.GE .IMM, riferibile alla Ruisi e al

lettura integrata delle sentenze di primo e secondo grado consente di concludere, come
già rilevato trattando il ricorso D’Agostino/Ruisi, che, secondo i giudici di merito, mentre
il corrispettivo del valore nominale delle azioni era stato corrisposto (90 milioni di lire
dapprima entrati nella cassa SAILEM, per poi transitare in un conto SAILEM presso
Banca del Sud), l’acquirente non aveva invece pagato l’importo dei crediti di SAILEM
verso Condag, che aveva poi utilizzato per coprire le perdite e ricapitalizzare la Condag.
18.

Ricostruzione che rende irrilevante ogni altra considerazione, confermando il

carattere distrattivo dell’operazione.
19.

Del pari infondate le censure in ordine alla portata distrattiva della cessione delle

quote dell’APIS srl a SO.GE .IMM (capo h) per il corrispettivo apparente di 98 milioni di
lire, seguita dalla successiva cessione per il prezzo di due miliardi e mezzo di lire a
Giusto Bonanno.
20.

Ingiustificatamente il ricorrente assume che la successiva vendita di quelle quote

al Bonanno per una somma superiore a quella indicata nell’atto pubblico sarebbe
circostanza a lui indifferente non essendo provata la sua consapevolezza, per contro
emergente, come risulta dalle sentenze di merito, dalla sua posizione di interposto
fittizio nella triangolazione dell’operazione, iniziata nell’imminenza del fallimento senza
essere riportata nei libri sociali (cessione alla SO.GE .IMM), e portata a termine subito
dopo la relativa dichiarazione (cessione dalla SO.GE .IMM al Bonanno).
21.

Dal ultimo, infondatamente Ferruggia addebita alla sentenza vizio di motivazione

sul giudizio di sola equivalenza delle generiche alle aggravanti (quelle dei più fatti di
bancarotta e del danno di rilevante gravità), a fronte del giudizio espresso dalla corte
palermitana di proporzionalità al disvalore dei fatti della pena conseguente (anni tre di
reclusione), sufficiente a dar conto del ragionato esercizio del relativo potere
discrezionale, che deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura
sufficiente la valutazione circa l’adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato
ed alla personalità del reo.
22.

I primi motivi aggiunti del Ferruggia

sono inammissibili. Quanto alla

mancanza del dolo, reiterano la questione del gruppo societario e dei vantaggi
compensativi, osservando tra l’altro che la corte, nel ritenere il primo insussistente in
19

Ferruggia, delle azioni CONDAG spa e dei crediti della SAILEM verso Condag (capo g), la

assenza di collegamento giuridicamente rilevante tra le società e in presenza soltanto
della presenza di soggetti appartenenti alla medesima famiglia, avrebbe introdotto un
concetto non condiviso da questa corte, ma senza indicarne le ragioni. Quanto alla
mancanza dal danno di rilevante gravità, si tratta di doglianza non presente nel ricorso
principale, quindi non deducibile con i motivi nuovi. In ordine al bilanciamento delle
circostanze, la censura fa leva sulla circostanza, comunque ipotetica, che la società non
sarebbe fallita se lo Stato non fosse stato inadempiente.
23.

I secondi motivi aggiunti

del Feruggia sono a loro volta affetti da

secondo la quale non vi è il dolo della distrazione se la condotta è finalizzata
all’estinzione di posizioni debitorie della società (giurisprudenza che comunque
riconosce in tal caso la preferenziale), dall’altro insistendo nell’assunto, già sopra
ritenuto irrilevante, che, al momento delle condotte contestate, non era ipotizzabile il
fallimento, senza contare, tra l’altro, che molte di esse sono state poste in essere
proprio nell’imminenza del fallimento.
24.

Anche i motivi nuovi relativi ai capi g) ed h) (cessioni delle partecipazioni
CONDAG e APIS), si limitano in realtà solo a ribadire che la perizia negata dalla corte

territoriale avrebbe verificato che quelle operazioni erano dovute al fatto che le
partecipazioni erano in passivo e foriere di richieste di somme da parte di terzi, con
conseguente insussistenza del dolo distrattivo, mentre si è già detto come la sentenza
impugnata abbia accertato la cessione gratuita dei crediti della Condag nei confronti
della SAILEM e quella a prezzo vile del pacchetto APIS, seguita in rapida successione da
ulteriore cessione a prezzo di gran lunga superiore.
25.

Quanto alla doglianza relativa al riconoscimento del danno di rilevante gravità,
non può che confermarsene il carattere di novità rispetto al ricorso principale.

26.

Al rigetto dei ricorsi D’Agostino/Ruisi segue la condanna di ciascuno dei ricorrenti

al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Ferruggia Luigi Salvatore limitatamente al reato
di cui al capo f) con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Palermo per nuovo esame.
Rigetta nel resto il ricorso del Ferruggia.
Rigetta i ricorsi degli altri ricorrenti e condanna ciascuno di essi al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 23-6-2015

inammissibilità da un lato invocando genericamente la giurisprudenza di questa corte

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