Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36791 del 08/05/2018


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Penale Ord. Sez. 4 Num. 36791 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: BELLINI UGO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BRAHJA MARIAN nato a DURAZZO( ALBANIA) il 16/05/1984

avverso la sentenza del 05/12/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PERUGIA
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
Tette/Se-nfinc

Data Udienza: 08/05/2018

N.

R. G.

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO

1. BRAHJA Mariam ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la
quale gli è stata applicata, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena
di anni due mesi otto di reclusione ed C 6.000 di multa in relazione a ipotesi di
detenzione con finalità di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina riqualificato il fatto ai sensi dell’art.73 V comma Dpr 309/90.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione
alle ragioni del mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto assolutamente generici, privi di fondamento nonché preclusi quali motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena a seguito della introduzione, con
decorrenza dal 3 Agosto 2017, dell’articolo 448 comma II bis cod.proc.pen. ove è
previsto che il pubblico ministero e l’imputato possano proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi
attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra
la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e
all’illegalità della pena o della misura di sicurezza;
Orbene nessuno di tali temi risulta investito nel ricorso il quale si limita invece a contestare il mancato accertamento da parte del giudice della ricorrenza di
cause di esclusione della punibilità ovvero di proscioglimento, temi del tutto preclusi dalla previsione normativa.
3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen,
non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento
della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma il 8 Maggio 2018

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