Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36792 del 22/06/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 36792 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
SALERNO
nei confronti di:
ROMANO ROSAMARIA N. IL 05/04/1977
avverso la sentenza n. 249/2008 GIUDICE DI PACE di NOCERA
INFERIORE del 24/09/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. AlL4a;v 0 •
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che ha concluso per ju■ a_51,,_

Data Udienza: 22/06/2015

Ritenuto in fatto
1. Il giudice di pace di Nocera Inferiore, con sentenza del 24/09/2014, ha
dichiarato non doversi procedere nei confronti di Rosamaria Romano, in relazione
ai reati di cui agli artt. 594, 582 e 612 cod. pen., per essere gli stessi estinti per
espressa remissione di querela da parte di Teresa De Martino e tacita remissione
dì querela da parte di Rosa De Martino, ritenendo, con riguardo a quest’ultima,
che la mancata comparizione della persona offesa integrasse una situazione
parificabile alla tacita rimessione di querela.

ricorso per cassazione, lamentando inosservanza o erronea applicazione dell’art.
152 cod. pen.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
Come precisato da Sez. U, n. 46088 del 30/10/2008, Viele, Rv. 241357 (alla
quale s’è uniformata la giurisprudenza successiva: v. Sez. 6, n. 11142 del
25/02/2010, Lombardi, Rv. 247014), all’infuori dell’ipotesi espressamente e
specificamente disciplinata dagli artt. 21, 28 e 30 D. Lgs.vo 28 agosto 2000, n.
274, la mancata comparizione del querelante nel processo, nonostante la
sollecitazione del giudice a comparire, non configura una rimessione tacita di
querela.
A conclusioni diverse non è giunta Sez. 4, n. 4059 del 12/12/2013 – dep.
29/01/2014, Lussana, Rv. 258437, giacché quest’ultima decisione, ribadendo
che la remissione tacita ha natura esclusivamente extra-processuale e non può
consistere in un evento desumibile dal comportamento, sia pure omissivo, tenuto
dal querelante in sede processuale dibattimentale, ha però rilevato che, nel caso
sottoposto alla sua attenzione, emergevano anche risultanze extra-processuali,
quali l’avere la persona offesa

negoziato l’assegno consegnatole a

titolo di

risarcimento del danno e l’essersi la stessa resa successivamente irreperibile, tali
da dimostrare il disinteresse al prosieguo del procedimento.
Nella specie, dalla sentenza impugnata non risulta l’esistenza di simili dati extraprocessuali, talché si impone l’annullamento della stessa con rinvio al Giudice di
pace di Nocera Inferiore per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente ai reati in danno di confronti di De
Martino Rosa, con rinvio al Giudice di pace di Nocera Inferiore per nuovo
giudizio. Così deciso in Roma il 22/06/2015

2. Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Salerno ha proposto

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