Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36791 del 22/06/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 36791 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAPIZZO ANGELITA N. IL 18/05/1980
avverso la sentenza n. 25/2013 TRIBUNALE di MARSALA, del
25/11/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO
Udito il Procuratore Generale in persona del 1Dott.
iez129,:
che ha concluso per I.k
/,/,: L, Or rA;,k.

Udito, pe

parte civile, l’Avv

difensor Avv.

Data Udienza: 22/06/2015

Ritenuto in fatto
1.

Il Tribunale di Marsala, con sentenza del 25/11/2013, ha confermato la

decisione di primo grado, che aveva affermato la responsabilità di Angelita
Capizzo, in relazione ai reati di ingiuria e minaccia commessi nei confronti di
Vincenza Novelli, condannandola alla pena di euro 1.500,00 di multa e al
risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.
2. Nell’interesse dell’imputata è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai
seguenti motivi.

avere i giudici di merito fondato l’affermazione di responsabilità sulle sole
dichiarazioni della persona offesa, nonostante che le stesse fossero state
smentite da quanto riferito da Rosalba Asaro, e, in ogni caso, per avere
trascurato di considerare che le espressioni adoperate (“ti fazzu passari guai chiu
tinti di comu la passatu”) rappresentavano niente più che l’auspicio di un fatto
negativo o un cattivo presagio e che nei gesti contestati all’imputata (l’aver
mostrato il dito medio, facendo il cd. gesto dell’ombrello) difettava ogni
offensività.
Con ulteriore articolazione del motivo, si critica la decisione dei giudici di merito
per avere valorizzato, ai fini della determinazione della pena da infliggere, altra
sentenza di condanna emessa dal giudice di pace di Mazara del Vallo, non
irrevocabile.

Si aggiunge, infine, che, durante l’istruttoria dibattimentale, non erano emersi
elementi dimostrativi del comportamento persecutorio posto in essere in danno
della persona offesa.
2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge,
rilevando: a) che lo stato di incensuratezza dell’imputata, la collaborazione
processuale, la prognosi positiva in ordine alla futura commissione di altri reati,
avrebbero dovuto condurre all’applicazione delle circostanze attenuanti
generiche.
2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per
avere il Tribunale erroneamente ritenuto inammissibili le doglianze relative alla
dosimetria della pena, sebbene non fossero stati esplicitati nella precedente
decisione gli elementi di giudizio che avevano sorretto la concreta
determinazione della sanzione irrogata.
2.4. Con il quarto motivo, si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge,
per avere il Tribunale omesso di motivare in ordine alla richiesta di sospensione
condizionale della pena e del beneficio della non menzione.
2.5 Con il quinto motivo, si invoca l’applicabilità dell’istituto della messa alla
prova, di cui alla I. n. 67 del 2014.
1

2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per

Considerato in diritto
1. Il primo motivo è inammissibile.
Al riguardo, deve ribadirsi che le regole dettate dall’art. 192, comma 3, cod.
proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali
possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di
penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea
motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità

rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi
testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214).
In ogni caso, la verifica attraverso indici esterni delle dichiarazioni della persona
offesa non si deve tradurre nell’individuazione di prove dotate di autonoma
efficacia dimostrativa, dal momento che ciò comporterebbe la vanificazione della
rilevanza probatoria delle prime.
Ciò posto, il brano della deposizione della teste Asaro riportato dalla ricorrente
[“escludo che il 21.05.08 o meglio non sono neanche sicura che quel giorno mi
trovavo in macchina con mia figlia. Perciò non posso nemmeno confermare i fatti
di cui al capo A) e B)”], è stato valutato dal Tribunale, che, del tutto
razionalmente, ha escluso che da esso possa trarsi una smentita delle
dichiarazioni della persona offesa, in quanto non è logicamente incompatibile con
quanto riferito da quest’ultima.
Né la ricorrente investe con alcuna censura l’elemento di riscontro individuato dal
giudice di secondo grado nella conflittualità dei rapporti esistenti tra la Novelli,
da un lato, e l’imputata e i parenti di quest’ultima, dall’altro.
Quanto, poi, al carattere intimidatorio dell’espressione sopra ricordata, la tesi per
cui si tratterebbe di auspici o presagi non dipendenti dalla volontà dell’imputata è
anche smentita, come rilevato dal Tribunale, dal tenore letterale della stessa
dalla quale emerge che proprio la Capizzo si poneva come autrice del “guaio” che
intendeva far passare alla sua interlocutrice.
Con riferimento all’ingiuria, è appena il caso di ricordare che la fattispecie
incriminatrice è integrata non solo da espressioni, ma anche da comportamenti
idonei a ledere l’onorabilità della persona offesa o il sentimento del proprio
valore che ogni individuo nutre per sé (Sez. 5, n. 38592 del 08/07/2014, P, Rv.
260864; Sez. 5, n. 460 del 25/06/2014 – dep. 08/01/2015, Sartori, Rv.
263220), quali, con motivazione che non esibisce alcuna manifesta illogicità, il
giudice di merito ha colto nei gesti sopra indicati.
L’ultima articolazione, relativa all’utilizzazione di una sentenza non irrevocabile, è
poi inammissibile in quanto non considera che la sentenza impugnata, con
2

intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e

autonoma argomentazione, ha precisato che la decisione era del tutto ininfluente
ai fini della decisione.
2. Il secondo e il terzo motivo, esaminabili congiuntamente per la loro stretta
connessione logica, sono fondati, dal momento che non è individuabile alcuna
base giuridica idonea a sorreggere la conclusione del Tribunale, secondo il quale
l’impugnazione delle sentenze del giudice di pace recanti condanna a pena
pecuniaria non potrebbe investire anche la determinazione del trattamento
sanzionatorio.

all’art. 37, comma 1, d. Igs. n. 274 del 2000, secondo cui l’imputato può
proporre appello contro le sentenze che applicano la pena pecuniaria, se
impugna il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del
danno, dovrebbero discendere dei limiti all’individuazione delle doglianze
prospettabili.
4. Il quarto motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.
Ed infatti, per un verso, la disciplina codicistica in materia di sospensione
condizionale non si applica alle pene irrogate dal giudice di pace (art. 60, comma
1, d. Igs. n. 274 del 2000); per altro verso, quanto al beneficio della menzione,
va ricordato che, ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. i), del d.P.R. n. 313 del
2002, nel certificato penale sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario
giudiziale ad eccezione di quelle relative, tra l’altro, ai provvedimenti giudiziari
emessi dal giudice di pace.
5. Infondato è, infine, il quinto motivo.
Ai sensi dell’art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen., infatti, la richiesta di messa
alla prova può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano
formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichiarazione
di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo e nel
procedimento di citazione diretta a giudizio. Se è stato notificato il decreto di
giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme
stabiliti dall’articolo 458, comma 1. Nel procedimento per decreto, la richiesta è
presentata con l’atto di opposizione.
Al riguardo, è stato condivisibilmente precisato che nel giudizio di impugnazione
davanti alla Corte d’appello o alla Corte di cassazione, l’imputato non può
chiedere la sospensione del procedimento con la messa alla prova di cui all’art.
168-bis cod. pen., né può altrimenti sollecitare l’annullamento della sentenza
impugnata con rinvio al giudice di merito, perché il beneficio dell’estinzione del
reato, connesso all’esito positivo della prova, presuppone lo svolgimento di un
“iter” processuale alternativo alla celebrazione del giudizio (Sez. 3, n. 22104 del
14/04/2015, Zheng, Rv. 263666).
3

In particolare, non è dato comprendere per quale ragione dalla previsione di cui

Né tale soluzione normativa pone questioni di compatibilità con il dettato
costituzionale, in relazione all’art. 3 Cost. (Sez. 6, n. 47587 del 22/10/2014,
Calamo, Rv. 261255).
6. In conseguenza la sentenza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di
Marsala, limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
7. Da ultimo, occorre ribadire che, attenendo l’accoglimento del ricorso a profili
relativi al trattamento sanzionatorio, il rinvio disposto rende comunque
irretrattabile l’accertamento della responsabilità, per il principio di formazione

prescrizione (al riguardo, v. Sez. 3, n. 15472 del 20/02/2004, Ragusa, Rv.
228499).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con
rinvio al Tribunale di Marsala per nuovo esame. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma il 22/06/2015
Il Componente estensore

Il Presidente

progressiva del giudicato, con conseguente inoperatività dell’istituto della

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